Le successioni

Home » Blog » Aspetti normativi » Valorizzazione del diritto di abitazione in successione

Valorizzazione del diritto di abitazione in successione

DE.A.S., Denuncia Automatica di Successione, è il software professionale per la gestione delle dichiarazioni di successione e delle domande di voltura catastale utilizzato dai più importanti centri di assistenza fiscale, dai maggiori studi notarili e da decine di migliaia di altri professionisti del settore.

Gestione completa successioni e volture catastali:

  • Redazione guidata di ogni tipo di successione
  • Importazione dei dati dalle visure catastali in PDF
  • Calcolo automatico dei valori, delle imposte e delle sanzioni
  • Composizione di tutta la documentazione integrativa prevista
  • "All-in-one": validazione, autenticazione e trasmissione telematica
  • Console telematica per la gestione delle ricevute

Per saperne di più vai alla pagina del software qui

Prossimi eventi

Recentemente la Cassazione Civile sez. VI, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, è intervenuta in merito alla valorizzazione del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite sulla casa di abitazione ai sensi dell’art.540 c.c.


In particolare la Cassazione sostiene che: “sebbene la disciplina dell’usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione. Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talchè, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta”

In sostanza dunque, per valorizzare il diritto di abitazione in successione, possono essere utilizzate le tabelle utilizzabili per l’Usufrutto, anche se l’usufrutto è un diritto reale che permette all’usufruttuario alcune facoltà (come ad esempio la monetizzazione del diritto) che il titolare del diritto di abitazione non ha.


6 commenti

  1. Avatar di Albertino Albertino ha detto:

    grazie per l’ articolo. secondo voi questo cambia qualcosa in sede di compilazione della dichiarazione ? perché fino ad oggi inserivo la casa di abitazione in successione con valore pieno, precisando nelle note che “sussiste il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite”. devo invece separare i due diritti, proprietà ed abitazione ? grazie.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Se il diritto di abitazione si costituisce in capo al coniuge superstite (art. 540 C.C.) nel modello di successione si dovrà indicare un codice da 1 a 8 nel relativo campo del quadro EC e, all’interno del quadro Devoluzione, si dovranno indicare esclusivamente le altre quote (es. 1/2 della piena proprietà al coniuge stesso e l’altro 1/2 al figlio).

      Se invece il diritto di abitazione si costituisce in capo ad un soggetto diverso dal coniuge superstite, per testamento, nel quadro Devoluzione dovranno essere specificati i singoli diritti (ad es. la piena proprietà per Tizio ed il diritto di abitazione per Caio) con i relativi valori, calcolati come specificato nell’articolo

  2. Avatar di salvatore salvatore ha detto:

    se una signora ha la proprietà di 1/3 oltre al diritto di abitazione , al momento del decesso cosa si deve dichiarare.

    • Avatar di Andreana Hedges Andreana Hedges ha detto:

      Buongiorno Salvatore, se abbiamo capito bene la domanda, al momento della morte della signora cadrà in successione unicamente la sua quota di 1/3 sulla proprietà perché il diritto di abitazione, che è un diritto personale, non trasmissibile, cesserà naturalmente con la morte. Il diritto di abitazione del coniuge superstite è un “legato ex legge” ex art. 540 , 2° comma c.c.

Scrivi una risposta a Albertino Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

inserisci il tuo indirizzo email per seguire il blog e ricevere le notifiche di nuovi articolo via mail

Corso accreditato CFP per Avvocati, Geometri, Commercialisti e Periti Industriali.