Recentemente la Cassazione Civile sez. VI, ordinanza 5 giugno 2018, n. 14406, è intervenuta in merito alla valorizzazione del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite sulla casa di abitazione ai sensi dell’art.540 c.c.
In particolare la Cassazione sostiene che: “sebbene la disciplina dell’usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione. Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talchè, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta”
In sostanza dunque, per valorizzare il diritto di abitazione in successione, possono essere utilizzate le tabelle utilizzabili per l’Usufrutto, anche se l’usufrutto è un diritto reale che permette all’usufruttuario alcune facoltà (come ad esempio la monetizzazione del diritto) che il titolare del diritto di abitazione non ha.
grazie per l’ articolo. secondo voi questo cambia qualcosa in sede di compilazione della dichiarazione ? perché fino ad oggi inserivo la casa di abitazione in successione con valore pieno, precisando nelle note che “sussiste il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite”. devo invece separare i due diritti, proprietà ed abitazione ? grazie.
Se il diritto di abitazione si costituisce in capo al coniuge superstite (art. 540 C.C.) nel modello di successione si dovrà indicare un codice da 1 a 8 nel relativo campo del quadro EC e, all’interno del quadro Devoluzione, si dovranno indicare esclusivamente le altre quote (es. 1/2 della piena proprietà al coniuge stesso e l’altro 1/2 al figlio).
Se invece il diritto di abitazione si costituisce in capo ad un soggetto diverso dal coniuge superstite, per testamento, nel quadro Devoluzione dovranno essere specificati i singoli diritti (ad es. la piena proprietà per Tizio ed il diritto di abitazione per Caio) con i relativi valori, calcolati come specificato nell’articolo