Le successioni

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4 MC Successioni Base – la posizione del legatario.

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Alla luce della quarta lezione del modulo base di Master Class successioni dal titolo “categorie di eredi e rapporti tra gli stessi” può essere interessante approfondire la particolare posizione del legatario, quel soggetto che per legge o per testamento viene chiamato a succedere a titolo particolare (cioè in uno specifico rapporto o diritto determinato) nel patrimonio del de cuius.

 Il legatario dunque è quel soggetto che subentra in uno specifico rapporto determinato che faceva capo al de cuius e che gli viene trasferito per testamento o per legge, senza però assumere alcuna responsabilità patrimoniale personale nei confronti dei debiti ereditari (a differenza dell’erede che confondendo il proprio patrimonio personale con quello del de cuius risponde dei debiti ereditari anche in eccedenza rispetto al valore dell’eredità, con il proprio patrimonio personali).

Seppur sia vero che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari e detti debiti e pesi ereditari gravano sugli eredi in ragione delle loro quote; è comunque possibile che il testatore imponga al legatario determinati obblighi mediante una disposizione modale o un sublegato; in tal caso la sua responsabilità rimarrà contenuta entro i limiti di valore della cosa legata.

Il fatto che da un lato il legatario non abbia responsabilità patrimoniali nei confronti dei debiti ereditari, dall’altro però il legato possa essere gravato da oneri a carico del legatario fa si che il codice civile preveda che l’acquisto del legato avvenga a favore del legatario in modo automatico, ferma però la sua facoltà di rinunzia allo stesso.

Ciò detto è bene ricordare anche le norme che permettono di distinguere, all’interno di un testamento, le attribuzioni a titolo di eredità dalle attribuzioni a titolo di legato.

 In tal senso l’art.588 cc. recante “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare” secondo cui

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.”

Ne consegue che a distinguere le due posizioni, erede da un lato e legatario dall’altro, con tutte le conseguenze anche di responsabilità patrimoniale e personale che ne derivano, non è il termine formale utilizzato dal legislatore bensì il contenuto della attribuzione patrimoniale, comunque a titolo universale se il testatore, anche con la attribuzione di singoli beni specifici dispone di quota della propria eredità. In tal caso la distinzione tra una attribuzione pro quota e una attribuzione per beni e diritti specificamente individuati si limita alla costituzione o meno della comunione ereditaria alla morte del testatore tra i suoi eredi chiamati; non potendo la attribuzione per cespiti specifici in nessun caso esser considerata a titolo di legato.

Residueranno come attribuzioni a titolo di legato solo eventuali disposizioni che trasferiscono un solo specifico rapporto o diritto determinato all’interno di un più complesso asse ereditario.


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