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2 MC successioni advanced 2015 – estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi del TU 346/1990

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Con la riforma collegata alla manovra finanziaria per il 2007 il legislatore ha operato una duplice scelta fiscale importante.

Innanzi tutto, come è conosciuto ai più, la riforma ha reintrodotto l’imposta di successione e donazione, con le stesse aliquote vigenti precedentemente alla sua abrogazione avvenuta nel 2001, seppur con soglie di esenzione diverse; secondariamente, ed è questo il passaggio normativo più rivoluzionario, ha notevolmente ampliato l’ambito di applicazione della norma estendendo le titpologie di trasferimenti oggetto di imposta.

 Per capire meglio l’impatto della riforma normativa e l’estensione del suo ambito di applicazione basta analizzare con attenzione il nuovo testo (decorrente dal famoso 3 ottobre 2006) del TU 346/1990. in tal senso ci viene incontro anche la Agenzia delle Entrate che, con circolare 3 del 2008 si è occupata di “ Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”

 Per capire meglio la questione occorre prender le mosse, innanzi tutto, dalle definizioni di cui al DL 262/2006 che, nell’ottobre 2006 ha reintrodotto l’imposta specificando, ai sensi dell’art.2, che “È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.

 Nulla di nuovo per quanto riguarda successioni e donazioni; al contrario novità assoluta per quanto riguarda l’indicazione espressa dei trasferimenti che avvengono a titolo gratuito non donativo e che costituiscono vincoli di destinazione.

 La spessa circolare 3/2008 chiarisce che:

Nell’articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, infatti, per la prima volta il legislatore fornisce disciplina fiscale, rilevante ai fini dell’imposizione indiretta, alla “costituzione di vincoli di destinazione”.

In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.

Seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

  • costituzione di un trust;
  • stipula di un negozio fiduciario;
  • costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile);
  • costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).”

 Rinviando dunque alla lezione specifica su vincoli di destinazione e trust le specifiche in merito al trattamento fiscale specifico di questi, oltre che all’analisi giuridica e normativa dei vari istituti citati, è dunque interessante fin d’ora ricordare che, se fino al 2001 l’imposta di successione e donazione assoggettava solo queste due specifiche categorie di atti e trasferimenti a tassazione; dal 2006 la normativa fiscale ha esteso la applicazione della medesima imposta anche agli altri atti a titolo gratuito (sempre che comportino trasferimento di beni e diritti) ed in particolare a quelli che comportano la costituzione di vincoli di destinazione.


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