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La rappresentazione nella successione

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Un altro aspetto della materia successoria che crea non pochi problemi agli operatori del settore è la distinzione tra nipoti in linea retta e in linea collaterale, soprattutto in funzione della corretta applicazione dell’istituto della rappresentazione.

Innanzi tutto definiamo le due posizioni:

  • l’erede in linea retta è colui che discende direttamente dal de cuius;
  • l’erede in linea collaterale invece, pur avendo uno stipite in comune  con il de cuius non discende direttamente da questo.

Nella prima categoria quindi comprendiamo il figlio, il nipote (con de cuius nonno), il bisnipote (con de cuius bisnonno) ecc., nella seconda invece comprendiamo i fratelli, i nipoti (figli di fratelli con il de cuius zio). Per capirsi dunque il nipote in linea retta sarà il nipote di nonno, il nipote in linea collaterale il nipote di zio.

Entrambi i soggetti poi possono avvalersi della applicazione dell’istituto della rappresentazione, norma che crea non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

L’istituto, normato dal codice civile all’art.467, stabilisce che:

 “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.

Ne consegue che, laddove un chiamato all’eredità non possa (in quanto premorto) o non voglia (in quanto rinunciatario) accettare l’eredità, venga chiamato a succedere nel suo stesso grado il suo discendente. E ciò quindi forzando le linee successorie, che solitamente devolvono l’eredità in ordine di grado, attribuendo al discendente il grado più prossimo al de cuius che sarebbe del premorto/rinunciatario.

Il grande limite dell’istituto della rappresentazione è dato però dal fatto che essa non opera sempre ed in via generale, bensì succedono per rappresentazione in linea retta i discendenti dei figli del defunto (ad esempio, i figli sia legittimi che naturali del chiamato che ha rinunziato alla eredità) e in linea collaterale, i discendenti dei fratelli o delle sorelle del defunto (ad esempio, i figli del fratello del defunto subentrano nella posizione del loro padre quando quest’ultimo abbia rinunziato alla eredità del loro zio). In tutti gli altri casi la rappresentazione non opera e l’eredità verrà devoluta per stirpi a tutti gli eredi di pari grado più vicini al de cuius.

Ricapitolando quindi, quando tra i chiamati all’eredità si ha un nipote, è necessario capire se esso è un nipote in linea retta o collaterale, nonchè specificare il soggetto per il cui tramite sono collegati al de cuius che, in quanto premorto o rinunciatario, non eredita direttamente bensì trasmette il suo diritto per rappresentazione. Dette indicazioni sono fondamentali per una corretta devoluzione dell’eredità, non solo in riferimento all’individuazione della quota di spettanza quanto anche, sul piano fiscale, in riferimento all’eventuale applicazione di franchigie ed esenzioni.


12 commenti

  1. Avatar di mauri mauri ha detto:

    Gli eredi sono: ascendenti (i genitori del de cuius) e un collaterale (sorella del de cuius). Il collaterale intende rinunciare all’eredità.
    Domanda: si applica il diritto di rappresentazione al figlio del collaterale rinunciatario?
    Grazie.

  2. Avatar di GIUSEPPE GIUSEPPE ha detto:

    NEL CASO VENGA A MANCARE UNO DEI CONIUGI E I FRATELLI DEL DEFUNTO RINUNCIANO ALL’EREDITA’ I NIPOTI HANNO DIRITTO? E IN CHE PERCENTUALE?
    GIUSEPPE

  3. Avatar di Stefano Stefano ha detto:

    situazione:
    A ha un fratello e una sorella B e C
    B ha una figlia D
    C un figlio E
    A sua volta E ha due figli F e G

    A era nubile e senza figli
    Muoiono sia A che B che C che E
    Senza testamento da parte della zia chi eredita? Solo D oppure F e G possono avvalersi della rappresentazione?
    In sostanza i pronipoti della zia hanno gli stessi diritti della nipote?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      la rappresentazione opera all’infinito, anche a favore dei pronipoti della zia deceduta

      • Avatar di Stefano Stefano ha detto:

        Grazie mille per la sua risposta. Il dubbio nasceva dalla lettura dell’articolo 467 cc in modo particolare al comma con d.lgs 28 Dicembre 2013 n 154 che sostiene che per esserci rappresentazione debbano sussistere 2 presupposti contestualmente.
        Per i pronipoti non sembra sussistere il rapporto di fratellanza o filiazione da parte del padre nei confronti del de cuius. Non è contraddittorio anche in relazione al 6 grado di parentela di cui parla la legge che questo diritto si estenda all’infinito?

  4. Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

    La cassazione ha chiarito che la rappresentazione opera anche oltre il sesto grado; quanto al diritto esso si applica a tutti i discendenti della sorella/fratello del de cuius

  5. Avatar di valentina valentina ha detto:

    Salve, mi chiedevo… se decede una persona che non ha figli, né moglie, ne genitori ,né zii, ma solo cugini… ereditano i cugini, ovvio. ma se una tra le cugine di primo grado che avrebbe ereditato è anch’essa deceduta, i due figli di lei possono ereditare la sua quota, essendo la madre? Ho letto che c’è un ampliamento del diritto di rappresentanza… con l’articolo 469 del codice civile. Si può applicare a questa situazione?

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