Le successioni

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Interpello 42/2019 : categorie di successibili

Con risposta ad interpello n.42 del 2019 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla questione delle categorie di successibili, facendo in particolare riferimento alla normativa sulla rappresentazione testamentaria.
La questione prende le mosse dall’analisi di un testamento con cui il de cuius indicava tra i suoi eredi tutti i propri zii materni, ancorchè defunti.
La domanda posta alla agenzia era di questo tenore: al posto degli zii premorti del de cuius, ereditano i loro discendenti o, semplicemente, essendo essi premorti, la loro quota si dividerà tra gli altri chiamati superstiti?
L’Agenzia, uscendo dall’ambito prettamente fiscale, ha colto l’occasione per chiarire che la rappresentazione opera anche per testamento ma solo nella linea retta o in linea collaterale per la discendenza dei fratelli premorti. Non opera, al contrario, in tutte le altre linee ereditarie.
Ne consegue che, al posto degli zii premorti, non possono essere chiamati i loro discendenti e quindi dette quote saranno ripartite tra i soli zii superstiti.

Questo il link all’Interpello 42 2019

Cassazione civile 22840/2009 – la rappresentazione non opera se il chiamato è il nipote

La rappresentazione opera all’infinito sia in linea retta che collaterale ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius. In caso di destinazione testamentaria direttamente ai nipoti, invece, la rappresentazione non opera.
In questo senso si è espressa la cassazione II sezione civile con sentenza n.22840 del 28.10.2009 sostenendo che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale “all’infinito” nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. In sostanza quindi, si legge nella sentenza in commento, la cosiddetta “rappresentazione” non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto

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La rappresentazione nella successione

Un altro aspetto della materia successoria che crea non pochi problemi agli operatori del settore è la distinzione tra nipoti in linea retta e in linea collaterale, soprattutto in funzione della corretta applicazione dell’istituto della rappresentazione.

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