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Voltura catastale e accettazione tacita dell’eredita – la svolta del Tribunale di Torino (II sez. ordinanza 7.03.2017)

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Premesso che l’accettazione di eredità è, per il nostro ordinamento, quell’atto cui si ricollega l’effetto di consentire al chiamato all’eredità di diventare definitivamente erede, è anche vero che detto atto comporta altresì la assunzione, da parte dell’erede, di una responsabilità personale e patrimoniale nei confronti del patrimonio ereditario e, per esso, degli eventuali creditori del de cuius.

È infatti conseguenza della accettazione dell’eredità, salvo che essa non avvenga con beneficio di inventario,la confusione del patrimonio del de cuius con quello ereditario e la assunzione dei debiti ereditari, da parte dell’erede, con responsabilità sul proprio patrimonio personale, anche eventualmente in eccedenza rispetto all’acquisito patrimonio ereditario. Ne consegue pertanto che anche in caso di eredità negative (con passività superiori alle attività) l’erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

Il Codice Civile, peraltro, nello stabilire che il chiamato all’eredità comunque diviene erede non in via automatica ma solo accettando l’eredità,  prevede, quali modalità di accettazione dell’eredità, la accettazione espressa e la accettazione tacita (art. 474 c.c.): la prima consistendo in un’esplicita dichiarazione di volontà; la seconda invece, ai sensi dell’art. 476 c.c. consistendo nel compimento di particolari atti tali da presupporre  necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato e che il chiamato stesso non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.

Ciò premesso, negli anni dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate in riferimento a varie fattispecie concrete per individuare nel merito quei particolari comportamenti concludenti che in effetti comportano accettazione tacita, cosi da distinguerli da quei comportamenti che invece, venendo classificati come di natura conservativa, permettono al chiamato all’eredità di mantenere detto status senza veder convertita la propria posizione in erede puro e semplice.

In riferimento in particolare ai due atti principali della cd. “Successione fiscale”, ovvero, la  dichiarazione di successione e la relativa voltura catastale, i due adempimenti cioè necessari per individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di carattere tributario che già facevano capo al de cuius, la giurisprudenza si è espressa, negli anni, distinguendo le due fattispecie e le conseguenze ad esse collegate.

In particolare, la presentazione della dichiarazione di successione è da sempre esclusa dal novero degli atti implicanti accettazione di eredità in quanto obbligatoria anche per i chiamati all’eredità che non abbiano rinunziato all’eredità stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 28, co. 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.  (in tal senso Cass., Sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574, Cass., 4 maggio 1999, n. 4414).

Altro discorso, invece, occorre fare con riguardo alla voltura catastale: seppur sia vero che la legge fiscale stabilisce, a carico di chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di presentare domanda di voltura catastale nei trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione, la Cassazione ha più volte ribadito che detta presentazione, avendo la voltura una funzione sia fiscale che civile, comporta, per il firmatario,  valenza di accettazione tacita dell’eredità.

In tal senso, riferite però alle vecchie modalità di presentazione della domanda di voltura (attualmente modificate con l’emanazione del nuovo modello unico telematico di dichiarazione di successione e voltura catastale) e pesantemente contestate dalla dottrina, Cassazione civile, 12/04/2002, n. 5226, sez. II; Cassazione civile, 07/07/1999 n. 7075, sez. II.

Più recentemente Cassazione civile, sez. II, 11/05/2009,  n. 10796 “accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.”

Detta interpretazione, ad oggi sconfessata peraltro solo da una recentissima ordinanza del Tribunale di Torino del 7 marzo 2017, è senza dubbio da contestare, come sostiene peraltro anche la più autorevole dottrina in materia. Essa, infatti, pone le sue basi su un presupposto del tutto errato, ovvero, la sostenuta rilevanza civilistica della voltura catastale come se essa fosse idonea a trasmettere la proprietà in capo ai chiamati. Al contrario invece, il catasto, notoriamente, non ha funzione né di riconoscimento di titolarità né probatoria del titolo stesso, bensì unicamente fiscale, ovvero, la determinazione del reddito imponibile dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e indirette. Ne consegue dunque la impossibilità di ritenere che un adempimento fiscale come la voltura catastale possa assumere valenza di accettazione tacita di eredità.

La voltura catastale, adempimento fiscale da svolgere obbligatoriamente entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione dovrebbe, alla stregua della stessa dichiarazione, essendo una attività di rilevanza meramente fiscale, non comportare accettazione dell’eredità.

Ancor più stringente il riconoscimento della voltura come mero adempimento fiscale non rilevante ai fini della accettazione tacita dell’eredità, poi, alla luce della recente riforma tributaria che ha introdotto, con decorrenza 23 gennaio 2017, il nuovo modello unico telematico che permette, con una operazione unica, di presentare telematicamente la dichiarazione di successione e la collegata voltura.

Se infatti si seguisse la suddetta interpretazione giurisprudenziale si arriverebbe al risultato, non previsto dal TU 346/90, per cui il chiamato all’eredità con la presentazione della dichiarazione di successione, avvenendo con essa anche la voltura automatica degli immobili, si trasformerebbe in erede per accettazione tacita dell’eredità. Sono infatti da considerarsi applicabili anche al nuovo modello l’art. 28, co. 2, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 secondo cui la dichiarazione è obbligatoria, tra gli altri, per i chiamati all’eredità che non vi abbiano rinunziato entro il termine di presentazione annuale e l’art. 7, ult. co., d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 che stabilisce che “fino a quando l’eredità non è stata accettata […], l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”, considerando di fatto il chiamato come tale, senza la sua conversione in erede. L’indicazione del chiamato come soggetto che presenta la dichiarazione di successione è infine espressamente prevista nel nuovo modello unico telematico.

E sono peraltro anche le istruzioni di compilazione del nuovo modello a ribadire chiaramente questo concetto non solo lasciando al dichiarante ed ai soggetti indicati nel quadro EA la possibilità di agire come chiamati e non per forza come eredi ma anche chiarendo che in caso di rinuncia il soggetto debba essere inserito in dichiarazione come mero chiamato, ricordando quindi la distinzione, talvolta fiscalmente irrilevante, tra le due categorie.

Tutto ciò premesso, tenendo conto della configurazione sia della dichiarazione di successione che della voltura catastale che anche del nuovo modello unico telematico come adempimenti di natura meramente fiscale (rispettivamente pagamento imposte di successione e collegate e individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle imposte sugli immobili), non si può che propendere per una interpretazione che non riconosce a detti atti rilevanza ai fini dell’accettazione dell’eredità.

Come anticipato, solo recentemente si è intravista una prima luce in fondo al tunnel con una prima rivoluzionaria pronuncia del Tribunale di Torino, sezione seconda, ordinanza 7 marzo 2017, con cui il Giudicante, allontanandosi dall’orientamento consolidato, con un ragionamento che prende spunto dalla normativa fiscale , sostiene che, data la sostanziale differenza tra Ufficio del Catasto e Agenzia del Territorio, la sola voltura catastale non possa avere effetti di rilevanza civilistica quali una accettazione tacita, per fatti concludenti, dell’eredità.

Non si può dunque che restare in attesa o di una circolare dell’Agenzia delle Entrate esplicativa della questione o, quantomeno, di un cambio di passo da parte della cassazione, che si discosti dalla sua interpretazione consolidata della questione.

tribunale Torino


2 commenti

  1. Alberto ha detto:

    Interessante come sempre. Grazie.

  2. paramattiassociati ha detto:

    Articolo interessante!!!

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