Al momento del decesso del lavoratore, se ancora in servizio, esistono, nella normalità dei casi, spettanze retributive già da lui maturate ma non ancora liquidate, vuoi perché riferite al periodo di paga in corso al momento del decesso, alcune perché liquidabili solo in un determinato momento non ancora intervenuto (si pensi ad esempio alle mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima che si maturano mensilmente ma si liquidano in momenti precisi dell’anno, trattamento di fine rapporto) altre, infine, perché seppur maturate non sono ancora state godute (ferie, permessi individuali retribuiti).
Tutte queste spettanze, che non possono più evidentemente essere liquidate al lavoratore deceduto, però, non confluiscono indistintamente nell’asse ereditario del de cuius per essere devolute agli eredi, ma vengono in parte assoggettate ad una disciplina diversa in base alla diversa natura delle stesse. Il legislatore infatti opera una distinzione delle spettanze in due diverse categorie ed in particolare le spettanze iure proprio, attribuite ai sensi del codice civile a soggetti predeterminati fissi, e le spettanze iure successionis, da devolvere in successione agli eredi chiamati.
In particolare appartengono alla categoria “iure successionis” le somme maturate dal lavoratore per effetto della attività lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso il pagamento della busta paga (come ad esempio le competenze dell’ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività e di quelle relative ad istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, quali 13° e 14° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti).
Tali somme vengono liquidate in successione agli eredi ma non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza un preventivo accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto.
Appartengono invece alla categoria iure proprio le somme indicate tassativamente nell’art. 2122 cod. civ., ossia l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme quindi sarà indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti (non per forza anche eredi) e non appartengono all’asse ereditario.
Facciamo però un passo indietro.
Il codice civile, nel normare il contatto di lavoro subordinato, stabilisce che in caso di scioglimento del rapporto il recedente deve concedere alla controparte un prefissato termine di preavviso che, se non garantito, si trasforma in una indennità da versare (da parte del datore di lavoro che licenzia in tronco il lavoratore o da parte del lavoratore che si dimette con decorrenza immediata). La stessa identica indennità di preavviso, a mente dell’art.2118 sul recesso dal contratto a tempo indeterminato, “è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.
Il datore di lavoro dunque, di fronte al decesso del proprio dipendente dovrà riconoscere ai superstiti aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso che, ai sensi dell’articolo 39 Ccnl 6.7.1995, dovrà esser corrisposta nella misura di:
– due mensilità se il dipendente aveva un’anzianità di servizio fino a cinque anni;
– tre mensilità se il dipendente aveva un’anzianità di servizio fino a dieci anni;
– quattro mensilità se il dipendente aveva un’anzianità di servizio di oltre dieci anni.
Analogamente i superstiti del lavoratore deceduto hanno diritto a riscuotere il TFR che, ai sensi dell’art.2120, nel corso degli anni il lavoratore ha accumulato e, non essendo ancora andato in pensione, naturalmente non incassato.
La scelta interessante attuata nel codice civile però, in riferimento specifico a queste due indennità, operata con l’art.2122, è quella di riconoscere dette somme a determinate categorie di soggetti iure proprio e quindi a prescindere dalla chiamata ereditaria. In particolare, ai sensi dell’art.2122 “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”
I soggetti a cui detto diritto è riconosciuto dunque sono individuati per legge e le somme, sempre ai sensi dello stesso articolo, spettano ai beneficiari (espressamente indicati dalla norma nel coniuge, con le stesse identiche modalità, nella parte dell’Unione civile ai sensi della Legge 76/2016, nei figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado) secondo l’accordo espresso dagli stessi e, in mancanza, “secondo il bisogno di ciascuno“.
Ne consegue che i beneficiari devono innanzi tutto concordare tra loro e poi comunicare al datore di lavoro le quote di ripartizione delle somme tra di loro concordate.
Qualora vi sia invece controversia sui soggetti aventi diritto o mancanza di accordo sulla ripartizione delle somme sarà indispensabile il ricorso all’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione. Il ricorso all’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, è comunque necessario quando tra i beneficiari vi siano figli minori, in quanto la facoltà riconosciuta dall’art. 2122 cod. civ. di concordare la suddivisione delle somme spettanti non può essere liberamente esercitata da soggetti che non abbiano la possibilità di disporre liberamente dei propri diritti e deve quindi essere avvallata dal giudice tutelare.
Il datore di lavoro peraltro, prima di liquidare le somme, dovrà acquisire copia dell’accordo sottoscritto da tutti o del provvedimento del giudice.
Solo qualora i soggetti indicati dall’articolo 2122 c.c. manchino o rinuncino, i beneficiari saranno individuati in base alle norme sulla successione
In tal caso, pertanto, il criterio dettato dall’articolo 2122 c.c. non vale per la ripartizione delle somme che risulteranno spettanti iure successionis, con conseguente assoggettamento alle ordinarie regole in materia di successione (testamentaria o legittima, secondo quanto disposto dal codice civile).
Diversamente dalle somme spettanti iure proprio, quelle spettanti iure successionis, concorrono nell’eredità e conseguentemente sono corrisposte agli eredi nella misura a ciascuno spettante. In merito a queste il datore di lavoro, prima di erogarle dovrebbe accertare la presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi o far autocertificare agli eredi l’eventuale esonero dalla presentazione della stessa.
Sulla questione TFR e sua devoluzione, infine, è intervenuta la Agenzia delle Entrate con la RISOLUZIONE N. 36/E del 06 febbraio 2009 in risposta a “ Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare – Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione”
In particolare la Agenzia, interpellata da un contribuente che voleva sapere se il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) o di fine servizio (TFS), in caso di morte del lavoratore dopo il collocamento a riposo fosse condizionato alla preventiva acquisizione da parte dell’istituto di previdenza del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, ha chiarito che seppure spesso il TFR sia devoluto iure proprio ex art.2122 e quindi a prescindere dalle chiamate ereditarie e dalla collegata presentazione della dichiarazione di successione, qualora il decesso del de cuius sia successivo alla maturazione del diritto al TFR esso diventerà un credito ereditario e come tale dovrà essere trattato
Chiarisce infatti l’Agenzia che “ La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con riguardo all’ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se l’evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.
Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza, si ritiene che in riferimento alla fattispecie rappresentata, l’istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l’indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 48 del TUS il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento.
Ricapitolando dunque nel caso di morte del lavoratore in servizio, le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio competono ai superstiti individuati dalla legge (articoli 5, comma 1, Dpr 1032/1973, e 2122 del codice civile), per diritto proprio.
Essi sono nell’ordine, il coniuge, i figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) secondo l’accordo espresso dagli stessi e, in mancanza, “secondo il bisogno di ciascuno“.
Ne consegue che i beneficiari debbano comunicare al datore di lavoro le quote di ripartizione delle somme tra di loro concordate; in caso di controversia o di mancato accordo, sarà indispensabile il ricorso all’autorità giudiziaria in relazione al quale si configura un caso di litisconsorzio necessario”
Al contrario, nell’ipotesi di decesso dopo il collocamento a riposo, il TFR si trasmette, come le altre somme dovute, invece, agli eredi secondo le norme che regolano la successione.
In tal caso, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 346/1990, “I debitori del defunto…non possono pagare le somme dovute…agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, … e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione“.
Buongiorno, scusate per la domanda. Mia sorella lavorava al Ministero della Giustizia (di Napoli) come assistente giudiziario dal 01/03/1979 al 25/09/2019 giorno in cui è deceduta. A noi unici 3 fratelli rimasti l’ ufficio preposto del Ministero della Giustizia ci ha chiamato e a ognuno di noi fratelli essendo unici eredi rimasti ci fatto compilare e presentare tutti i moduli previsti per la liquidazione compreso la percentuale spettante con relative coordinate bancarie. Tali documenti il 04/12/2019 sono stati inviati all’ INPS di Roma di cui li ha trasmessi all’ INPS (ex.N.P.D.A.P.) di Benevento Ufficio preposto per la liquidazione.
Comunque ai primi di Marzo da parte del Ministero della Giustizia (Ufficio pensioni) di Roma mi è arrivata per conoscenza e per competenza all’ INPS ex Gestione I.N.P.D.A.P. settore buonuscite di Benevento tutta la documentazione chiamata ( mod.PL1) per la buonuscita. I documenti sono arrivati a me in quanto il più grande dei fratelli come eredi, inoltre i documenti arrivati da Roma sono datati 21/02/2020.
Il giorno 01/06/2020 mi è arrivata raccomandata dall’ INPS di Benevento lettera dove dice che gli serve la copia di successione affinchè vada a buon fine per l’ accredito del TFS di nostra sorella circa
( 78.000,00€ netti). Sinceramente non capisco perchè chiedono solo adesso questo documento, visto che il Ministero della Giustizia a Novembre 2019 ci ha fatto compilare e firmare i vari moduli/modelli previsti dal loro ordinamento per il tfs spettante a noi 3 fratelli unici eredi. Ognuno di noi ha anche compilato e firmato la parte spettante (33%) includendo anche codice IBAN per accredito. Sinceramente non so nemmeno se effettivamente serve la copia di successione e nel caso a chi devo chiederla.
Inoltre è normale che per inabilità/decesso per legge il tfs deve essere pagato entro 105 giorni, mentre in questo nostro caso sono passati più di 105 giorni e adesso chiedono questo documento (copia di successione?) Nel caso dovrei presentarla mi devo rivolgere all’ Agenzia delle Entrate di competenza?
Spero cortesemente in una Vostra risposta in merito.
Grazie