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Il diritto reale di usufrutto in successione: aspetti normativi e fiscali

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 Tra gli istituti che, a vario titolo, si collegano alla materia successoria vi è, sicuramente, il diritto d’usufrutto.

Innanzi tutto è bene definire le caratteristiche di detto diritto reale minore:l’usufrutto è, a mente del codice civile, “il diritto riconosciuto all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compresi i frutti), con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica”.

Laddove sussista un diritto d’usufrutto peraltro, al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà (ovvero la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dalla cosa).

Il diritto reale di usufrutto, proprio per la sua evidente invasività, ha l’essenziale caratteristica di avere una durata obbligatoriamente temporanea in quanto una durata indeterminata sostanzierebbe, in pratica, la perdita del diritto di proprietà da parte del nudo proprietario; laddove le parti non abbiano contrattualmente stabilito una durata, comunque, essa non potrà eccedere la vita dell’usufruttuario.

L’usufrutto può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi e, se disposto esplicitamente nell’atto che trattasi di usufrutto congiunto, opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l’usufrutto alla morte dell’ultimo superstite, diversamente, alla morte di ogni usufruttuario, la relativa quota si consoliderà con la nuda proprietà.

Il diritto di usufrutto, infine, può sorgere per legge, per contratto e per testamento:

– per legge, ad esempio nel caso dei genitori che, quali esercenti la patria potestà, hanno l’usufrutto legale sui beni del figlio minore;

– per atto tra vivi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata nelle firme da un Notaio

– per testamento. Il testatore infatti può disporre dell’usufrutto riservandolo a uno o più soggetti.

In relazione alla successione peraltro il diritto d’usufrutto può venire in considerazione in due fattispecie diverse: quella della fine dell’usufrutto che faceva capo al de cuius e che quindi si estingue con il suo decesso e quella della costituzione di un nuovo usufrutto, da parte del de cuius, che ha disposto la scissione di un diritto di piena proprietà a lui riconducibile in testamento individuando due distinti beneficiari, il nudo proprietario da un lato e l’usufruttuario dall’altro.

Per quanto riguarda la prima ipotesi gli adempimenti connessi alla successione sono senza dubbio limitati: sarà necessario, per colui che, a seguito dell’estinzione dell’usufrutto, è tornato ad essere il pieno proprietario del bene immobile, effettuare la cd. riunione di usufrutto, per la quale va fatta la Domanda di Voltura Catastale da presentare all’Agenzia del Territorio competente.

Un po’ più complessa invece è la fattispecie che viene a configurarsi laddove il diritto d’usufrutto venga invece a costituirsi con il decesso del de cuius creando una scissione della piena proprietà in nuda proprietà e, appunto, diritto d’usufrutto.

In questo caso, in fase di successione, oltre a tutte le valutazioni di tipo normativo connesse alla ripartizione di diritti e doveri tra usufruttuario e nudo proprietario, vi sono da effettuare anche alcune valutazioni di tipo fiscale.

Innanzi tutto, al contrario della riunione di usufrutto, che sancendo l’estinzione del diritto non rileva assolutamente in fase di redazione della dichiarazione di successione e di liquidazione delle connesse imposte, in questo secondo caso, il diritto d’usufrutto, così come anche il diritto di nuda proprietà, sono oggetto di tassazione indiretta.

Resta però da capire come individuare la base imponibile su cui effettuare il calcolo dell’imposta e come calcolare il diritto di usufrutto.

Per quanto riguarda la base imponibile il legislatore fiscale, all’interno del D.Lgs.346/1990 cd. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ci viene incontro stabilendo che la base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, e’ determinata assumendo:

a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione (per liquidare l’imposta però si può utilizzare il valore minimo dichiarabile, parametrato alla rendita catastale, ad esclusione delle aree edificabili)

b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui e‘ gravata;

c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse.

 I criteri per il calcolo dell’usufrutto, poi, sono dettati dagli artt. 14 e 17 Testo Unico ed in particolare il valore dell’usufrutto vitalizio, è così determinato:

         a) moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);

         b) moltiplicando il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.

 Si ricorda altresì che detta tabella dei coefficienti, utilizzabile anche per valutare la consistenza dei diritti d’uso e abitazione, è stata recentemente modificata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha  emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 il decreto 23 dicembre 2013 recante nello specifico “Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni”, applicabile con decorrenza gennaio 2014.


285 commenti

  1. Avatar di Amedeo Amedeo ha detto:

    Mi scusi pongo un quesito: Mi trovo ad eseguire una successione legittima e tra i beni caduti in successione esiste un bene con la titolarità: Comune di ……… proprietario per l’area e Rossi Paolo proprietà superficiaria 1000/1000. E’ il caso che questo bene vada in successione dato che risulta privo di titolarità nella ditta Rossi Paolo (intestazione a seguito dell’atto di trasferimento stipulato dopo il condono edilizio, tra il Comune e la ditta posseditrice del fabbricato sanato), in quanto allora abusivo realizzato a suo tempo su suolo pubblico. E nel caso si deve trasferire la proprietà superficiaria agli eredi, il valore da attribuire al bene sarà determinato come piena proprietà, uso/abitazione, costruzione o quant’altro.
    Grazie

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Il diritto di proprietà superficiaria è un diritto reale minore immobiliare e, come tale, va in successione legittima e/o testamentaria e viene devoluto agli eredi.
      Quanto al valore del bene da indicare in successione, a mente dell’art. 14 del TU 346/90, comma 1 b) “per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena
      proprietà e quello del diritto da cui è gravata
      ”.

  2. Avatar di France85 France85 ha detto:

    Salve, pongo ora il mio quesito, spero che possa essere d’aiuto a molti altri tecnici alle prime esperienze come me;
    mi trovo a dover redigere delle volture catastali, e vorrei risolvere un dubbio che mi si è subito presentato: il de cuis, era proprietaria, insieme a sua sorella (1/2 ciascuno, entrambe nubili) della nuda proprietà di un bene, mentre il fratello delle due, godeva insieme a sua moglie dell’usufrutto dello stesso. Nella successione del de cuis, è presente anche il fratello (già titolare dell’usufrutto), quindi è possibile che lo stesso sia proprietario di una quota del bene, e allo stesso tempo anche usufruttuario (insieme a sua moglie)?

  3. Avatar di France85 France85 ha detto:

    Quindi sulla voltura lo stesso, dev’essere riportato due volte (ovvero due soggetti su voltura 1.1), una volta per la nuda proprietà (per la quota parte) e una volta per l’usufrutto? Grazie per la risposta

  4. Avatar di Riccardo Riccardo ha detto:

    Salve, la mia domanda è:
    Il diritto di usufrutto, si consolida solo alla nuda proprietà da cui è nato oppure alla nuda proprietà in generale?, per esempio se fossi titolare di Usufrutto e volessi acquistare una Nuda Proprietà di un altro immobile cosa avverrebbe?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Certamente si, il diritto di usufrutto e la nuda proprietà compongono la piena proprietà dello stesso immobile su cui insistono. Ne consegue che se un soggetto ha un diritto d’usufrutto e aquista anche la nuda proprietà di quello stesso immobile diventerà pieno proprietario.
      Naturalmente se è titolare di un unsufrutto sull’immobile A e acquista la nuda proprietà dell’immobile B sarà titolare di due titoli immobiliari del tutto separati ed indipendenti.

  5. Avatar di Manuela Manuela ha detto:

    Mio padre è morto 22 anni fa, sua casa è rimasta per successione a me e mio fratello. Io ho abitato insieme al mio fidanzato ad uso esclusivo in questa casa (di comune accordo verbale con mio fratello), pagando ristrutturazione e bollette da sola. Da quando mio fratello paga l’imu come seconda casa per la sua quota, mi chiede di pagare l’affitto arretrato x 22 anni con interessi. Ha diritto a chiedermelo?

    Grazie per la risposta.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      In linea di principio no essendo il contratto tra voi stipulato riconducibile piuttosto ad un comodato; potrebbero esserci anzi gli estremi per una usucapione del diritto d’abitazione da parte sua.
      Per avere un parere più approfondito, fornendo altresì alcuni ulteriori dettagli, comunque, può rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia o prendere contatti con la GeoNetwork per inoltrare la richiesta al loro consulente legale

  6. Avatar di salvo salvo ha detto:

    Ne 2012 ho acqusitato la nuda proprietà di un immobile metre nel medesimo atto l’usufrutto veniva acqusito per 15 anni da un terzo soggetto.
    Pertanto per estinsione dei tempi di usufruttoio dovrei aver diritoo alla piana proprietà nel 2017.
    La mia domanda è: essendo deceduto nel 2010 l’usufruttuario, il periodo rimanate di usufrutto fino al 2017 passa agli eredi oppure con il decesso del titolare dell’usufrutto io sono entrato nel pieno possesso della proprietà? In questo caso devo o avrei dovuto assolvere a qualche atto amministrativo?

  7. Avatar di Gianluca Gianluca ha detto:

    Buongiorno, al fine di procedere con una dichiarazione di successione faccio presente quanto segue:
    il de cuius era proprietario in regime di comunione dei beni per la quota di 8/10 (2/10 proprietà del coniuge coerede) della casa di abitazione ed attuale residenza del coniuge; era inoltre titolare del 50% di usufrutto (50% il coniuge) di altra abitazione nello stesso comune, con la nuora ed il nipote in linea retta titolari del 50% ciascuno della nuda proprietà ed attuale loro residenza.
    Si domanda se il coniuge superstite ha diritto al pagamento dell’imposta agevolata ai sensi della L. 342/2000 per la casa di abitazione attuale residenza, e relativa pertinenza.
    Ringraziandovi anticipatamente per la risposta,
    distinti saluti

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      L’amministrazione finanziaria non ha preso posizione in merito. Se sono immobili nello stesso comune ritengo non spetti, ad eccezione del caso in cui si tratti di eredità di proquota di immobile già acquistato in quota con le agevolazioni prima casa.

  8. Avatar di Marco Marco ha detto:

    Salve,

    Sono comproprietario di una casa rurale avuta in eredità 21 anni fa, io al 80 %, vorrei fare l’usucapione, ma ho dovuto urbanizzare qualche anno fa ed e saltato fuori che l’altro proprietario ha pagato Imu seconda casa per due anni prima della scadenza dei 20 anni. L’Imu dell’altro proprietario interrompe l’usucapione?

    Grazie

  9. Avatar di franz coffetti franz coffetti ha detto:

    Buongiorno ,
    questa è la mia situazione :
    nel 1974 ( prima della modifica del diritto famigliare) io e mio fratello abbiamo ereditato , alla morte di nostro padre , un appartamento al 50% con usufrutto , in parte (secondo l’uso del periodo) a nostra mamma .
    Io ho sempre abitato (senza nessun accordo preliminare o di comodato ) questo appartamento ,con box, con la mia famiglia mentre mio fratello è andato ad abitare in un’altra provincia in un suo appartamento con la sua famiglia e con nostra mamma .
    Nel 2006 la mamma è deceduta e quindi , per regolarizzare la mia posizione , visto che non riuscivamo a metterci d’accordo bonariamente , ho chiesto la divisione giudiziale.
    Finalmente riusciamo ad accordarci , non senza fatica , ed io ho comprato il suo 50% per cui , fatto il rogito , rinuncio all’azione giudiziale .
    Premetto che , da sempre e fino alla divisione , lui ha sempre pagato per il suo 50% tasse , irpef imu ecc.
    Ora mi chiede gli arretrati di affitto (per il suo 50% ) per aver occupato senza titolo l’appartamento .
    Può farlo ?
    Visto che abito lì da più di 20 anni non ho già usucapito il diritto di abitazione ?
    Dovevo intraprendere una causa per acquisire il diritto di abitazione ?
    Come posso fare per respingere la sua richiesta ?
    E se procede per una causa ? potrebbe averla vinta ?
    Grazie della risposta .

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Più che un diritto d’abitazione sembra piuttosto chhe lei abbia abitato nell’immobile in forza di un comodato; naturalmente gratuito; oltre a considerare l’eventuale intervento, almeno in parte, della prescrizione.
      Se poi le serve una consulenza legale la invitiamo a contattare un avvocato di sua fiducia, per analizzare nel dettaglio la situazione.

      • Avatar di franz coffetti franz coffetti ha detto:

        la ringrazio della gentile risposta e del consiglio.
        Ma…come faccio a dimostrare il comodato se non c’è mai stato niente di scritto e nemmeno un qualche accordo verbale dimostrabile ?
        Lui continua a dire che ero nell’immobile senza titolo e che se ritenevo di avere un qualche “diritto” avrei dovuto anche pagare tutte le tasse….

      • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

        Il comodato è un contratto a effetti obbligatori e può essere provato per fatti concludenti (es. il fatto che ha vissuto li indisturbato per anni); peraltro non prevede a carico del comodatario il pagamento degli oneri fiscali dell’immobile.
        Al contrario il possesso di un diritto reale quale abitazione o usufrutto avrebbe visto quale onere a carico del titolare il pagamento delle imposte.
        Comunque ripeto, in un caso come il suo non posso che consigliarle di farsi assistere da un legale

  10. Avatar di luella biasioli luella biasioli ha detto:

    Buongiorno,
    Il de cuius morendo ha lasciato in eredità ai 3 figli la nuda proprietà, mentre alla moglie l’usufrutto di diversi immobili. Chi deve pagare le imposte ipocatastali in successione?I nudi proprietari o l’usufruttuario? Grazie mille

  11. Avatar di Patrizia Patrizia ha detto:

    Buongiorno,
    Vorrei il vostro aiuto, se possibile. Devo fare la successione di un mio parente, il quale risulta proprietario, per la sola area, di alcuni terreni mentre la proprietà superficiaria appartiene a una società di pale eoliche.
    Non essendo molto esperta nel campo, volevo utilizzare un programma per le successioni, dove però, non risulta di poter trasferire agli eredi la sola proprietà dell’area ma solo diritti quali: piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, superficie, enfiteusi, uso e diritto del concedente. Come mai?
    Spero possiate darmi una risposta, grazie.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Se la proprietà superficiaria è di altro soggetto il titolare dell’area è un nudo proprietario. In successione quindi andrà la nuda proprietà.

      • Avatar di Katia Katia ha detto:

        Buongiorno! anch’io mi trovo nella stessa situazione però con un E/3: De cujus proprietario per l’area e spa proprietaria dell’immobile (in visura non mi viene nemmeno indicato proprietà superficiaria). Inserendo nuda proprietà, come determino il valore dell’area? (non ho un età dell’ “usufruttuario”) Grazie

      • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

        Se l’usufruttuario è persona giuridica solitamente esiste un termine finale all’usufrutto (che al massimo può durare 30 anni).
        Con la proprietà superficiaria però la valorizzazione deve tenere conto della durata della stessa; spesso perpetua.

      • Avatar di tiziano tiziano ha detto:

        Anche io vorrei fare una domanda sul diritto di usufrutto: qualora nel testamento olografo viene indicata a chi viene lasciata la nuda proprietà di un terreno, senza indicare a chi va il diritto di usufrutto, come è possibile stabilire gli intestatari di tale diritto ? oppure l’intestatario della nuda proprietà diventa automaticamente anche titolare del diritto di usufrutto?
        Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darete, grazie.

      • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

        Tutto ciò che non è indicato espressamente come oggetto di legato viene trasferito agli eredi chiamati. Se il testamento nomina degli eredi essi avranno il diritto d’usufrutto; se invece il testamento è solo parziale il diritto d’usufrutto andrà agli eredi legittimi.

  12. Avatar di Antonio Antonio ha detto:

    L’attivo ereditario è costituito dalla nuda proprietà di un fabbricato con tre usufruttuari di età diverse. Considerando che la base imponibile varia a seconda dell’età dell’usufruttuario come devo procedere?

  13. Avatar di Paolo Paolo ha detto:

    Buongiorno, premesso che il de cuius lascia per testamento ai 2 figli la nuda proprietà dei beni, mentre al coniuge l’usufrutto,
    la tassazione è applicata solamente alla proprietà o anche all’usufruttuario?
    inoltre sottopongo anche il seguente quesito:
    nella dichiarazione di successione, nell’elenco degli eredi, si deve inserire anche il coniuge usufruttuario?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      l’imposta di successione deve essere liquidata in base al diritto reale acquistato: in questo caso la nuda proprietà si scinde tra nuda proprietà e usufrutto e, analogamente, si ripartisce l’imposta tra gli aventi diritto.
      analogo discorso per le imposte ipocatastali, tenendo conto eventualmente della possibilità da parte di uno degli eredi di chiedere la agevolazione prima casa; agevolazione che se richiesta coinvolge l’intero immobile.
      Nella dichiarazione di successione vanno inseriti tutti gli eredi e legatari, qualunque sia il bene o diritto acquisito.

  14. Avatar di Elena Elena ha detto:

    Buongiorno,
    mio marito (con il quale sono in separazione dei beni) ha ricevuto in usufrutto la casa dove abitiamo (e che mio marito ha pagato in parte) dai suoi genitori ma il terreno su cui sorge la casa no. Cosa succederà quando non ci saranno più i suoi genitori visto che mio marito ha anche una sorella? In caso invece di morte prematura di mio marito, nostro figlio ha qualche diritto su quella casa?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      il diritto di usufrutto si estingue alla morte dell’usufruttuario e non è trasferibile; la nuda proprietà invece dell’abitazione invece, al decesso dei proprietari, si trasmetterà in successione sulla base delle norme della successione testamentaria o legittima. nel caso di specie quindi, in caso di more di uno dei due genitori proprietari il 50% di spettanza verrà distribuito tra gli eredi, presumibilmente altro coniuge e i due figli in parti uguali).
      Quanto infine al caso di more prematura del figlio dei nudi proprietari, attualmente usufruttuario, naturalmente il diritto di usufrutto si estinguerà e residuerà, alla morte dei nonni, il diritto del nipote a succedere, per rappresentazione, nella quota di spettanza del genitore premorto.
      Concludendo, dagli elementi forniti è facile dire che la posizione della famiglia dell’usufruttuario non è ben tutelata, soprattutto laddove lui avesse contribuito notevolmente alla realizzazione dell’immobile.

      • Avatar di Elena Elena ha detto:

        Secondo Lei cosa potremmo fare noi come famiglia per tutelarci il più possibile?
        Grazie mille per l’aiuto.

  15. Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

    In linea di principio suo marito deve chiedere il trasferimento a titolo gratuito del titolo di proprietà; resta comunque da valutare la posizione della sorella che, in caso di incapienza del rimanente patrimonio potrebbe agire in riduzione sulla avvenuta donazione.

  16. Avatar di domenico domenico ha detto:

    Buongiorno
    io sono nudo proprietario di un immobile, mio padre e mia zia (che abita in America da piu di 40 anni) sono gli usufruttuari, da quando mio nonno per atto notarile nel 1990 ha venduto a me la sola nuda proprietà e lasciato l’usufrutto ai figli (rispettivamente mio padre e mia zia) , ora l’anno scorso mio padre è venuto a mancare, è chiaro che la sua quota parte dell’usufrutto si è ricongiunta con la mia nuda proprietà, ma un quesito è questo: mio padre era titolare di alcuni buoni fruttiferi per un valore totale di circa 4 mila euro, per riscuotere i buoni le poste dato che il valore dei BF non supera i 25.882 euro mi hanno detto che devo compilare la “dichiarazione di esonero all’obbligo della presentazione della successione” ma nel modulo devo dichiarare che non sono compresi diritti reali immobiliari…chiedo in questo caso l’usufrutto di mio padre che si ricongiunge alla mia nuda proprietà è o no un diritto reale che devo dichiarare all’agenzia delle entrate? cosa fare? è poi leggevo che l’usufrutto si puo estinguere per il non uso dopo 20 anni …in questo caso mia zia non esercita il suo usufrutto praticamente da quando nel ’90 mio nonno fece l’atto …chiedo ancora: adesso io non divento il titolare della piena proprietà? grazie mille per la cortese risposta

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Il diritto reale di usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario quindi non è un diritto reale da indicare in successione.
      Quanto alla perdita del diritto d’usufrutto per non uso ultraventennale, esso dovrà essere fatto dichiarare dal Tribunale competente e, successivamente, la pronuncia dovrà esser trascritta.

  17. Avatar di fabiospark fabiospark ha detto:

    Una curiosità: si può disporre di un usufrutto, in vita? Per esempio: il de cuius lascia nuda proprietà alla figlia e usufrutto alla moglie. Fin che è in vita, la moglie può cedere l’usufrutto alla figlia? Mantenendo comunque il diritto al tetto coniugale?
    Grazie.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      si può cedere in vita il proprio usufrutto a favore di un terzo; la durata dello stesso sarà pero vincolata alla vita del primo usufruttuario.

      nel caso in esame cedendo la nuda proprietà alla figlia il padre si spossessa del diritto quindi sullo stesso non si potrà accedere, alla sua morte, a favore della moglie il diritto d’abitazione (eventualmente la moglie può, nel cedere il suo usufrutto, mantenersi il diritto d’abitazione o il marito può riservarle direttamente il solo diritto d’abitazione e non l’usufrutto)

  18. Avatar di Sara Sara ha detto:

    Salve, vorrei chiederle, nel caso di successione di una casa con nuda proprietà ripartita diversamente tra madre, vedova, e figli, e usufrutto a vita per la madre (che ha anche la residenza nello stabile) come viene identificata questo usufrutto? E’ un usufrutto legale? Ci è stato chiesto per un calcolo al caf, dal momento che a volte calcolano tutto a nome della madre e a volte la nuda proprietà. Spero mi possa aiutare. Grazie

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Salve, non capisco molto la domanda: se alla moglie è stato lasciato per testamento l’usufrutto allora lei sarà usufruttuaria e, come tale, tenuta al pagamento integrale delle imposte collegate; se invece la successione è legittima avremo a favore della madre un diritto di abitazione ex lege (anche questo comunque comporta che la madre sia tenuta al pagamento delle imposte collegate).

  19. Avatar di Fabrizio Fabrizio ha detto:

    Salve, le scrivo per un consiglio per la corretta gestione di una particolare situazione di proprietà immobiliare in una futura ottica di asse ereditario.
    La premessa é che l’asse ereditario riguarda i miei genitori e i due figli (il sottoscritto e mio fratello) e non c’è alcun conflitto, anzi c’é comune volontà a sistemare la posizione.
    Anni fa i miei genitori acquistarono un appartamento per investimento e, nell’impossibilità di intestarlo a entrambi i figli in quanto il sottoscritto era minorenne all’epoca, decisero di intestare la nuda proprietà a mio fratello mentre mantenevano per loro stessi l’usufrutto, con l’intenzione in futuro di pareggiare la posizione.
    Attualmente la situazione é immutata e siccome la posizione familiare di mio fratello si é nel frattempo complicata(ovvero é divorziato con una figlia maggiorenne avuta con la ex moglie, e attualmente convivente con un’altra compagna da cui ha recentemente avuto una seconda figlia quindi minorenne di pochi mesi), i miei genitori in accordo con me e mio fratello vorrebbero “sistemare” la questione per evitare qualsiasi possibile conflitto futuro in ottica di rivendicazione di diritti.
    Avremmo in prima battuta pensato ad una donazione da parte di mio fratello di metà della nuda proprietà con il sottoscritto come beneficiario, ma non siamo sicuri che l’atto non possa poi in futuro essere impugnato da parte di qualche avente diritto. È un timore fondato? Quali altre alternative possono essere seguite?
    Ringrazio anticipatamente.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Salve, il timore è fondato. i figli di suo fratello, futuri eredi legittimari, un domani potranno contestare la donazione se essa eccede la legittima di suo fratello.
      Le suggerisco di chiedere ad un Notaio: soluzioni potrebbero essere la risoluzione consensuale del contratto con la restituzione del bene ai suoi genitori ed una nuova donazione ad entrambi oppure la vendita da parte di suo fratello a lei del 50% (con circolazione di denaro però).

  20. Avatar di Pino Pino ha detto:

    Salve, Le porgo 2 quesiti. Io e le mie 2 sorelle siamo eredi di un appartamento di nostra madre defunta a febbraio. La casa era in precedenza di nostra madre e nostro padre, ognuno proprietario al 50%. Dopo la morte di nostro padre (nel 1972) mia madre era ancora naturalmente proprietaria per i 3/6 ma usufruttuaria per i 2/3, ognuno di noi figli proprietario per 1/3. Dopo il decesso di nostra madre abbiamo pagato la successione per i 3/6. Oggi qualcuno ci dice che per via dell’usufrutto bastava fare una ricongiunzione dell’ usufruttto senza fare la successione. E’ cosi ? Secondo quesito: rispettando poiché condivisa la volontà di nostra madre vorremmo che la casa andasse tutta ad una delle mie sorelle che è stata vicina a nostra madre per tanto tempo. L’operazione si dovrebbe fare senza che nessuno possa obiettare (tra cognati/e, nipoti e figli). Come fare, con la donazione, con un acquisto ? Grazie anticipatamente per il supporto che vorrà fornire.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Premesso che le quote da lei indicate non mi tornano molto comunque penso che la vicenda possa ricostruirsi cosi: al decesso di suo padre è caduto in successione 1/2 della casa, all’epoca, sulla base del vecchio diritto di famiglia avete effettuato la divisione come da lei indicato (forse voi figli 1/3 ciascuno e usufrutto alla madre).
      Comunque ora, al decesso della madre, sicuramente avrete dovuto fare la riunione d’usufrutto per la parte che era già in vostra proprietà ma su cui gravava l’usufrutto a favore di vostra madre, mentre, correttamente, avete fatto la successione per il 50% di proprietà di lei.
      Quanto al secondo quesito, se in successione non è caduto altro oltre la casa potete fare una rinuncia e lasciare l’eredità a detta sorella (naturalmente dovranno rinunciare anche i figli); in questo caso non vi sono spese.
      In caso vi siano altri beni o comunque i figli non vogliano firmare la rinuncia potete fare una divisione davanti al notaio rinunciando ai conguagli… chieda comunque consiglio ad un notaio di fiducia.

  21. Avatar di Pino Pino ha detto:

    La ringrazio tanto per le risposte fornite.

  22. Avatar di Elena Elena ha detto:

    Buongiorno,

    i miei genitori vorrebbero donare un immobile in nuda proprietà’ a mia sorella e uno in piena proprietà’ a me. Ora, per il calcolo dell’imponibile esistono chiare tabelle, ma non trovo valori di riferimento per calcolare il diverso valore dell’immobile (in nuda e in piena proprietà) al momento della successione. Cioe’ come si calcola la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui é stata gravata in sede di successione (non fiscalmente)?

    Se l’immobile A donato anni prima in piena proprietà al momento della successione vale e.s. 100,000 Euro e il bene B donato x anni prima in nuda proprietà vale 100,000 Euro che coefficiente di “sconto” viene applicato per considerare bella ripartizione dei bene il fatto che il bene B era in usufrutto e quindi non pienamente godibile da mia sorella?

    Grazie mille

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Dal punto di vista fiscale nessuno dei due immobili sarà rilevante in fase di successione: quello donato in piena proprietà in quanto già uscito dall’asse ereditario; quello per cui sussiste l’usufrutto perché, alla morte dell’usufruttuario, si avrà la riunione d’usufrutto a favore del nudo proprietario.
      La differenza di valore tra piena proprietà e nuda proprietà potrebbe rilevare in sede di collazione e/o valutazione di una eventuale lesione di legittima.
      In tal caso vengono in aiuto le tabelle che calcolano il diritto d’usufrutto e dividono il valore della piena proprietà in nuda proprietà e usufrutto stesso… in modo analogo partendo da un valore di mercato 8essendo una valutazione civile e non fiscale) si potrà valutare la riduzione di valore della proprietà in quanto gravato dal diritto (in base agli anni di sussistenza del gravame etc..). Nei casi peggiori potrà essere utile una stima di un tecnico.

  23. Avatar di Elena Elena ha detto:

    Grazie per la risposta. Mi può solo confermare che ho capito bene:

    1) la differenza di valore verrebbe valutata solo in caso di eventual lesione di legittima
    2) In quel caso sarebbe quindi logico calcolare lz riduzione di valore come il tasso di interesse legale (3%?) moltiplicato per il numero di anni di sussistenza del gravame (e.g. anni trascorsi dalla donazione alla successione?).
    Grazie mille.

  24. Avatar di Enrico Enrico ha detto:

    Nel 2005 mio padre e mia madre, tramite atto notarile, mi hanno donato la nuda proprietà di una casa. Mio padre e mia madre sono i titolari dell’usufrutto di questa casa, con reciproco accrescimento.
    Mio padre è deceduto.
    Siamo tenuti ad effettuare la dichiarazione di successione?
    A quali adempimenti siamo tenuti per comunicare l’avvenuto accrescimento a favore di mia madre?
    Grazie
    Distinti saluti

  25. Avatar di marco marco ha detto:

    Buonasera,le volevo chiedere un parere riguardo un regolamento di un mutuo inpdap:ho ricevuto un immobile in donazione dai miei genitori ,a me la nuda proprietà ai miei genitori l’usofrutto vitalizio.il regolamento dice che il mutuo può essere concesso se l’interessato è proprietario di abitazioni pari o inferiori al 50% ricevute per successioni mortis causa o donazioni inter vivos e non fruibili perché gravate da diritti reali di godimento (Usofrutto,uso,abitazione ).oppure è concesso se l’interessato è proprietario di abitazioni in misura pari o inferiore al 33%,anche se non gravate da diritti reali di godimento.be io non so che percentuale ho,so solo che non usufruiscono del bene.spero mi possa spiegare la situazione.saluti

  26. Avatar di Marco Marco ha detto:

    Domanda:
    marito e moglie, con 3 figli. Marito e moglie decidono di lasciare, come legato, l’usufrutto della casa in cui madre,padre e beneficiario, vivono. Muore la madre. E muore successivamente il padre il quale, con testamento, revoca ogni precedente disposizione e assegna la proprietà della casa ad una delle figlie (estromettendo il primo figlio beneficiario di usufrutto). La mia domanda si articola in questi termini: il secondo testamento revoca i precedenti legati? ( per cui proprietà “batte” usufrutto? o viceversa, le due disposizioni non sono incompatibili? (casa in proprietà della figlia, ma usufrutto al figlio). La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità.

  27. Avatar di Giuseppe Giuseppe ha detto:

    Buonasera,
    seppure con estremo ritardo la mia famiglia sta facendo ora la successione di mio zio, deceduto nel 1993.
    All’epoca mio zio non coniugato e senza figli aveva come uniche eredi al 50% la sorella (mia madre) e la madre (mia nonna).
    Al momento della morte le quote di possesso dell’immobile oggetto dell’eredità erano così ripartite:
    50% piena proprietà di mia nonna
    16,66% piena proprietà di mia madre
    16,67% piena proprietà di mio zio.
    Ill restante 16,67% in base alle regole successorie ante 1975 era gravato dall’usufrutto di mia nonna mentre la nuda proprietà era suddivisa alla pari tra mia madre (8,33%) e mio zio (8,34%).
    La domanda, dunque, è la seguente: alla morte di mio zio, mia nonna che – come detto – godeva dell’usufrutto del 16,67% di quel bene, dal momento che eredita anche il 50% della nuda proprietà di mio zio, acquista la piena proprietà di quella quota del bene (4,17%), diminuendo parimenti la sua quota di usufrutto (da 16,67% a 12,50%)?
    La ringrazio dell’aiuto e la saluto cordialmente

  28. Avatar di Tiziana Parazzoli Tiziana Parazzoli ha detto:

    Quando c è l usuffruttuario e il legittimo erede essendo sposata e se in caso di morte della moglie erede cosa succede al marito se il parente usuffruario è ancora in vita

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Buongiorno,
      il messaggio non è molto chiaro comunque se cade in successione la nuda proprietà sarà quella a passare al marito superstite fino alla riunione di usufrutto che avverrà con la morte dell’usufruttuario

  29. Avatar di angela angela ha detto:

    Mi viene contestato che avrei ricevuto un valore maggiore, ledendo la quota legittima di mia sorella, poichè mia madre mi ha donato, quando era in vita, l’usufrutto che aveva ereditato per testamento da mio padre. Il problema nasce dal fatto che io ero già nuda proprietaria dell’immobile (sempre per disposizione testamentaria di mio padre) e, mia madre, nel donarmi il suo usufrutto si è trattenuto il diritto di abitazione.
    Essendo, ai fini del calcolo del valore, i coefficienti identici tra il diritto di usufrutto e quello di abitazione, si potrebbe sostenere che la donazione (per il calcolo della massa ereditaria) ha valore pari a zero? Grazie

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      A prescindere dal valore fiscale (in effetti commisurato analogamente in entrambi i casi), comunque, la donazione in oggetto anche civilmente risulta molto strana (donare l’usufrutto per trattenere il diritto di abitazione è un controsenso in quanto comunque il nudo proprietario era e rimane tale non potendo in sostanza godere del bene) e ritengo, almeno dai dati indicati, che, civilmente, possa essere valutata pari a zero rilevando quindi ai fini della riduzione o della collazione solo la donazione della nuda proprietà.

  30. Avatar di tiziano tiziano ha detto:

    Avrei una domanda relativamente alla nuda proprietà e all’usufrutto:
    nel testamento olografo di mia zia è stato indicato che il terreno di sua proprietà, all’atto della sua morte, veniva lasciato a tre persone in nuda proprietà, senza indicare il soggetto usufruttuario. In questo caso l’usufrutto viene attribuito per legge ai diretti eredi della zia, anche se non menzionati nel testamento oppure la nuda proprietà comprende anche il diritto di usufrutto. Grazie

  31. Avatar di Aldo Aldo ha detto:

    Mio padre che e’ morto a dicembre 2015, ha come proprieta’ una cantina al paese di nascita , pero’ risulta ancora a tutt’oggi l’usufrutto a favore del proprio padre che e’ morto nel settembre del 1959. Si deve presentare la voltura all’agenzia del territorio con causale “ricongiungimento di usufrutto” o essendo passati piu’ di 50 anni, il ricongiungimento e’ automatico. I piu’ cordiali saluti

  32. Avatar di gabriele gabriele ha detto:

    Salve, volevo chiedere gentilmente un chiarimento su quanto segue:
    – nel 2003, per volontà testamentaria, il notaio ha comunicato agli eredi che lo zio (de cuius) ha lasciato la nuda proprietà (1 appartamento e un garage/posto macchina) a 6 nipoti e ha nominato usufruttuaria ed erede universale una signora che lo accudiva (testamento olografo). La stessa vi abita da 13 anni ed ha 79 anni. Nessuno degli eredi ha eccepito nulla.
    I condomini dello stabile, oggi, cominciano ad interessarsi ad una manutenzione dei prospetti, proprio nel momento in cui si è deciso di metterlo in vendita (purtroppo con forte ribasso).
    È confermato che la legge dispone che i proprietari intervengono nei lavori di manutenzione straordinaria.
    Ci si chiede: essendo l’usufruttuaria erede universale (ha ricevuto anche denaro, gioielli e affetti dello zio ‘de cuius’, che andranno in eredità a gente estranea) potrebbe intervenire in prima persona nelle spese complessive dei suddetti lavori?
    Grazie. Cordiali saluti

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Posto che gli interventi strutturali sono di competenza anche del nudo proprietario e, qualora le spese fossero anticipate dall’usufruttuario, possono essere al termine dell’usufrutto, oggetto di restituzione, una scelta diversa che comporti l’accollo di esse da parte dell’usufruttuario non può che essere oggetto di un diverso accordo tra le parti (che io consiglio concludere eventualmente per iscritto)

  33. Avatar di Beatrice Beatrice ha detto:

    Buongiorno, volevo chiedere se e’ illegale dichiarare che un bene e’ soggetto a usufrutto anche se non e’ vero poiché ho controllato al catasto e non ce n’è traccia. Questa persona afferma di avere l usufrutto su una particella dove vi sono un immobile e un piazzale…il piazzale viene usato da tutti i condomini per parcheggiare…ma questa persona afferma che solo lei può decidere chi può perché ne e’ l usufruttuaria… Grazie!!

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Innanzi tutto dovrebbe controllare in conservatoria le trascrizioni più che al catasto. Per il resto il diritto di usufrutto, come altri diritti reali può essere oggetto anche di usucapione (che poi dovrebbe esser accertata giudizialmente).
      Nel caso concreto occorrerà quindi verificare prima bene la situazione di fatto e di diritto e poi, eventualmente, procedere di conseguenza

  34. Avatar di Katia Furia Katia Furia ha detto:

    Buongiorno, devo predisporre la successione testamentaria dove il nonno con testamento olografo lascia la nuda proprietà alla nipote e l’usufrutto alla moglie di uno dei 3 immobili, mi sono bloccata in due punti:
    1 che valore devo indicare di questo immobile nella dichiarazione di successione? il valore catastale rivalutato, il valore di usufrutto o il valore di nuda proprietà?
    2 nella compilazione del modello f23 per il pagamento delle imposte devo calcolare il 3% sul valore dell’usufrutto e preparare il suo modello intestato all’usufruttuario e il 3% sul valore della nuda proprietà preparando il suo modello intestato al nudo proprietario o lo calcolo sul valore complessivo dell’immobile?
    Grazie

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      1. deve mettere da una parte nuda proprietà e dall’altra usufrutto a favore dei due diversi eredi con i rispettivi valori (il cui totale farà il valore della piena proprietà)
      2. dovrebbe fare un f23 totale (anche comprendente le tasse dovute sugli altri immobili).

  35. Avatar di gino gino ha detto:

    Gino. mio padre è mancato ed ora siamo arrivati alla presentazione di dichiarazione di successione. Oltre a me ho due sorelle e mia madre.
    L’appartamento era di proprietà di mio padre. Ora cosa ci consiglia di fare: lasciare l’appartamento come prima casa a mia madre, lasciare solo l’usufrutto a mia madre e in tal caso noi diventiamo proprietari per la quota che ci aspetta? Mi dia lei un consiglio sul come fare anche a livello di pagamento dichiarazione successione

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      a sua madre spetta per legge il diritto d’abitazione (non usufrutto) sul quale potrà chiedere di applicare la agevolazione prima casa (quindi pagherà in successione ipotecaria e catastale fisse)
      Per il resto le quote di proprietà dovranno esser devolute per legge sia a sua madre che a voi figli.

  36. Avatar di Enzo Enzo ha detto:

    Buonasera, sto curando la Successione ereditaria di mio cognato, però mi è venuto un dubbio. Essendo mio cognato proprietario di un appartamento per il 50 % in usufrutto e per il 100 in nuda proprietà, devo riportare due volte l’immobile con indicazione una volta dell’usufrutto e dell’altra della nuda o è avvenuto qualche accrescimento di quota?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Non si può possedere un immobile sia in nuda proprietà che in usufrutto quindi suppongo che il de cuius avesse piena proprietà del 50% e nuda proprietà del rimanente 50% (con usufrutto a terzi).
      Se così è cadranno in successione 50% di piena proprietà e 50% di nuda proprietà.

      • Avatar di Enzo Enzo ha detto:

        Perfetto,mi perdoni l’errore, è esattamente come dice lei. Però nel calcolo delle imposte ipotecarie e catastali, inserendo due volte lo stesso immobile (prima casa) devo calcolare 200+200 per il 50 % in piena proprietà e 200+200 per il 50 % in nuda proprietà? L’immobile è sempre uno.

      • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

        Dunque, lei deve inserire l’immobile così ripartito poi, nel calcolo dell’imposta, se uno degli eredi potrà chiedere la agevolazione prima casa la estenderà a tutto l’immobile e quindi potrà pagare una unica imposta fissa.

  37. Avatar di Antonello Antonello ha detto:

    Salve, sono alle prese con una successione dove vi è un unico erede. Tra gli immobili risulta un terreno agricolo di circa 250 metri quadri ex agricolo ora passati all’urbano con categoria D/1 ove insiste una torre eolica. L’erede risulta essere proprietario per l’area e la società eolica diritto di superfice. La società versava un canone di locazione all’erede poiché aveva con lo stesso stipulato un contratto regolarmente trascritto.
    In successione qual è il valore da dichiarare o meglio come viene determinato? Sarebbe corretto prendere a base la vecchia rendita domenicale moltiplicato per il relativo coefficiente (112,50)?
    Il canone deve essere dichiarato nella sez. crediti ( canone annuale x il numero degli anni di durata del contratto)?

  38. Avatar di Davide Davide ha detto:

    Scusi se faccio una domanda. Devo calcolare il valore di usufrutto, ho trovato le tabelle per il coefficiente di età, il tasso e tutto il resto. Non ho però capito una cosa. Se nel mio caso la quota di usufrutto (e quindi nuda proprietà) riguarda solo 10/46 esimi, il valore dell’immobile su cui dovrò andare a calcolare il valore di usufrutto è solo relativo alla mia frazione di quota, giusto? l’usufrutto non vale sul valore al 100%. E’ corretto?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      dipende se l’usufrutto è solo su una quota o su tutto; solitamente gli usufrutti non sono su piccole quote perché non sono godibili; verifichi bene il titolo

      • Avatar di Davide Davide ha detto:

        La quota di usufrutto è di 10/46, appunto, infatti altri cinque proprietari risultano avere una quota di 2/46 ciascuno (che appunto fa 10/46) risultano poi tutti titolari di altre quote di proprietà che sommate danno i 36/46 mancanti alla nuda proprietà/usufrutto. Nel calcolo del valore di usufrutto quindi devo partire dal valore dell’immobile o in questo caso si considera il valore di 10/46 del valore totale?

      • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

        no deve calcolare sulla porzione indicata

  39. Avatar di Francesco Francesco ha detto:

    Buongiorno, ho ricevuto dai miei genitori la nuda proprietà di una casa donata in vita. Successivamente alla morte di mia mamma l’usufrutto è passato per intero a mio papà. Dopo 3 anni dal decesso di mia mamma, mio padre ha intrapreso una relazione che sfocerà in un prossimo matrimonio. La mia domanda è la seguente, che diritti acquisirebbe la nuova moglie di mio papà in caso di decesso di mio papà ? Può richiedere diritti sull’usufrutto? Ha diritto di abitazione fino al suo decesso?

  40. Avatar di Francesca Tuffu Francesca Tuffu ha detto:

    Buongiorno,vorrei chiedere un ‘informazione…Mio zio ha lasciato un testamento dove ci sono usufruttuari e nudi proprietari..Quindi per il momento i beni immobili e i soldi sono sotto la tutela degli usufruttuari…Se all’unanimita’si decide di utilizzare i soldi che ci sono in banca per pagare le spese di successione ,atti ecc..,gli usufruttuari perdono l’usufrutto?

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      L’usufrutto generale, previsto con testamento, si estende anche alle somme di denaro depositate in banca, oltre che ai titoli finanziari.
      Pertanto l’usufruttuario potrà godere delle somme e dei titoli con l’obbligo di restituire, alla sua morte, il capitale.
      A tutela dei coeredi non usufruttuari, la legge prevede l’obbligo, per l’usufruttuario, di rilasciare idonea garanzia per la restituzione del capitale al termine dell’usufrutto. Ai sensi del codice civile peraltro se l’usufrutto comprende cose consumabili come il denaro, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

      Ciò detto nel caso di specie se l’usufruttuario accetta perde naturalmente l’usufrutto della parte consumata se fate un accordo scritto in cui anche voi rinunciate alla restituzione della somma capitale; altrimenti il rischio è che l’usufruttuario paghi oggi le spese e un domani a scadenza di usufrutto lui o chi per lui debba restituire ai nudi proprietari l’intera somma capitale

  41. Avatar di Bartolomeo Bartolomeo ha detto:

    Buon giorno,
    chiedo un chiarimento a proposito di quanto di seguito indicato:
    mia zia con atto notarile cede ai miei genitori in parti uguali la nuda proprietà, rimanendo ella usufruttuaria.
    alla morte di mio padre avvenuta nel ’92, la sua quota viene suddivisa tra mia madre e i miei fratelli, rimanendo mia zia ancora usufruttuaria.
    nel 2015, muore mia zia ( usufruttuaria ),e con un tecnico procediamo alla dichiarazione di successione da mio padre a mia madre, comunicando inoltre il decesso dell’usufruttuaria e quindi la sospensione del diritto.
    dall’ ultima visura storica richiesta all’Agenzia delle Entrate, risulta mia madre proprietaria per gli 8/12 ed io e i mie fratelli proprietari per 1/12.
    la mia domanda è la seguente, considerato che l’appartamento risulta essere prima abitazione in cui risiede mia madre, noi dobbiamo pagare l’IMU per la nostra quota perché si configura come seconda abitazione, o non dobbiamo versare tale tributo.
    grazie.

  42. Avatar di Bartolomeo Bartolomeo ha detto:

    Buongiorno,
    in riferimento a quanto indicato nella richiesta del 12.06.2016, sono stato dal commercialista per effettuare il pagamento dell’IMU, e questi, mi ha ribadito che il tributo non è dovuto in quanto ai sensi dell’art. 540 del c.c. mia madre risulta essere coniuge superstite e pertanto essendo abitazione principale il tributo non è dovuto neanche da lei.
    solo alla sua morte, la tassa dovrà essere pagata in quota parte.
    sono nella confusione più totale.
    distinti saluti

  43. Avatar di Bartolomeo Bartolomeo ha detto:

    grazie,
    ora sono molto più tranquillo.
    ti ringrazio
    distinti saluti.

  44. Avatar di Paolo Paolo ha detto:

    Ho la nuda proprieta di un appartamento .Mia madre deceduta aveva l’usofrutto.Devo fare qualche documento oppure si risolve da sola la cosa

  45. Avatar di Gianna Gianna ha detto:

    buongiorno , una domanda: ho 3 fratelli e ho ricevuto da mia madre l’usufrutto con atto notarile della casa in cui vivo da anni con la mia famiglia . ho fatto lavori di ristrutturazione e pagato sempre le imposte . Quando mia madre non ci sarà piu’ avrò diritto di prelazione sull’acquisto dei 2/3 spettanti ai miei 2 fratelli in fase successoria ? se non ci trovassimo d’accordo sulla cifra che dovrei a loro versare per ottenere la completa nuda proprietà dell’immobile non possono buttarmi fuori vero? però potranno farlo con i miei figli giusto ?
    in fase di determinazione della cifra a loro spettante in caso di acquisto da parte mia viene tenuto conto del fatto che il valore ad oggi dell’immobile è calcolato a seguito della resrutturazione che io ho pagato in toto?
    grazie

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      i partecipi della comunione ereditaria hanno tutti la prelazione in cado di vendita all’esterno della quota indivisa. Se non troverete accordo economico i suoi fratelli potrebbero agire giudizialmente per la divisione con eventualmente la vendita all’asta della nuda proprietà. Il suo usufrutto varrà comunque fino a che lei sarà in vita e non anche per i suoi figli. Il valore dell’immobile dovrà essere calcolato in base alla data di morte del proprietario e quindi con tutte le migliorie; lei potrebbe sostenere di avere un diritto di credito per gli interventi fatti in questi anni ma i suoi fratelli potrebbero agevolmente sostenere che comunque lei ha goduto del bene in questi anni

  46. Avatar di Marco Marco ha detto:

    Buonasera, mio padre (deceduto nel 2011) ha lasciato in eredità la quota di 1/9 del suo appartamento a me e ai mie due fratelli e i 6/9 sono rimasti alla mamma che ci abita. Noi non abbiamo mai dichiarato nel 730 però la nostra percentuale di possesso convinti fosse NUDA proprietà, ma facendo una visura catastale ci siamo accorti che manca la dicitura NUDA proprietà nella nostra quota del fabbricato. Dobbiamo fare una voltura catastale per modificare? Come comportarci per i tre anni di dichiarazioni dove non abbiamo mai dichiarato il fabbricato in nostro possesso? (la mamma però ha sempre dichiarato il 100% anche se così non è effettivamente).
    Grazie mille

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      va bene cosi perché suppongo vostra madre abbia acquisito il diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulla base di esso abbia pagato le imposte direttamente, a prescindere dalla trascrizione del diritto

  47. Avatar di Alberto Pivetti Alberto Pivetti ha detto:

    Buongiorno, vorrei chiedere un parere sull’esonero di presentazione della denuncia di successione all’Agenzia delle Entrate. Il deceduto non ha lasciato testamento, ha come eredi i due figli, possiede solo un conto corrente bancario con circa 8000 eur ed è titolare di usufrutto sull’abitazione di residenza (nuda proprietà intestata ad un figlio). Visto che la nuda proprietà verrà ricongiunta all’usufrutto tramite comunicazione all’Agenzia del Territorio, l’usufrutto del de cuis obbliga gli eredi a presentare denucia successione o possono presentare la dichiarazione di responsabilità? Grazie

  48. Avatar di Raffaele Raffaele ha detto:

    Salve, sto redigendo una dichiarazione di successione (legittima) e tra i beni caduti in successione vi è un diritto, in capo al decuius, di proprietà per l’area. Tale diritto va inserito in Successione e come va calcolata la relativa imposta? Si ringrazia anticipatamente.

  49. Avatar di anna anna ha detto:

    buon giorno, vorrei porle un quesito, mia suocera sposata in comunione dei beni con mio suocero è deceduta a dicembre di quest’anno, hanno avuto 7 figli e 20 anni fa hanno comprato casa sempre in comunione dei beni, mio suocero ora vuole lasciare la casa come usufrutto a un solo figlio, mia suocera non ha lasciato nessun testamento e tanto meno nessuna carta scritta, mio suocero può lasciare la casa in usufrutto a una sola figlia? grazie per la cortese risposta.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Suo suocero, alla morte della moglie ha acquisito 1/4 di proprietà (sul 1/2 che era del de cuius) e il diritto di abitazione su tutto. Può, se vuole, concedere il diritto di usufrutto ad una delle figlie solo sulla parte di sua proprietà (1/2 più 1/8); il resto della proprietà invece è dei sette figli in parti uguali. L’usufrutto sui 5/8 potrà comunque essere contestato in una eventuale sede di azione di riduzione se nel patrimonio non vi sono altri beni

  50. Avatar di alice rossi alice rossi ha detto:

    Buongiorno, se una madre lascia testamento olografo con la quale dispone che la casa di sua proprietà venga attribuita al 50% ai due figli (unici eredi) con usufrutto di uno dei due, l’usufrutto della sorella deve intendersi esteso anche alla quota del fratello? Ossia, il fratello avrebbe la nuda proprietà del 50% e la sorella l’intera proprietà della propria quota oltre l’usufrutto sull’intero? In questo caso, la sorella potrebbe disporre della casa (locandola o vendendo la sua quota) senza che il fratello possa far nulla? E il fratello può vendere la nuda proprietà inerente la propria quota?
    Grazie in anticipo per i chiarimenti che verranno forniti.

    • Avatar di Amministratore Amministratore ha detto:

      Si da come scrive la madre ha donato la nuda proprietà al 50% e l’usufrutto alla sola figlia la quale quindi, finchè è in vita può affittare l’immobile e trattenere il ricavato avendone la disponibilità. Può poi vendere il suo 50%, salve le norme sulla prelazione ereditaria, ed anche il suo diritto di usufrutto (che però si estinguerà anche in capo all’acquirente alla morte della venditrice); non può, invece, vendere la proprietà dell’intero immobile (non sua per il 50%).
      Il figlio invece può vendere, erma la prelazione, il 50% della nuda proprietà.

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