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Il diritto di abitazione nella casa coniugale

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Uno degli istituti generali del nostro ordinamento civile che trova specifica applicazione in materia successoria è certamente il diritto reale di abitazione. Detto diritto infatti, normato in via generale agli artt. 1021 e seguenti del codice civile, è disciplinato anche in via speciale dall’art. 540 c.c., norma che si trova all’interno del Titolo in materia di successioni e che prevede una applicazione specifica ex lege di detto diritto all’apertura di una successione.

Ai sensi del citato art. 540 c.c., infatti, “a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

Ne consegue che il coniuge superstite matura, oltre agli eventuali diritti successori per successione legittima o testamentaria e il suo intangibile diritto ad una quota di riserva quale legittimario, anche uno specifico diritto reale di abitazione sulla casa coniugale che gli viene riconosciuto ex lege, ovvero automaticamente dal codice civile.

Ora, nei casi successori più comuni avviene che i chiamati a succedere per successione legittima (o ab intestato, cioè, senza testamento) siano il coniuge superstite ed i figli del de cuius. In questo caso, oltre a ripartire pro quota l’eredita tra i chiamati, al coniuge spetterà anche il diritto d’abitazione sulla casa coniugale ed il collegato diritto d’uso dei mobili che in essa si trovano. Potrebbe anche succedere che il coniuge superstite sia nominato erede testamentario (caso comune nelle successioni con coniuge ma senza figli, al fine di evitare un concorso in un’eventuale successione legittima, di genitori e fratelli del de cuius); anche in questo caso lo stesso, oltre ad essere erede testamentario, avrà anche ex lege il diritto d’abitazione sulla casa coniugale.

Laddove il coniuge superstite sia anche erede (legittimo o testamentario poco importa), la norma non solleva alcun dubbio applicativo; ciò che però è essenziale chiedersi e chiarire è se un coniuge, eventualmente rinunciante all’eredità o escluso dall’eredità alla luce di un testamento che lo disereda, possa comunque acquistare il diritto d’abitazione sulla casa coniugale.

Prima di rispondere è opportuno effettuare una doverosa premessa: nel momento in cui si apre una successione e si individuano i chiamati all’eredità questi hanno una duplice scelta, o accettano l’eredità o rinunciano alla stessa. E il nostro ordinamento è ben chiaro nel precisare che detta accettazione, cosi come detta rinuncia, non possono essere parziali, bensì devono riguardare l’intero asse ereditario: sono infatti nulle accettazioni, così come rinunce, parziali.

Allora, se è ben chiaro che il coniuge superstite che accetta l’eredità ottiene anche l’ulteriore diritto d’abitazione sulla casa coniugale, bisogna chiedersi: detto diritto spetta anche al coniuge che, al contrario, rinuncia all’eredità non potendo effettuare una rinuncia parziale alla stessa?

La risposta è certamente affermativa. Il diritto d’abitazione nella casa coniugale infatti, viene acquisito dal coniuge superstite come legato ex lege, in via automatica di diritto, in quanto espressamente previsto a suo favore dal codice civile; non si deve quindi considerare parte della successione legittima o testamentaria del de cuius.

Ne consegue che, anche laddove il coniuge rinunci all’eredità oppure sia escluso dalla stessa a fronte di disposizioni testamentarie diseredanti (peraltro contestabili dal coniuge in qualità di erede legittimario), comunque manterrà, del tutto intaccato, il suo legato del diritto reale d’abitazione ex art. 540.

Discorso diverso sarebbe se il coniuge rinunciasse all’eredità riservandosi il diritto d’usufrutto nella casa coniugale: questa rinuncia sarebbe nulla in quanto si configurerebbe come una rinuncia parziale, non essendo previsto dal codice civile alcun legato ex lege con detto contenuto.

Un’ultima precisazione: essendo il diritto d’abitazione equiparabile, a livello sostanziale, al diritto d’usufrutto, il coniuge superstite assumerà, in riferimento all’immobile sul quale acquista il diritto, tutti i diritti e gli obblighi anche fiscali ad esso connessi: in particolare in fase successoria potrà, se in possesso anche degli altri requisiti richiesti ex lege, richiedere la agevolazione prima casa anche laddove risulti come rinunziatario o non sia tra gli eredi chiamati e, successivamente, sarà tenuto al pagamento degli oneri e delle imposte derivanti dal possesso dell’immobile (ad esempio, al coniuge spetterà il pagamento per intero dell’IMU).

Quanto infine al contenuto del diritto d’abitazione che spetta al coniuge superstite ci si può rifare alle norme generali in materia sancite dal Codice civile agli artt. 1021 e seguenti.


49 commenti

  1. Alessandro ha detto:

    l’articolo è particolareggiato ed esaustivo, però non si dice che il diritto di abitazione pur essendo un legato, per essere opponibile a terzi deve comunque essere trascritto.

  2. Maurizio Domenico Versari ha detto:

    Più che un commento un dubbio, forse ingiustificato:
    permane il diritto di abitazione della casa coniugale nel caso in cui il de cuius abbia precedentemente donato ai figli l’immobile trattenendosi l’usufrutto?

    • Amministratore ha detto:

      Il diritto di abitazione sussiste solo in presenza di due presupposti: deve esistere un coniuge superstite al momento dell’apertura della successione e deve altresì essere presente nell’asse ereditario una casa adibita a residenza familiare di proprietà del defunto o comune.
      Nel caso di specie, sull’immobile in questione, sussiste, a favore del de cuius, un diritto reale, l’usufrutto, che viene a decadere alla sua morte e quindi il bene non farà più parte dell’asse ereditario e non potrà essere oggetto di diritto d’abitazione ex art.540 c.c.

  3. Antonio ha detto:

    L’osservazione è giusta ed a mio parere merita un doveroso approfondimento.

  4. Sergio ha detto:

    Posto che ai sensi dell’art. 540 c.c. …al coniuge…. sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano… resta da capire se detto diritto si limiti all’unità abitativa ovvero si estenda anche alle sue pertinenze essendo queste ultime strettamente legate alla prima. In pratica, se per “casa” si intende il solo alloggio ovvero il complesso utilizzato per la residenza del coniuge costituito, spesso, anche dal box o altri accessori quali magazzini e/o tettoie.

    • Amministratore ha detto:

      In giurisprudenza si è affermato in modo abbastanza lineare che il diritto di abitazione si estende anche a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sia esso sotto forma di accessorio o sotto forma di pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc).
      L’abitazione, infatti, oggetto del diritto reale, non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, nonchè, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., dalle accessioni.

  5. Lucia ha detto:

    Permane il diritto di abitazione della casa coniugale nel caso in cui il de cuius , unico proprietario e in separazione dei beni con il coniuge , abbia nominato usufruttuari i suoi genitori conviventi che hanno contribuito con più della metà all’acquisto della casa (avvenuto prima del matrimonio). Ai genitori viene lasciato anche la quota disponibile della casa. Dal matrimonio nasce un figlio.

  6. walter roggerone ha detto:

    Il coniuge superstite che rinuncia all’eredità acquisisce il diritto di abitazione sulla casa coniugale (art. 540 c.c.),
    e può anche chiedere l’agevolazione prima casa.
    Può essere respinta la richiesta “agevolazione prima casa” se il coniuge rinunciatario non è inserito nel quadro A (eredi)?
    grazie

    • Amministratore ha detto:

      Il coniuge rinunciatario non deve essere inserito nel quadro riferito agli eredi acquisendo solo il legato di abitazione ex lege previsto; la sua richiesta di agevolazione quindi, laddove lo stesso sia in possesso degli altri requisiti di legge, non può esser respinta per tale motivo.

  7. walter roggerone ha detto:

    L’Agenzia Entrate (di Alessandria) resta della propria opinione e non riconosce l’agevolazione prima casa chiesta dal coniuge (che rinunzia all’eredità), comproprietario della casa coniugale, in quanto lo stesso non è stato inserito nel quadro eredi e legatari. Pertanto mantiene la sanzione comminata e chiede il pagamento pieno non riconoscendo l’agevolazione prima casa.
    Esiste un riferimento normativo a sostegno del fatto che il coniuge rinunciante andrebbe inserito nel quadro A ?
    Walter Roggerone

    • Amministratore ha detto:

      Non mi risulta una norma di legge in tal senso, sicuramente è una interpretazione restrittiva fatta dall’ufficio delle norme che riguardano il quadro A (che chiede di indicare eredi e legatari). Certamente il coniuge rinunciatario è un legatario ma, a differenza dei normali legatari testamentari, è un legatario ex lege; aspetto che ne distingue la fattispecie.
      Ciò premesso, laddove il soggetto, seppur rinunciatario, possegga i requisiti richiesti dalla normativa in materia, così come è ben chiarito anche dalla Risoluzione AE 29/2005, potrà accedere alla agevolazione.
      E tra i requisiti di accesso alla agevolazione (che peraltro vale anche per le compravendite e gli altri atti inter vivos) non sussiste l’iscrizione del beneficiario nel quadro A, bensì l’effettuazione di idonea dichiarazione in tal senso in successione.
      Ne consegue che, in caso di rigidità dell’ufficio in tal senso, è bene procedere alla contestazione della sanzione, possibilmente (se sussistono termini per poter procedere in tal senso) chiedendo anche un interpello all’Agenzia delle Entrate.

      • walter roggerone ha detto:

        Abbiamo contestato la sanzione all’Ag. Entrate di Alessandria che tramite suo ufficio legale rigetta e motiva che il legatario ex lege del diritto di abitazione, che ha chiesto l’agevolazione “prima casa” non era indicato nel quadro A, quello degli eredi e legatari, e sostiene che questo è previsto dalla legge 346 del 1990 (Testo Unico) art. 29 co. 1 lett. b).
        Però l’art. 29 lett. B) si riferisce al contenuto della dichiarazione (e ovviamente gli allegati), e non ci sembra indicato l’obbligo di inserire chiamati all’eredità e legatari nel quadro A, ma che vadano indicati nella dichiarazione le generalità, la residenza, codici fiscali, gradi di parentela, eventuali accettazioni o rinunzie.
        Siccome nella successione (con allegato verbale di rinuncia all’eredità del “legatario”) tutti questi dati sono presenti, non comprendiamo l’accanimento nel respingere le nostre motivazioni. Ci viene il sospetto che si voglia creare un precedente affinchè l’eccezione diventi regola, e soprattutto fonte di entrate.
        Walter Roggerone

  8. paolo ha detto:

    in caso di coniuge diseredato al quale venga negata la quota legittima per indegnità, compete il diritto di abitazione?

    • Amministratore ha detto:

      Innanzi tutto bisognerebbe chiarire di preciso la posizione giuridica del coniuge superstite: è stato semplicemente diseredato tramite testamento dal de cuius con una motivazione che faceva riferimento alla sua “indegnità” oppure, chiamato a succedere, è stato convenuto dagli altri eredi per ottenere una sentenza di indegnità e la conseguente esclusione dalla successione?

      Naturalmente la situazione è diametralmente diversa. Nel primo caso, se semplicemente diseredato in via testamentaria, il coniuge non è “indegno” ai sensi della normativa bensì semplicemente escluso dalla successione da parte del de cuius stesso: gli spetteranno l’azione di riduzione, se vorrà esperirla e, comunque, il diritto d’abitazione ex art.540 cc. Eventualmente una eccezione di indegnità nei suoi confronti potrà essere esperita dagli eredi testamentari convenuti.

      Diverso è il caso di sentenza già ottenuta di indegnità a carico del coniuge.
      In tal caso, seppur non mi è dato reperire giurisprudenza in merito, ritengo che si debba considerare il fatto che il diritto d’abitazione spetta al coniuge superstite sulla casa adibita ad abitazione familiare, sottintendendo un rapporto familiare che, in questo caso, sembra difficile da ritenere sussistente.
      Pertanto si può ben presumere, in analogia con la posizione del coniuge superstite separato con addebito al quale residua solo un eventuale credito alimentare se versa in stato di bisogno e godeva del diritto agli alimenti, essendo al contrario esclusi altri diritti successori, che l’indegno, escluso dalla successione, perda tutti i diritti successori, ivi compreso il legato d’abitazione della casa coniugale concesso ex lege.

      Questo almeno il linea di principio, poi si dovrebbe conoscer più nel dettaglio il caso specifico.

  9. Nuccio ha detto:

    si chiede, nel caso di coniuge superstite rinunciante,se in voltura va riportato il diritto di abitazione allo stesso coniuge e con quale documentazione allegata?

    • Amministratore ha detto:

      Detta indicazione andrebbe inserita, ancor prima che in voltura catastale, in dichiarazione di successione per la sua trascrizione anche al registro immobiliare (trascrizione che, comunque, non ha il valore delle trascrizioni ordinarie).
      Eventualmente, anche nella stessa voltura, sarà opportuno indicare il riferimento di legge dell’acquisto: art.540 c.c.

  10. Egidio ha detto:

    I figli superstiti facenti parte del nucleo familiare e a carico del de cuius perché inabili che hanno ottenuto il riconoscimento di prima casa nella dichiarazione di successione per legge, nel caso un erede (che non era nel nucleo familiare) chieda la divisione del bene, e la cosa è indivisibile, tramite processo se il bene viene messo all’asta perdono il diritto all’abitazione?

  11. Lucia ha detto:

    Il diritto di abitazione per il coniuge superstite permane anche se al momento della morte i coniugi non erano più residenti nella casa di proprietà ma in altra abitazione (della figlia) perchè la loro concessa in comodato d’uso?

    • Amministratore ha detto:

      Premesso che la norma in questione, ovvero l’art 540 Codice civile, assicura al coniuge del defunto, quand’ anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni, ne consegue che la fattispecie si realizzi solo in presenza di due requisiti: la titolarità dell’immobile e dei mobili deve far capo al de cuius oppure allo stesso in comune con il coniuge superstite e, comunque, la casa deve potersi considerare come quella di abituale coabitazione (ed in tal senso essere la residenza familiare).
      Quest’ultimo requisito deve quindi risultare dalla identificazione della casa familiare in base ad uno stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare; ad esempio sono escluse le case secondarie o non più oggetto di coabitazione, così come si esclude l’applicabilità del legato in caso di separazione legale o di fatto, quando non sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
      Nel caso concreto dunque, essendo i coniugi ormai residenti in altra abitazione adibita a residenza familiare, risultano difficilmente identificabili i due requisiti suddetti, mancando appunto la coabitazione nell’immobile.
      Comunque, laddove non ci fossero contestazioni in riferimento alla successione di che trattasi si potrebbe, con l’ausilio di un legale che ovviamente valutasse nel dettaglio la fattispecie concreta, valutare in ogni caso la percorribilità di detta opzione.

  12. prettydandy ha detto:

    Nel caso in cui la proprietà del defunto fosse soltanto di 1/3 (mentre i restanti 2/3 di proprietà del padre e sorella del de cuius), il coniuge superstite potrà riservarsi il diritto di abitazione su tutto l’immobile o solo sulla porzione ereditata (eventualmente in comproprietà coi figli)?

  13. silvia ha detto:

    nel caso in cui il coniuge superstite, proprietario per successione ereditaria di un terzo della casa coniugale ( 2/3 di proprietà dei figli) decida di vendere la sua quota, che succede al diritto di abitazione? si perde comunque , si conserva comunque o possono decidere le parti in atto?

    • Amministratore ha detto:

      se vende la nuda proprietà manterrà il diritto d’abitazione (che è un diritto reale minore); se vendono (lei e gli altri eredi) ad un terzo si dovrà vedere se vendono nuda o piena proprietà.

  14. Luca ha detto:

    Salve,
    un chiarimento: alla morte del de cuius, al figlio (nudo proprietario) spetta anche una parte di usufrutto dell’immobile oppure il diritto di abitazione è in “esclusiva” al coniuge superstite?
    Ed eventualmente il figlio può dare in locazione tale porzione di usufrutto (es. un piano di un casale) ?
    Grazie

    • Amministratore ha detto:

      Il diritto d’abitazione spetta solo al coniuge superstite sulla casa coniugale, laddove questa, prima del decesso del de cuius, fosse di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra i coniugi. Il diritto d’abtazione non spetta a nessuna altra categoria di eredi.
      Il diritto reale di usufrutto non è acquistato in via automatica da nessuno e può solo essere oggetto di specifico lascito testamentario da parte del de cuius.

  15. Michele ha detto:

    Buongiorno,
    una precisazione. Il figlio che eredita la spettante quota di proprietá sull’immobile in successione, nel momento in cui andrá ad acquistare per se un immobile, potrá comunque dichiararlo abitazione principale (prima casa)? Oppure avendo giá ereditato una quota dell’abitazione di famiglia (in seguito al decesso del genitore) dovrá preventivamente cedere la propria quota? Grazie, distinti saluti

    • Amministratore ha detto:

      L’agevolazione prima casa può essere nuovamente fruita dall’erede che ha utilizzato la agevolazione in fase di successione qualora successivamente acquisiti un immobile, fermo restando che lo stesso dovrà comunque possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa

      • Michele ha detto:

        Grazie mille, ma lo stesso vale se quella persona è ancora proprietario della percentuale ereditata in seguito al decesso del genitore?
        Mi spiego meglio, al decesso della madre la sua quota del 50% dell’immobile è stata divisa in 3: un terzo al padre e un terzo a ciascuno dei due figli (i figli sono pertanto proprietari del 16,66%). Nel momento in cui il figlio acquista una casa destinata

      • Michele ha detto:

        a diventare la propria “prima casa”, potrà comunque godere delle agevolazioni, ma che se gli risulta intestato il 16,66% di un altro immobile? Grazie ancora

      • Amministratore ha detto:

        Si, fermi restanti gli altri requisiti

  16. Giovanni Orsolini ha detto:

    Buongiorno a tutti, avrei da porre una domanda che non so se sia già stata posta in questo forum, eventualmente mi scuso in anticipo se sarà ripetitiva..secondo voi il diritto di abirtazione, oltre che alkla casa coniugale, si può estendere anche alle pertinenze di essa? Nella fattispecie almeno un C/2 un C/6 e un C/7? Quindi il coniuge superstite ai fini ICI/IMU (in caso di comproprietà per esempio con uno o più figli), oltre ad essere soggetto al pagamento in toto sulla casa coniugale, sarà soggetto al pagamento in toto al pagamento x ICI/IMU anche sulle relative pertinenze? Se si c’è una sentenza della corte di Cassazioone oppure un riferimento sul codice civile?
    Grazie e buon lavoro!

    • Amministratore ha detto:

      Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare e sulle sue pertinenze. In tal caso, a fini IMU, l’imposta dovrà essere assolta, nella misura del 100% dal contribuente coniuge superstite, sull’immobile adibito ad abitazione principale, nonché sulle pertinenze, con titolo ad applicare l’aliquota agevolata e le detrazioni previste per l’abitazione principale a condizione che sia ivi residente e dimorante.

  17. Giovanni Orsolini ha detto:

    Salve, mi potrebbe per favore elencare (se ci sono) sentenze della corte di Cassazione che avvalorano la tesi che il diritto di abitazione si estenda anche alle pertinenze e che quindi in caso di comproprietà con altri eredi, l’imposta ICI/IMU dovuta sia sulla prima casa ma soprattutto sulle pertineze, debba essere assolta per il 100% dal coniuge superstite? Ci sono delle sentenze, oppure ci si rifà al codice civile? Ho un cliente che ha un contenzioso aperto con l’ufficio tributi del comune, e vorrei imbastire l’autotutela/ricorso citando anche degli estremi normativi e/o sentenze della Corte che possano ulteriormente avvalorare la tesi sopracitata. Grazie

  18. Giovanni Orsolini ha detto:

    Salve mi potete dire se ci sono articoli del codice civile specifici o sentenze della corte di Cassazione che sostengono che il diritto di abitazione sia estendibile anche alle pertinenze? Nella fattispecie l’ufficio tributi mi vuol liquidare le pertinenze a tutti i compropietari, io invece sostengo che su tali pertinenze debba pagare l’ICI/IMU al 100% colui/colei che detiene il diritto di abiotazione, escludendo glia ltri compropietari. Sulla prima casa mi accettano il fatto che paghi al 100% il soggetto che detinene il diritto di abitazione, ma non me l’accettano sulle pertinenze, vorrei quindi citare nel circorso qualche riferimento normativo e/o qualche fonte giurisprudenziale consolidata. Grazie

  19. Ciccoli Giancarlo ha detto:

    Più che un commento un dubbio, forse ingiustificato:
    permane il diritto di abitazione della casa coniugale nel caso in cui il de cuius abbia precedentemente donato all’unico figlio l’intera proprietà dell’immobile?

  20. Silvio ha detto:

    Salve gentilissima amministratrice. Una rinuncia dell’eredità fatta per dei presunti debiti può annullare un subentro in un contratto d’affitto di un figlio convivente abituale del padre deceduto ? decesso avvenuto nel 2006 e rinuncia fatta nel 2015 …. spero riesca a rispondermi . Saluti

  21. ugo ha detto:

    ho ereditato la casa di famiglia che per diritto abita mia madre, vita natural durante,a chi spetta il pagamento di eventuali riparazioni dovute ad usura abitativa (tapparelle,perdita tubature, manutenzione caldaia,sostituzione scalda acqua, ecc.

  22. Raffaella ha detto:

    Mio padre sta morendo… lascerà una casa, un conto corrente, un auto utilitaria e 2 finanziamenti. Se al suo decesso, mia madre io e mio fratello rinunciassimo all eredita, il diritto di abitazione con annesse agevolazioni prima casa rimarrebbero comunque a mia madre? (Sono in comunione dei beni)
    E cosa succederebbe se poi questa casa si vendesse?

  23. Marta.B ha detto:

    Buongiorno, vorrei porre una domanda in merito all’imposta ipotecaria e di successione. Nel caso in cui l’agevolazione prima casa spetti al coniuge rinunciatario, pago sempre in misura ridotta le imposte sopra citate, non essendo il coniuge rinunciatario l’erede che effettua i versamenti?
    Grazie

  24. giovanni orsolini ha detto:

    Buongiorno, vorrei porre una domanda..nel caso che il decuius ed il coniuge abitino in una casa di comproprietà fra il decuius ed uno o più fratelli del decuius, al coniuge superstite spetta lo stesso il diritto di abitazione?

  25. laura nisi ha detto:

    una domanda :
    casa in comproprietà di fratello , sorella e cognato al 50% , abitazione principale
    la sorella resta vedova ed eredita il 50% dell’immobile con le due figlie che non abitano lì
    restano a vivere li la vedova e il fratello
    le due figlie devono pagare l’imu e se si perchè?
    ( le due figlie hanno una casa di proprietà dove vivono)

  26. alessandro ha detto:

    due genitori conviventi (non sposati) hanno un immobile intestato al 50% ciascuno. alla morte di un convivente, il 50% dell’immobile viene ereditato e diviso dai 3 figli. il genitore superstite può mantenere il diritto di abitazione esclusivo dell’immobile con il 50% della proprietà?

  27. luca ha detto:

    Buongiorno,
    Vorrei capire cosa effettivamente succede successivamente alla morte del coniuge superstite (madre di due figli maggiorenni) che insieme ai figli ha rinunciato all’eredità (50% del marito) e che attualmente conserva il diritto di abitazione.
    Ai due figli andrà il 25% ciascuno, ma che ne sarà dell’altro 50% rinunciato a suo tempo?
    Grazie

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