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Agevolazione “prima casa”: analisi dell’evoluzione della normativa e della prassi ministeriale nel corso del 2024.

In un recente incontro di studio tenutosi Venerdì 31 Gennaio u.s. nell’ambito del corso “Masterclass Successioni” organizzato da Geo Network, il dott. Vittorio Giustiniani, commercialista ed esperto fiscalista, ha illustrato l’evoluzione della normativa e della prassi ministeriale durante il 2024 in tema di agevolazione “prima casa”, soffermandosi sull’analisi delle novità normative, circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Vediamo di illustrare le principali:

1) L’agevolazione “prima casa” può essere legittimazione richiesta anche con dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva della iniziale dichiarazione di successione (Risoluzione n. 66/2024)

E’ possibile usufruire dell’agevolazione a patto che:

a) siano presenti tutti i requisiti di legge per richiedere l’agevolazione;

b) se è già stata presentata una prima dichiarazione di successione, la sostitutiva e/o integrativa deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell’imposta principale (art. 27 c. 3 D.lgs. n. 346/1990);

c) se la dichiarazione è stata omessa, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione (art. 27 c. 4 Dlgs 346/1990);

d) se la dichiarazione viene omessa e si supera la fascia di quinquiennio di accertamento, si può richiedere l’agevolazione normalmente in quanto il potere di accertamento dell’Agenzia risulta decaduto.

Si ricorda che la dichiarazione di successione può essere sempre emendata da errori a sfavore del contribuente a patto che ciò avvenga prima della notifica dell’avviso di rettifica o liquidazione oppure comunque prima del decorso del termine ultimo previsto dalla legge per la notifica dell’avviso (cfr. Risoluzione n. 8/2012)

2) Agevolazioni prima casa: e’ decaduto nel 2025 la possibilità di usufruire del beneficio ex art. 64 del D.L. “Sostegni bis” del 2021.

Art. 64 del DL n. 71/2021 prevedeva un’agevolazione destinata agli «under 36» – acquirenti prima casa non di lusso che nell’anno di acquisto dell’immobile non abbiano ancora compiuto i 36 anni e con Isee entro 40mila euro annui –  esentandoli dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale relativamente agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. ed il 31 dicembre 2023. Il D.L. n. 215/2023 ha esteso questa opzione sino al 31.12.2024 solamente in presenza di un atto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023; nel caso di Iva 4% veniva introdotto un credito di imposta a favore degli acquirenti. Per gli stessi giovani viene introdotta una garanzia dello Stato sino all’80% del mutuo prima casa contratto con la banca.

L’esonero previsto dall’articolo 64 D.L. “Sostegni bis” riguarda anche il versamento dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale per i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi della nota II bis dell’articolo 1 Tariffa Parte Prima TUIR.

Attualmente non esiste più un’agevolazione fiscale particolare per l’acquisto prima casa destinata agli «under 36», ma sono attive sino al 31.12.2027 (proroga temporale contenuta nella legge di bilancio n. 207/24) forme di garanzia statale con garanzia sino all’80% sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto prima casa da parte di giovani «under 36» e con Isee entro 40mila euro annui, estendendo poi queste garanzie – sino al 90% – anche a favore di famiglie numerose (con 3-4-5 o più figli), di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, di conduttori di alloggi di proprietà di Istituti Autonomi per le case popolari, e di giovani coppie in generale sempre con Isee entro 40mila euro annui che procedono all’acquisto prima casa.

In assenza di entrambi i requisiti sopra indicati la garanzia statale si riduce al 50%.

3) Agevolazione prima casa e acquisti a catena: cosa succede?

La casistica sarebbe quella del soggetto che acquista una prima casa chiedendo l’applicazione delle agevolazioni relative per residenza posta nel Comune e poi la rivende entro 18 mesi dall’acquisto senza avere nel frattempo posto nel Comune di riferimento la propria residenza anagrafica: cosa succede in tali casi?

Cassazione ordinanza del 22.07.2024 n. 20158 e 20185: “la Corte ha stabilito che non decade dalla fruizione della agevolazione il contribuente che rivenda la prima casa nei 18 mesi dall’acquisto, senza stabilire la propria residenza nel Comune, purché abbia riacquistato, entro un anno dall’alienazione, un’altra abitazione, provvedendo a fissare la residenza nel Comune di ubicazione del secondo immobile entro 18 mesi dal primo acquisto ”.

4) L’acquisto del semplice diritto di usufrutto su nuova casa di abitazione non evita la decadenza dalla agevolazione prima casa precedentemente fruita sul primo acquisto (Risposta ad interpello n. 192 del 2024)

La casistica sarebbe quella del soggetto che dopo avere fruito della agevolazione prima casa su un primo acquisto, pone in essere una cessione infraquinquiennale dell’immobile e riacquista entro un anno il semplice diritto di usufrutto su una nuova abitazione, destinandola ad abitazione principale.

In sostanza, la prassi ministeriale chiarisce che sul nuovo acquisto del diritto di usufrutto, il contribuente può chiedere l’applicazione delle agevolazioni prima casa, ma ciò – l’acquisto del solo diritto di usufrutto – non evita la decadenza delle precedenti agevolazioni richieste sul primo acquisto; per non decadere, il soggetto avrebbe dovuto acquisire la piena proprietà del nuovo immobile e porvi in esso la residenza anagrafica.

5) Il requisito del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro previsto nell’ambito della normativa per la richiesta delle agevolazioni prima casa, deve essere presente al momento dell’atto di acquisto dell’abitazione in Italia (Risposta ad interpello n. 238 del 2024)

La casistica in esame è quella del contribuente che dopo avere richiesto la agevolazione prima casa con impegno alla acquisizione della residenza anagrafica nel Comune di competenza, in realtà viene dopo pochi mesi trasferito all’estero per questioni di lavoro e intenderebbe modificare le dichiarazioni rese in atto (in quanto obbligato a trasferire all’estero la propria residenza anagrafica) con il mantenimento della fruizione della agevolazione prima casa.

La stessa casistica sarebbe quella del soggetto che è formalmente residente all’estero ma alla data dell’atto di acquisto dell’immobile svolge in Italia una attività lavorativa con partita iva oppure di lavoro dipendente. In questi casi la prassi ministeriale chiarisce che l’agevolazione prima casa richiesta non può essere concessa per il mancato rispetto dei requisiti di legge.

A questo riguardo si segnala che il Quadro EH del modello aggiornato di dichiarazione di successione di prossima pubblicazione (entro Febbraio 2025), dovrà recepire le disposizioni del DL n. 69/2023 prevedendo apposite nuove dichiarazioni per usufruire dell’agevolazione in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro.

6) I nuovi termini introdotti dalla legge di bilancio n. 207/2024 per l’alienazione di immobili già acquistati con il beneficio “prima casa”

Ricordiamo infine che l’art. 1, comma 116 della legge di bilancio è intervenuto sul comma 4-bis della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo concesso per l’alienazione di immobili preposseduti già acquistati usufruendo dell’agevolazione “prima casa”.

Ne consegue che un contribuente, già titolare di un’altra abitazione acquistata fruendo delle agevolazioni per la prima casa, avrà tempo ora di due anni per alienare (a titolo oneroso o gratuito) l’abitazione preposseduta e poter nuovamente beneficiare dell’agevolazione in sede di nuovo acquisto (soggetto a imposta di registro o a IVA), a condizione che alieni l’immobile già posseduto entro due anni. La regola trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo acquisto avvenga per donazione o successione.

Segnaliamo che durante i prossimi 2 incontri di studio previsti per il 13 e 25 Febbraio 2025 nell’ambito del corso “Masterclass Successioni” saranno analizzate e commentate nel dettaglio le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2024 di riordino del Testo Unico n. 346/90 e le modifiche apportate ai singoli Quadri del modello aggiornato di dichiarazione di successione e voltura catastale. E’ possibile iscriversi direttamente sul sito: https://www.geonetwork.it/formazione.

Rammentiamo infine che contestualmente alla pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di successione e voltura catastale da parte dell’Agenzia delle entrate sarà rilasciata la versione aggiornata del software DE.A.S. della Geo Network per permettere ad ogni utente di effettuare la compilazione perfetta, calcolo, liquidazione delle imposte (con eventuale rateizzazione dell’imposta successoria) ed invio telematico della dichiarazione con gestione delle singole ricevute direttamente nell’ambito delle singole pratiche.

Autoliquidazione dell’imposta per successioni aperte a partire dal 01.01.2025: esempi di calcolo e codici tributo

Il 1° gennaio 2025 rappresenta una data spartiacque per quanto riguarda la disciplina dell’autoliquidazione delle imposte che gravano sulle successioni ed in particolare, per l’imposta di successione vera e propria, qualora dovuta dagli eredi e legatari.

Per le pratiche aperte prima di tale data, l’imposta di successione continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti che hanno tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per notificarla, mentre per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, l’imposta andrà calcolata ed autoliquidata dal contribuente nella dichiarazione di successione, qualora dovuta.

Siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con le relative istruzioni, aggiornate in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 139/2024 prevista per l’inizio del mese di Febbraio come da comunicazione riportata sul sito dell’Agenzia delle entrate:

 “ Attenzione: è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

In sostanza, per le successioni apertesi a partire dal 01 Gennaio 2025, non è possibile utilizzare il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attualmente in vigore. Chi avesse particolare urgenza dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia in relazione all’ultima residenza del defunto e compilare il Modello 4 cartaceo chiedendo semmai all’uopo l’assistenza di un funzionario per essere certi di fornire correttamente tutte le informazioni del caso.

Cercheremo in questo breve articolo di effettuare una prima analisi sul calcolo dell’imposta dovuta e sulle opzioni di pagamento fruibili dal contribuente.  

Valore globale netto della successione

Come è noto, l’ imposta di successione deve essere calcolata sul valore globale netto dell’asse ereditario.

Quest’ultimo è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione (somma complessiva derivante dall’elenco analitico dei vari beni immobili ed altri diritti reali, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli e quote sociali, aeromobili, navi ed imbarcazioni ed altri beni caduti in successione debitamente riportati in appositi Quadri del modello di dichiarazione) e l’importo complessivo delle passività deducibili (ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori o terzi debitamente documentati, spese funebri ecc.)  documentati e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari. 

Il valore globale netto andrà inserito nell’ apposito rigo previsto nel “Quadro EE – Prospetto riepilogativo dell’asse ereditario” del modello di dichiarazione di successione telematico.

Calcolo ed Autoliquidazione delle imposte

Nel Quadro EF del modello telematico di dichiarazione (da utilizzarsi per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006), andranno inseriti gli importi delle imposte da corrispondere a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa per i servizi ipotecari e catastali, imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme) nonché dell’imposta di successione, qualora dovuta.

É prevista l’inclusione di una nuova apposita sezione nel Quadro EF relativa all’imposta di successione che andrà compilata soltanto per le successioni apertesi a partire dal 1/1/2025 ed all’interno della quale il contribuente potrà scegliere se autoliquidare anche l’imposta di successione eventualmente dovuta.

Ricordiamo che l’imposta di successione va calcolata applicando le seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità (o del legato) per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie applicabili in base al grado di parentela eventualmente esistente tra il beneficiario ed il defunto:

a) 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.

b) 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;

c) 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;

d) 8% a favore di altri soggetti.

Sull’imposta così determinata potranno poi trovare applicazione, se ricorrano i presupposti, le riduzioni e le detrazioni riportate nell’Allegato 2 delle Istruzioni.

In caso di imposta dovuta, il dichiarante indicherà l’imposta dallo stesso calcolato; indicherà altresì se vanta un eventuale credito d’imposta maturato e (nel caso di dichiarazione sostitutive) l’eventuale imposta già versata per riportare infine l’importo effettivo da versare.

Sempre all’interno della nuova sezione nel Quadro EF, il dichiarante dovrà scegliere se effettuare il pagamento contestualmente alle altre imposte, o in un momento successivo (ma sempre e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) e se farlo in unica soluzione o rateizzandolo (fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000 o fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori ma comunque superiori a € 1.000).

Nel caso di rateizzazione, il dichiarante dovrà comunque corrispondere un acconto pari al 20% dell’imposta per cui solo la restante parte potrà essere rateizzata secondo le suddette regole con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto.

Nessuna imposta sarà dovuta se l’importo complessivamente calcolato, comprensivo anche di eventuali interessi e sanzioni, è minore o uguale ad € 10,00.

Esempi:

Successione legittima: eredi 2 figli. Aliquota applicabile 4%

  • Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni)  
  • Quota per ciascun figlio: 50%.  Franchigia spettante a ciascun figlio € 1.000.000.
  • Imposta di successione: Zero perché nessuno dei 2 figli supera la franchigia. In questa ipotesi, il dichiarante provvederà al pagamento soltanto delle imposte accessorie autoliquidate e riportate nel Quadro EF.

Successione legittima: eredi 2 cugini (parenti di 4° grado). Aliquota applicabile 6%

  • Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni) .
  • Quota per ciascun cugino: 50%. Nessuna franchigia.
  • Calcolo Imposta di successione dovuta da ciascun erede: € 350.000 x 6% = € 21.000
  • Totale imposta dovuta: € 21.000 x 2 = € 42.000.
  • Pagamento e Codice tributo da indicare sul Modello F24: “1539”  – Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
  • Come indicato nella Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 10 Gennaio 2025: nel caso di scelta di pagamento dell’imposta in una unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” sul Modello F24 sarà valorizzato con il valore “0101”.  Se invece, il contribuente “sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione in diverse rate, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo sarà comunque valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo sarà valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).”  
  • Sugli importi dilazionati saranno dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata.  Pagamento e Codice tributo da indicare nel Modello F24: 1635denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.

I nuovi Codici tributo

Riportiamo infine i nuovi Codici Tributo introdotti dall’Agenzia delle entrate in data 10 Gennaio 2025 con Risoluzione n. 2/E per il versamento dell’imposta di successione autoliquidata, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 2024.   I nuovi codici tributo da utilizzare sono:

  • 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
  • 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
  • 1549: “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione”
  • A139: “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
  • 1532: “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”

Altre novità

Altre novità riguardanti le dichiarazioni sostitutive, controlli da parte dell’Agenzia, termini, sanzioni, agevolazioni e riduzioni fruibili nonché la disciplina fiscale dei trusts istituiti per testamento, saranno oggetto di ulteriore studio con l’ausilio di esperti durante apposite lezioni (accreditate CFP) nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 (vedi: https://www.geonetwork.it/formazione).

Come sempre il software DE.A.S. – leader assoluto in Italia ed utilizzato da oltre 30 anni da migliaia di professionisti e CAF per la gestione completa di ogni pratica successoria – permetterà la compilazione perfetta e la stampa del nuovo modello aggiornato della dichiarazione non appena disponibile.

Sarà inoltre nostra cura fare un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte al nuovo modello aggiornato di dichiarazione nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 con analisi mirate anche su questo Blog.

Successioni, le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di autoliquidazione delle imposte

Dott. Pierpaolo Molinengo – Giornalista economico-finanziario specializzato in fisco, tasse ed economia.

Come è noto, il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. L.gs n. 139/2024 attraverso il quale sono stati introdotti diverse novità che riguardano:

  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di successione e donazione;
  • il bollo e i servizi ipotecari e catastali.

Le novità introdotte attraverso il decreto, in estrema sintesi, servono ad attuare quanto previsto della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

Cerchiamo in quest’articolo di analizzare nel dettaglio cosa prevede la normativa e, soprattutto, quali sono le novità più importanti introdotte a partire dallo scorso 1° gennaio 2025.

Imposta di successione, come funzionava fino al 31 dicembre 2024

Gli obiettivi che si è prefissato il Decreto Legislativo n. 139/2024 sono ben precisi e sono stati delineati attraverso l’articolo 10 della Legge Delega. Questa norma ha previsto un sistema attraverso il quale il contribuente ha la possibilità di autoliquidare l’imposta sulle successioni.

Con le modifiche che sono state apportate dal Testo Unico sulle Successioni (stiamo parlando del Decreto Legislativo n. 36/1990) il legislatore è intervenuto direttamente sulle procedure per liquidare e versare l’imposta.

Fino al 31 dicembre 2024 la norma prevedeva che, nel caso in cui si aprissero delle successioni, ci si dovesse muovere come segue:

  • dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione o presentato la dichiarazione di successione cartacea all’ufficio competente nei casi ammessi dal Testo Unico 380/90 e provveduto alla liquidazione delle imposte accessorie dovute (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tributi speciali), il contribuente doveva aspettare la liquidazione dell’imposta successoria principale (se dovuta) da parte dell’Agenzia;
  • al contribuente veniva notificato l’avviso di liquidazione nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • nel caso in cui gli uffici competenti avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele avevano la possibilità di procedere con la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta complementare. L’atto doveva essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale, pena la decadenza della stessa;
  • nel caso in cui la dichiarazione di successione risulti essere stata omessa, l’imposta viene accertata d’ufficio e liquidata.

Successioni, cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

Le novità più importanti, per quanto riguarda le imposte di successione, sono intervenute dal 1° gennaio 2025 per le successioni apertesi da quella a data in poi .

Le più importanti sono le seguenti:

  • L’imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente solo per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, mentre per quelle aperte prima di tale data l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
    In caso di trust testamentario, il trustee può decidere di effettuare il versamento dell’imposta, anticipatamente rispetto al momento in cui vengono attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione.
  • l’imposta di successione deve essere versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente, in alternativa a quanto abbiamo visto, ha la possibilità di versare l’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% – rispettando sempre il termine dei 90 giorni -, mentre il restante 80% può essere versato in 8 rate trimestrali o, se si tratta di un importo superiore a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali. Se l’importo dovesse essere inferiore a 1.000 euro non può essere rateizzato;
  • per le imposte ipotecaria e catastale è confermato il termine di liquidazione e versamento che deve essere effettuato entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della dichiarazione stessa
  • quando dovesse essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva o integrativa è necessario autoliquidare l’imposta nuovamente.

Imposta di successione per gli eredi giovani

Attraverso il Decreto Legislativo n. 139/2024 viene introdotta un’agevolazione nel caso vi sia un unico erede con un’età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui all’interno dell’asse ereditario ci siano degli immobili, le banche e gli altri eventuali intermediari finanziari hanno l’obbligo di permettere lo svincolo delle attività cadute in successione, almeno entro i limiti necessari per permettere all’erede di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

A questo punto gli uffici preposti verificheranno che l’autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuate dal contribuente risulti regolare: nel caso in cui fosse necessario gli uffici provvederanno a correggere eventuali errori della base imponibile o dell’imposta dovuta.

Se dovesse risultare una maggiore imposta da versare, gli uffici provvederanno a notificare al contribuente un avviso di liquidazione – operazione da effettuarsi entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione – con l’invito a provvedere ad effettuare il versamento entro 60 giorni.

Le due principali novità normative, quindi, devono essere considerate:

  • imposta principale, ossia quella che viene liquidata dagli eredi, che la devono effettuare sulla base di quanto si evince dalla dichiarazione;
  • imposta complementare – o maggiore imposta – che viene liquidata dagli uffici competenti, che viene calcolata in seguito alle rettifiche effettuate a seguito degli accertamenti d’ufficio.

A seguito di questi nuovi procedimenti di autoliquidazione, il legislatore ha provveduto ad eliminare la definizione di imposta suppletiva.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire unicamente per via telematica. La spedizione tramite raccomandata è permessa unicamente ai soggetti non residente: in quest’ultimo caso la data della presentazione della dichiarazione coincide con quella di spedizione.

Dal 1 Gennaio 2025: novità fiscali in materia di successioni, donazioni e trust

Dal 1°  gennaio  2025  entreranno in vigore importanti modifiche fiscali per le successioni apertesi da quella data nonché per  atti  pubblici, atti giudiziari pubblicati o  emanati,  scritture private autenticate o presentate per la registrazione nonché per gli  atti  a  titolo gratuito.

Le modifiche sono state introdotte dal recente D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024) che ha introdotto una serie di modifiche per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riforma fiscale già delineato dalla legge n. 111 del 2023, finalizzato a semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti ed eliminare micro-tributi di scarso impatto economico e di allineamento della disciplina alle più recenti sentenze di legittimità.

Le modifiche principali in materia di successioni e donazioni possono riassumersi come segue:

  1. Revisione del Testo Unico Successioni e Donazioni: il decreto apporta una revisione complessiva del D. Lgs. n. 346/1990, aggiornando necessariamente denominazioni, termini ed accorpando in esso le modalità di determinazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie. L’imposta si applicherà non solo a successioni e donazioni, ma anche a trasferimenti gratuiti di beni e diritti, inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
  2. Base imponibile e liberalità:
    • Esclusione del donatum dal calcolo del relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, sia per le aliquote che per le franchigie.
    • Esclusione dell’imposta per le liberalità d’uso (art. 770, comma 2 del c.c.)  e per le donazioni di modico valore, in conformità agli articoli 742 e 783 del Codice Civile.
    • Donazioni remuneratorie rimangono soggette a imposta.
  3. Trust e aliquote maggiorate: Per i trust, l’imposta viene determinata al momento del conferimento dei beni o dell’ apertura della successione, con aliquote più elevate qualora non sia possibile individuare la categoria di beneficiari, escludendo l’applicazione delle franchigie.
  4. Trasferimenti d’impresa familiare: Vengono semplificate le disposizioni per facilitare i trasferimenti d’azienda all’interno della famiglia, agevolando la continuità imprenditoriale sempre con esenzione dall’imposta.
  5. Semplificazione delle dichiarazioni e autoliquidazione:
    • Dal 01.01.2025, il dichiarante dovrà provvedere anche all’ autoliquidazione dell’imposta di successione (calcolando l’imposta stessa se dovuta) assieme alle altre imposte (ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e bollo) con successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    • Le dichiarazioni di successione saranno semplificate, presumibilmente tramite l’adozione di una nuova versione del Modello Unico,  con invio telematico dello stesso e riduzione dei documenti allegati.
    • Le banche e intermediari finanziari possono sbloccare i beni ereditari prima della presentazione della dichiarazione di successione, a favore di eredi unici di età non superiore a 26 anni, per il pagamento delle imposte.
  6. Modifica degli interessi: Eliminata la misura fissa degli interessi (4,5% per ogni semestre), che verranno ora determinati secondo criteri variabili.

Imposte ipotecarie e catastali:

Per operazioni a favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, tali imposte non saranno più dovute. Invece, le volture catastali saranno soggette a tariffe più elevate, i nuovi importi sono riportati negli allegati al Decreto.

Aggiornamento del software DE.A.S. della Geo Network srl

Come di consueto, il software di riferimento per la gestione di ogni pratica successoria: DE.A.S. sarà già aggiornato a tutte le novità fiscali introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge finanziaria 2025 per  garantire che ogni calcolo, liquidazione, invio telematico e la gestione successiva della dichiarazione sia sempre in piena conformità alle ultime disposizioni di legge.

La nuova versione 2025 di DE.A.S. sarà disponibile per il download a partire dal 01.01.2025 con tutte le consuete garanzie di massima affidabilità, facilità d’uso e gestione completa di ogni successiva fase inerente la pratica stessa che hanno reso DE.A.S. il software leader assoluto in Italia utilizzato con soddisfazione da migliaia di CAF, professionisti e contribuenti.

Riforme Imminenti nelle Imposte di Successione, Donazione e Altre Tasse

Dalle ultime notizie apparse sulla stampa, il Governo si appresta a introdurre importanti modifiche alle normative fiscali che interessano le imposte di successione e donazione, l’imposta di bollo, e altri specifici tributi legati ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche sono previste da un decreto legislativo all’esame del Consiglio dei Ministri, la cui bozza è stata anticipata oggi dall’AGI (Agenzia Giornalistica Italia) ed inquadrato nel più ampio processo di riforma fiscale del Paese.

L’art. 10 della bozza di legge delega prevede che il Governo nel procedere alla revisione dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva, tenga conto:

 “di specifici principi e criteri direttivi tesi a: razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile; prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro; semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti; applicare un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

In sostanza, le novità più importanti previste nella bozza di decreto legislativo in materia successoria riguarderanno:

  • una ulteriore semplificazione delle informazioni da indicare nella dichiarazione di successione con conseguente e probabile rimodulazione dell’attuale modello telematico di dichiarazione di successione e di voltura catastale composto, com’è noto, dal Frontespizio e da altri 16 Quadri (dal Quadro EA al Quadro ER);
  •  presumibile accorpamento delle varie imposte accessorie (Ipotecaria, catastale, bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) in una unica imposta eventualmente stabilita in misura fissa;
  • estensione dell’autoliquidazione dell’imposta di successione (se dovuta) direttamente nella dichiarazione di successione con la previsione, tuttavia, del suo pagamento entro i 90 gg. successivi alla data della sua presentazione;
  • possibilità per i non residenti in Italia di inviare la dichiarazione di successione tramite raccomandata od altri mezzi che garantiscono la certezza della data di spedizione e non necessariamente per via telematica che resterà la forma richiesta in via principale.

La bozza del decreto prevede inoltre l’introduzione di norme per uniformare il trattamento fiscale delle donazioni, inclusa la possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero e conferma la normativa sulle liberalità, con accertamenti delle liberalità indirette solo a seguito di dichiarazioni rese durante controlli fiscali. Le nuove regole di territorialità precisano che, in caso di trust stabiliti da disponenti residenti in Italia, l’imposta dovrà coprire tutti i beni e diritti trasferiti. Per i non residenti, invece, l’imposta si applicherà solo ai beni presenti in Italia. Inoltre, per i trust testamentari, il disponente può optare per il pagamento anticipato del tributo, semplificando così la procedura di trasferimento.

La riforma mira infine a facilitare i passaggi generazionali di aziende o quote societarie attraverso l’esenzione dall’imposta di successione per i trasferimenti effettuati anche tramite trust o patti di famiglia, a condizione che il controllo dei beni trasferiti sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

Resta da vedere tuttavia la portata effettiva di queste modifiche ed il loro impatto operativo sul sistema fiscale e sugli adempimenti a carico dei contribuenti che diventeranno più chiari solo con l’approvazione definitiva del decreto e con la pubblicazione dei dettagli attuativi, del nuovo modello di dichiarazione di successione presumibilmente ridotto e delle nuove specifiche tecniche, ognuno dei quali richiederà propri tempi materiali di adozione.

Criteri di calcolo dell’imposta di successione e delle imposte accessorie e necessità della dichiarazione di successione

La materia successoria, come ben noto, ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza: da un lato di natura civile, dall’altro di natura fiscale.
Da questa duplice rilevanza consegue il fatto che la materia successoria si è sviluppata su due piani diversi: da un lato un piano appunto di natura civile e dall’altro un piano di natura fiscale, piani che rimangono distinti e paralleli.

Nonostante la normativa fiscale si appoggi alla normativa giuridica – civile, infatti, essa rimane comunque autonoma e separata; ciò significa che molto spesso la stessa successione segue delle regole parzialmente diverse a seconda di se stiamo facendo delle valutazioni di natura giuridica, oppure, se stiamo facendo delle valutazioni di natura fiscale.

Quando si affronta la materia dal punto di vista fiscale, i testi di riferimento (fermo restando che sarà sempre il codice civile a stabilire chi sono gli eredi, in quale modalità vanno ad ereditare e per quale quota) saranno i due Testi Unici che raggruppano tutti i contenuti dell’imposizione fiscale indiretta collegata alle successioni, in particolare il TU 346/1990 che coordina le imposte di successione e donazione, ed il TU 347/1990 che si occupa delle imposte catastali ed ipotecarie dovute ogni qualvolta cadano in successione dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari.

Oltre ai due Testi Unici sarà poi rilevante la manovra finanziaria 2007, composta dal D.L 262/2006, la legge di conversione 286/2006 e la legge Finanziaria 296/2006, che hanno reintrodotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’imposta di successione dopo un periodo di circa 5 anni in cui l’imposta di successione era stata abrogata.

Presupposti dell’imposta di successione

Detto ciò occorre capire quale sia il presupposto che determina l’obbligo di pagare un’imposta di successione precisando come il presupposto dell’imposta di successione risulti essere quell’arricchimento patrimoniale gratuito che riceve l’erede una volta che viene chiamato ad ereditare. Infatti ogni volta che si apre una successione con la morte del de cuius, il patrimonio transita ad uno o più eredi o legatari e detto trasferimento fa si che essi acquisiscano a titolo gratuito una fetta o un bene del patrimonio del de cuius che va ad aggiungersi al proprio patrimonio personale.

Per il legislatore fiscale quell’arricchimento gratuito è meritevole di essere tassato con l’imposizione fiscale indiretta che, attualmente, è di natura proporzionale e varierà come importo e non come aliquota, in base al maggiore o minor valore dell’arricchimento patrimoniale ricevuto.

È importante, infine, ricordare come il legislatore abbia deciso di applicare l’imposta sulla singola quota di eredità proprio per incidere sull’arricchimento patrimoniale gratuito ricevuto dal singolo erede; quindi anche se è vero che nel modello telematico viene calcolato e inserito nell’apposito quadro dedicato (EE) il valore complessivo dell’asse ereditario, l’imposta verrà poi scontata sulla singola quota di eredità.

Parallela ed identica nei suoi contenuti all’imposta di successione è anche l’imposta di donazione: tutto ciò per evitare che il cittadino potesse andare contro una normativa fiscale come l’imposta di successione, anticipando i trasferimenti a titolo gratuito ai propri possibili futuri eredi, per donazione o altro atto liberale inter vivos. Quindi la donazione, da sempre, sconta la stessa tipologia impositiva e le stesse imposte della successione ereditaria.

Quando si ha il trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti dal de cuius all’erede per successione, occorre poi ricordare che non solo sarà dovuta (salvo casi particolari che si vedranno infra) l’imposta principale (che è l’imposta di successione), ma, laddove cadranno in successione beni immobili e diritti reali immobiliari, saranno dovute anche quelle imposte che sono collegate al trasferimento di beni immobili ovvero imposta ipotecaria, imposta catastale e poi tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali.

Principi di calcolo e liquidazione delle imposte

Resta da vedere come devono essere calcolate queste imposte.
La regola generale prevede che le imposte principali, successione, ipotecaria e catastale (imposte dovute la prima per l’arricchimento patrimoniale ricevuto e le altre due per il trasferimento di proprietà di diritti reali immobiliari), si scontino in base alla data di apertura di successione ovvero in base alla data di morte del de cuius. Questo perché, nel momento in cui muore un soggetto, i suoi beni transitano, così afferma il codice civile, senza soluzione di continuità, a favore di eredi e legatari e tali eredi e legatari, in quello stesso momento, ricevono un arricchimento patrimoniale gratuito soggetto a imposizione fiscale indiretta (motivo per cui il “momento rilevante” per esigere l’imposta è esattamente il momento in cui il de cuius muore, melius il momento in cui gli eredi diventano titolari dei beni e diritti oggetto di imposta).

Al contrario, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali, essendo dei tributi che vengono versati come corrispettivo delle attività che svolge l’ufficio quando riceve la dichiarazione di successione, e si occupa di predisporre le trascrizioni, le volturazioni e gli altri adempimenti collegati, andranno liquidati non in base alla data di apertura della successione ma in base alla successiva data di presentazione della dichiarazione di successione stessa (ovvero il momento in cui l’ufficio si attiva).

Tutte queste imposte, definite imposte accessorie alla successione, si liquideranno in autoliquidazione. Pertanto, all’atto di presentazione della dichiarazione, dovranno essere evasi imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali. In passato il metodo di pagamento utilizzato era il Modello F24 mentre oggi, con la dichiarazione di successione telematica, occorrerà indicare semplicemente nel file telematico l’IBAN del dichiarante oppure dell’intermediario che presenta la pratica, al fine di autorizzare l’addebito diretto di queste imposte sul conto corrente. L’imposta di successione, invece, verrà liquidata in un secondo momento dall’ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di successione e che, registrata la successione, manderà la cartella di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta (eredi, legatari ma anche semplici chiamati all’eredità come si è già visto).

La dichiarazione di successione: principi generali

Ovviamente, perché tutta questa operazione sia possibile, l’Agenzia delle Entrate ha bisogno della documentazione che le permetta di sapere in che cosa consiste l’attivo ereditario e quanto vale la quota di arricchimento patrimoniale ricevuta dal singolo erede. Dette informazioni sono infatti essenziali al fine di controllare se sono state pagate correttamente le imposte in autoliquidazione e, naturalmente, calcolare l’imposta di successione dovuta.

La dichiarazione di successione, che fornisce tutte queste informazioni alla Agenzia delle Entrate, è un documento da presentare obbligatoriamente entro un anno dall’apertura della successione, quindi dalla morte del de cuius, ed ovviamente i soggetti chiamati a questo obbligo, quindi tenuti a presentare la dichiarazione, saranno in primis gli eredi/ chiamati all’eredità (si anticipa così l’onere anche ai chiamati che non hanno rinunciato all’eredità entro l’anno di tempo che si ha per presentare la dichiarazione nei termini), in secondo luogo i legatari e poi i rappresentanti legali di eredi e legatari, laddove soggetti a tutela/curatela o altro.

Esistono inoltre una serie di altri soggetti che troviamo nell’elenco dei dichiaranti previsti nella nuova dichiarazione di successione telematica, che saranno tenuti a presentare la dichiarazione in base ad un ruolo o un compito o incarico che hanno nei confronti dell’eredità. Si fa riferimento agli amministratori della eredità, ai curatori della eredità giacente, agli esecutori testamentari oltre che ai trustee.

Ovviamente, se uno di questi soggetti presenta la dichiarazione, libera dall’obbligo tutti gli altri e la dichiarazione si presenta in modo cumulativo sull’intera eredità e con l’indicazione di tutti gli eredi e legatari chiamati. Esiste inoltre una possibilità di esclusione da tale obbligo ovvero quando, trovandosi di fronte a dichiarazioni di successione presentate che prevedono solo eredi chiamati in linea retta o coniuge e eredità di natura mobiliare (quindi in assenza di qualunque diritto immobiliare o bene immobile), il patrimonio ereditario rimane sotto il valore di €100.000.

Questo è l’unico dei casi in cui i parenti del de cuius quindi gli eredi chiamati, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione successione. Ovviamente sussiste anche l’esclusione dell’obbligo qualora tutti gli eredi chiamati abbiano rinunciato entro l’anno all’eredità per cui, uscendo dalle linee ereditarie, non avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione.

Corte di Cassazione sent.13595/2018 – il termine annuale per la presentazione della dichiarazione non si applica alle integrative

La corte di cassazione, con la recente sentenza n.13595/2018 si pronuncia in merito al termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione e della sua non applicabilità alle dichiarazioni integrative.

La questione nasce dall’istanza di rimborso presentata da una Onlus la quale sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa e quindi chiedeva il rimborso delle maggiori somme versate.

La cassazione, accogliendo il ricorso precisa che “il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016)“.

Ne consegue la possibilità di modificare ed emendare la prima dichiarazione a prescindere dal decorso del termine annuale previsto per la presentazione della prima dichiarazione.
Di seguito il testo integrale della sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13595

Svolgimento del processo
La Fondazione dott.ssa V.S.S. Fondazione Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi € 22.751,00 in relazione alla dichiarazione di successione della signora V.S.S.. Sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa.
La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.
La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con al sentenza n. 18/1/12 emessa il 14.3.2012 respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990 n. 346, art. 1 e del decreto legislativo 31.10.1990, n. 347, artt. 1 e 10.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 347, art. 17 comma 5 e dell’art. 14 delle disposizioni di legge in generale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. del 31.10.1990, n. 346, art. 42 comma 1 lett.) d e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del principio di capacità contributiva.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del divieto di discriminazione.
6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 346, art. 28 comma 6 in relazione agli artt. 27 comma 1 e 29 e 31 commi 1 e 2 del medesimo decreto.
7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Le censure sono fondate.
Il comma 2 del d.lgs. 347/1990 prevede che non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 346/1990 prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.
8. I motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi.
Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).
Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio, (da ultimo Cass. 2229/2015).
L’evento da cui è sorto il diritto della ricorrente al rimborso dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento legale della fondazione costituita su ultima volontà della defunta, è avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 27.3.2006.
Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, il processo può essere deciso nel merito con raccoglimento del ricorso della contribuente.
In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in materia di imposta di successione e della evoluzione della giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2900,00 oltre accessori.

Un anno di riforma telematica – primi bilanci

Trascorso ormai un anno dal famigerato 27 dicembre 2016 e dalla pubblicazione del Nuovo Modello di dichiarazione di successione, poi entrato in vigore il 23 gennaio 2017, è tempo di fare un primo bilancio per valutare la bontà e l’impatto della riforma. (altro…)

Il Provvedimento direttoriale prot. n.112426 del 15 giugno 2017 – nuovo modello dal 12 settembre 2017

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot n.112426 del 15 giugno 2017,  l’Agenzia dell’Entrate ha stabilito che il nuovo modello telematico (emanato con provvedimento del 27 dicembre 2016 e  in vigore dal 23 gennaio 2017) venga sostituito da una nuova versione che entrerà in vigore il 12 settembre 2017.

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Nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura catastale

Pubblicato il 27/12/2016 il provvedimento direttoriale di “ Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica” con allegati il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura in formato telematico e le istruzioni per compilazione e invio.
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