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Autoliquidazione dell’imposta per successioni aperte a partire dal 01.01.2025: esempi di calcolo e codici tributo
Il 1° gennaio 2025 rappresenta una data spartiacque per quanto riguarda la disciplina dell’autoliquidazione delle imposte che gravano sulle successioni ed in particolare, per l’imposta di successione vera e propria, qualora dovuta dagli eredi e legatari.
Per le pratiche aperte prima di tale data, l’imposta di successione continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti che hanno tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per notificarla, mentre per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, l’imposta andrà calcolata ed autoliquidata dal contribuente nella dichiarazione di successione, qualora dovuta.
Siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con le relative istruzioni, aggiornate in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 139/2024 prevista per l’inizio del mese di Febbraio come da comunicazione riportata sul sito dell’Agenzia delle entrate:
“ Attenzione: è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.“
In sostanza, per le successioni apertesi a partire dal 01 Gennaio 2025, non è possibile utilizzare il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attualmente in vigore. Chi avesse particolare urgenza dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia in relazione all’ultima residenza del defunto e compilare il Modello 4 cartaceo chiedendo semmai all’uopo l’assistenza di un funzionario per essere certi di fornire correttamente tutte le informazioni del caso.
Cercheremo in questo breve articolo di effettuare una prima analisi sul calcolo dell’imposta dovuta e sulle opzioni di pagamento fruibili dal contribuente.
Valore globale netto della successione
Come è noto, l’ imposta di successione deve essere calcolata sul valore globale netto dell’asse ereditario.
Quest’ultimo è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione (somma complessiva derivante dall’elenco analitico dei vari beni immobili ed altri diritti reali, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli e quote sociali, aeromobili, navi ed imbarcazioni ed altri beni caduti in successione debitamente riportati in appositi Quadri del modello di dichiarazione) e l’importo complessivo delle passività deducibili (ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori o terzi debitamente documentati, spese funebri ecc.) documentati e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari.
Il valore globale netto andrà inserito nell’ apposito rigo previsto nel “Quadro EE – Prospetto riepilogativo dell’asse ereditario” del modello di dichiarazione di successione telematico.

Calcolo ed Autoliquidazione delle imposte
Nel Quadro EF del modello telematico di dichiarazione (da utilizzarsi per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006), andranno inseriti gli importi delle imposte da corrispondere a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa per i servizi ipotecari e catastali, imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme) nonché dell’imposta di successione, qualora dovuta.
É prevista l’inclusione di una nuova apposita sezione nel Quadro EF relativa all’imposta di successione che andrà compilata soltanto per le successioni apertesi a partire dal 1/1/2025 ed all’interno della quale il contribuente potrà scegliere se autoliquidare anche l’imposta di successione eventualmente dovuta.
Ricordiamo che l’imposta di successione va calcolata applicando le seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità (o del legato) per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie applicabili in base al grado di parentela eventualmente esistente tra il beneficiario ed il defunto:
a) 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.
b) 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;
c) 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;
d) 8% a favore di altri soggetti.
Sull’imposta così determinata potranno poi trovare applicazione, se ricorrano i presupposti, le riduzioni e le detrazioni riportate nell’Allegato 2 delle Istruzioni.

In caso di imposta dovuta, il dichiarante indicherà l’imposta dallo stesso calcolato; indicherà altresì se vanta un eventuale credito d’imposta maturato e (nel caso di dichiarazione sostitutive) l’eventuale imposta già versata per riportare infine l’importo effettivo da versare.
Sempre all’interno della nuova sezione nel Quadro EF, il dichiarante dovrà scegliere se effettuare il pagamento contestualmente alle altre imposte, o in un momento successivo (ma sempre e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) e se farlo in unica soluzione o rateizzandolo (fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000 o fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori ma comunque superiori a € 1.000).
Nel caso di rateizzazione, il dichiarante dovrà comunque corrispondere un acconto pari al 20% dell’imposta per cui solo la restante parte potrà essere rateizzata secondo le suddette regole con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto.
Nessuna imposta sarà dovuta se l’importo complessivamente calcolato, comprensivo anche di eventuali interessi e sanzioni, è minore o uguale ad € 10,00.
Esempi:
Successione legittima: eredi 2 figli. Aliquota applicabile 4%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni)
- Quota per ciascun figlio: 50%. Franchigia spettante a ciascun figlio € 1.000.000.
- Imposta di successione: Zero perché nessuno dei 2 figli supera la franchigia. In questa ipotesi, il dichiarante provvederà al pagamento soltanto delle imposte accessorie autoliquidate e riportate nel Quadro EF.
Successione legittima: eredi 2 cugini (parenti di 4° grado). Aliquota applicabile 6%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni) .
- Quota per ciascun cugino: 50%. Nessuna franchigia.
- Calcolo Imposta di successione dovuta da ciascun erede: € 350.000 x 6% = € 21.000
- Totale imposta dovuta: € 21.000 x 2 = € 42.000.
- Pagamento e Codice tributo da indicare sul Modello F24: “1539” – Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
- Come indicato nella Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 10 Gennaio 2025: nel caso di scelta di pagamento dell’imposta in una unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” sul Modello F24 sarà valorizzato con il valore “0101”. Se invece, il contribuente “sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione in diverse rate, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo sarà comunque valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo sarà valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).”
- Sugli importi dilazionati saranno dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata. Pagamento e Codice tributo da indicare nel Modello F24: “1635” denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.
I nuovi Codici tributo
Riportiamo infine i nuovi Codici Tributo introdotti dall’Agenzia delle entrate in data 10 Gennaio 2025 con Risoluzione n. 2/E per il versamento dell’imposta di successione autoliquidata, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 2024. I nuovi codici tributo da utilizzare sono:
- 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
- 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
- 1549: “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione”
- A139: “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
- 1532: “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
Altre novità
Altre novità riguardanti le dichiarazioni sostitutive, controlli da parte dell’Agenzia, termini, sanzioni, agevolazioni e riduzioni fruibili nonché la disciplina fiscale dei trusts istituiti per testamento, saranno oggetto di ulteriore studio con l’ausilio di esperti durante apposite lezioni (accreditate CFP) nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 (vedi: https://www.geonetwork.it/formazione).
Come sempre il software DE.A.S. – leader assoluto in Italia ed utilizzato da oltre 30 anni da migliaia di professionisti e CAF per la gestione completa di ogni pratica successoria – permetterà la compilazione perfetta e la stampa del nuovo modello aggiornato della dichiarazione non appena disponibile.
Sarà inoltre nostra cura fare un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte al nuovo modello aggiornato di dichiarazione nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 con analisi mirate anche su questo Blog.
Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore.
di Pierpaolo Molinengo
Il Decreto Legislativo n. 139/2024 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024 – ha introdotto una serie di novità che hanno come oggetto l’imposta di successione e donazioni, non tralasciando di occuparsi del bollo e dei servizi catastali. Attraverso l’emanazione e la pubblicazione di questo documento sono state attuate delle norme relative alla riforma fiscale.
Per quanto riguarda l’imposta di successione, il decreto ha sostanzialmente introdotto quanto prevedeva la più ampia riforma fiscale, ossia la possibilità per i contribuenti di autoliquidare quanto dovuto. Con lo scopo di centrare questo particolare punto, il legislatore ha messo mano al Decreto Legislativo n. 346/1990 – anche noto come Testo Unico sulle Successioni, Tus), introducendo alcune novità che hanno come oggetto, appunto, la liquidazione e il versamento dell’imposta di successione.
Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali siano le novità più importanti delle nuove disposizioni.
Imposta di successione, un breve sunto
Cosa cambia, in estrema sintesi per i contribuenti alle prese con le pratiche? La vecchia normativa prevedeva che il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, provvedava a liquidare quanto dovuto. I relativi avvisi vengono notificati al contribuente entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione – ritenuto il periodo decadenziale della stessa. Nel caso in cui gli uffici avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele, procedevano alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare. L’avviso doveva essere inviato al diretto interessato entro due anni dal giorno in cui l’imposta è stata versata.
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di successione dovesse essere stata completamente omessa, l’imposta viene accertata e liquidata d’ufficio.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025 il procedimento di liquidazione dell’imposta di successione è stato sostanzialmente modificato.
Sono direttamente i soggetti obbligati al pagamento della stessa ad effettuare il pagamento sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione aperte a partire dal 01.01.2025. Nel caso in cui in un momento successivo dovesse essere presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta deve essere nuovamente autoliquidata. È importante ricordare che il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dal giorno nel quale viene presentata la dichiarazione.
Il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di successione autoliquidata parzialmente, purché il versamento non avvenga in misura inferiore al 20%. L’operazione deve essere effettuato entro 90 giorni, mentre la parte rimanente può essere effettuata in 8 rate trimestrali o in 12 rate trimestrali nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 20.000 euro.
Imposte ipotecarie e catastali
Ad ogni modo, indipendentemente dalla scelta del contribuente di versare l’imposta di successione a rate o meno, rimane fermo l’obbligo di versare le imposte catastali ed ipotecaria. Questi versamenti devono essere effettuati entro e non oltre i termini della presentazione della dichiarazione di successione.
Successione, le sanzioni previste in caso di calcoli errati
Cosa succede nel caso in cui i calcoli effettuati siano sbagliati in parte o completamente? Gli uffici provvedono a notificare un apposito avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, entro 60 giorni, è invitato ad effettuare il pagamento:
- della maggiore imposta principale dovuta;
- della sanzione amministrativa che risulta essere pari al 30% dell’importo che non è stato versato;
- degli interessi. Questi decorrono dalla data nella quale l’imposta di successione dovrebbe essere stata pagata.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere che la dichiarazione di successione risulti essere incompleta o infedele, provvede ad effettuare una rettifica e procede con la liquidazione dell’imposta complementare.
La documentazione da allegare
La nuova normativa ha leggermente ridotto la documentazione che i contribuenti sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione.
Non è più necessario produrre gli estratti catastali degli immobili che sono indicati nelle pratiche della successione. Gli eventuali dati catastali, che risultano essere indispensabili per identificare gli immobili, saranno acquisiti d’ufficio direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Successioni, le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di autoliquidazione delle imposte
Dott. Pierpaolo Molinengo – Giornalista economico-finanziario specializzato in fisco, tasse ed economia.
Come è noto, il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. L.gs n. 139/2024 attraverso il quale sono stati introdotti diverse novità che riguardano:
- l’imposta di registro;
- l’imposta di successione e donazione;
- il bollo e i servizi ipotecari e catastali.
Le novità introdotte attraverso il decreto, in estrema sintesi, servono ad attuare quanto previsto della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Cerchiamo in quest’articolo di analizzare nel dettaglio cosa prevede la normativa e, soprattutto, quali sono le novità più importanti introdotte a partire dallo scorso 1° gennaio 2025.
Imposta di successione, come funzionava fino al 31 dicembre 2024
Gli obiettivi che si è prefissato il Decreto Legislativo n. 139/2024 sono ben precisi e sono stati delineati attraverso l’articolo 10 della Legge Delega. Questa norma ha previsto un sistema attraverso il quale il contribuente ha la possibilità di autoliquidare l’imposta sulle successioni.
Con le modifiche che sono state apportate dal Testo Unico sulle Successioni (stiamo parlando del Decreto Legislativo n. 36/1990) il legislatore è intervenuto direttamente sulle procedure per liquidare e versare l’imposta.
Fino al 31 dicembre 2024 la norma prevedeva che, nel caso in cui si aprissero delle successioni, ci si dovesse muovere come segue:
- dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione o presentato la dichiarazione di successione cartacea all’ufficio competente nei casi ammessi dal Testo Unico 380/90 e provveduto alla liquidazione delle imposte accessorie dovute (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tributi speciali), il contribuente doveva aspettare la liquidazione dell’imposta successoria principale (se dovuta) da parte dell’Agenzia;
- al contribuente veniva notificato l’avviso di liquidazione nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
- nel caso in cui gli uffici competenti avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele avevano la possibilità di procedere con la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta complementare. L’atto doveva essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale, pena la decadenza della stessa;
- nel caso in cui la dichiarazione di successione risulti essere stata omessa, l’imposta viene accertata d’ufficio e liquidata.
Successioni, cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
Le novità più importanti, per quanto riguarda le imposte di successione, sono intervenute dal 1° gennaio 2025 per le successioni apertesi da quella a data in poi .
Le più importanti sono le seguenti:
- L’imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente solo per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, mentre per quelle aperte prima di tale data l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
In caso di trust testamentario, il trustee può decidere di effettuare il versamento dell’imposta, anticipatamente rispetto al momento in cui vengono attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione. - l’imposta di successione deve essere versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente, in alternativa a quanto abbiamo visto, ha la possibilità di versare l’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% – rispettando sempre il termine dei 90 giorni -, mentre il restante 80% può essere versato in 8 rate trimestrali o, se si tratta di un importo superiore a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali. Se l’importo dovesse essere inferiore a 1.000 euro non può essere rateizzato;
- per le imposte ipotecaria e catastale è confermato il termine di liquidazione e versamento che deve essere effettuato entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della dichiarazione stessa
- quando dovesse essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva o integrativa è necessario autoliquidare l’imposta nuovamente.
Imposta di successione per gli eredi giovani
Attraverso il Decreto Legislativo n. 139/2024 viene introdotta un’agevolazione nel caso vi sia un unico erede con un’età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui all’interno dell’asse ereditario ci siano degli immobili, le banche e gli altri eventuali intermediari finanziari hanno l’obbligo di permettere lo svincolo delle attività cadute in successione, almeno entro i limiti necessari per permettere all’erede di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
A questo punto gli uffici preposti verificheranno che l’autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuate dal contribuente risulti regolare: nel caso in cui fosse necessario gli uffici provvederanno a correggere eventuali errori della base imponibile o dell’imposta dovuta.
Se dovesse risultare una maggiore imposta da versare, gli uffici provvederanno a notificare al contribuente un avviso di liquidazione – operazione da effettuarsi entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione – con l’invito a provvedere ad effettuare il versamento entro 60 giorni.
Le due principali novità normative, quindi, devono essere considerate:
- imposta principale, ossia quella che viene liquidata dagli eredi, che la devono effettuare sulla base di quanto si evince dalla dichiarazione;
- imposta complementare – o maggiore imposta – che viene liquidata dagli uffici competenti, che viene calcolata in seguito alle rettifiche effettuate a seguito degli accertamenti d’ufficio.
A seguito di questi nuovi procedimenti di autoliquidazione, il legislatore ha provveduto ad eliminare la definizione di imposta suppletiva.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire unicamente per via telematica. La spedizione tramite raccomandata è permessa unicamente ai soggetti non residente: in quest’ultimo caso la data della presentazione della dichiarazione coincide con quella di spedizione.
3 MC successioni base – Ravvedimento operoso – le nuove ipotesi in vigore dal 2015
Con la Legge di Stabilità 2015 è stato pesantemente riformato il meccanismo del ravvedimento operoso che permette, al contribuente che rileva il suo errore od omissione, di “autodenunciarsi” al fisco pagando imposta dovuta e una sanzione ridotta.
2 MC successioni advanced 2015 – il calcolo della presunzione del 10%
Tra le norme di generale applicazione in materia di imposta di successione, ha un ruolo importante la presunzione ex art. 9 TU 346/90 secondo cui “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.
2 MC successioni advanced 2015 – estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi del TU 346/1990
Con la riforma collegata alla manovra finanziaria per il 2007 il legislatore ha operato una duplice scelta fiscale importante.
Innanzi tutto, come è conosciuto ai più, la riforma ha reintrodotto l’imposta di successione e donazione, con le stesse aliquote vigenti precedentemente alla sua abrogazione avvenuta nel 2001, seppur con soglie di esenzione diverse; secondariamente, ed è questo il passaggio normativo più rivoluzionario, ha notevolmente ampliato l’ambito di applicazione della norma estendendo le titpologie di trasferimenti oggetto di imposta.
1 webinar MC successioni – modulo Advanced: focus sugli argomenti del secondo semestre
Questi invece gli argomenti che verranno approfonditi nel secondo semestre del corso master class successioni mod. advanced 2015
Accettazione con beneficio d’inventario
Nel momento in cui un erede accetta l’eredità può farlo in forma pura e semplice (tacita per fatti concludenti o espressa con una dichiarazione) ed in tal caso confonderà il proprio patrimonio personale con quello del de cuius, diventando matrimonialmente responsabile dei debiti contratti dal de cuius anche con il proprio patrimonio personale, oppure farlo con beneficio di inventario (naturalmente possibile solo in forma espressa).
In questo secondo caso il soggetto avrà la possibilità di mantenere il proprio patrimonio personale separato da quello del de cuius preservandolo da eventuali aggressioni di creditori dello stesso. Per mantenere detto beneficio però è necessario che il richiedente rispetti tutti gli adempimenti richiesti dal codice civile avviando la collegata procedura giudiziale; pena la perdita del beneficio e la confusione dei due patrimoni.
Vedremo dunque nel dettaglio la procedura e tutti gli step da seguire per acquisire e soprattutto non perdere il beneficio.
Le successioni di de cuius domiciliati fiscalmente in Italia e possessori di beni e attività estere
La scelta di questo ulteriore argomento è ben evidente: sempre di più ciò troviamo di fronte a una realtà multirazziale ed un mondo internazionale, motivo per cui assume sempre più rilievo, da un lato, il diritto internazionale privato, dall’altro la gestione della fiscalità internazionale.
La questione delle successioni internazionali viene affrontata innanzi tutto, nella lezione in questione, dal punto di vista fiscale.
L’aspetto rilevante da prendere in considerazione, dal punto di vista fiscale, è il domicilio fiscale del de cuius: sulla base di questo infatti si individua la competenza fiscale e quindi l’imponibilità fiscale della successione.
In questo quadro si inserisce il certificato successorio europeo, il documento individuato dall’Unione Europea come necessario per il riconoscimento e la certificazione dello status di erede, valevole anche all’estero in tutto il territorio dell’Unione.
Patti successori e patti di famiglia
Argomento di nicchia ma che assume, anno dopo anno, un ruolo sempre più importante nel nostro ordinamento, sono i patti di famiglia ovvero quei contratti che, in deroga al divieto di patti successori, permettono all’imprenditore di trasferire la propria impresa, azienda, partecipazione sociale a quello/i dei suoi discendenti che prosegue nell’attività.
Il patto, a differenza di un testamento o una donazione, atti in futuro riducibili dagli eredi legittimari pretermessi, vede come obbligatoria la partecipazione (e quindi l’accordo) e la liquidazione di tutti coloro che sarebbero eredi legittimari se in quel momento si aprisse la successione (in sostanza tutti coloro che avrebbero titolo a contestare la lesione della propria quota di riserva), e quindi impedisce a tutti la futura contestazione.
I vincoli di destinazione: aspetti civili e fiscali
Altro istituto che, rinnovato nei contenuti e nella sua applicazione, sta prendendo campo anche per gestire questioni successorie e di diritto familiare è il vincolo di destinazione.
Sempre esistito nel nostro ordinamento come istituto regolato nel dettaglio per soddisfare esigenze specifiche (vedi fondo patrimoniale o patrimonio destinato nelle società), il vincolo di destinazione è stato ora sdoganato come un istituto che permette di vincolare e destinare parti di patrimonio al perseguimento di qualunque finalità ritenuta lecita dal nostro ordinamento.
All’interno dei vincoli di destinazione trova poi un posto d’onore il Trust, quell’istituto di common law tipico dei paesi di matrice anglosassone che permette di vincolare e destinare parte del patrimonio, costituito come un blocco a se stante e gestito dal soggetto gestore in base ad uno specifico programma di gestione.
Oltre a studiare l’evoluzione e le ipotesi di applicazione di questi istituti ne vedremo anche il risvolto di imponibilità fiscale, che differenzia le singole tipologie di vincolo con trattamento impositivo diverso.
Donazioni dirette ed indirette e atto di opposizione alla donazione
Un ultimo argomento da approfondire: le donazioni.
La donazione, sia che avvenga in forma diretta, sia che avvenga in forma indiretta, spesso è utilizzata come anticipo di una successione, talvolta addirittura come un tentativo di pretermettere, parzialmente o totalmente, uno degli eredi legittimari. Ne consegue la contestazione, un domani che si aprirà la successione del donante, da parte dei legittimari, della donazione stessa con l’esperimento della azione di riduzione.
Azione di riduzione, esercitabile entro 10 anni dalla morte del de cuius, che potrebbe portare alla restituzione all’eredità di beni posseduti dal donatario anche da molto tempo, anche oltre il ventennio.
Contestualmente all’azione di riduzione l’erede dovrà poi esercitare la azione di restituzione nei confronti del terzo chiamato, acquirente del bene donato o titolare di diritti reali minori imposti sul bene stesso. Al contrario della azione di riduzione, l’azione di restituzione è preclusa a carico del terzo decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, salvo che il futuro erede, prima del decorso di detto ventennio, non abbia notificato e trascritto l’atto di opposizione alla donazione.
È dunque interessante vedere il funzionamento di detto atto, l’unico che impedisce il consolidamento degli atti di terzo su donazioni fatte da un futuro de cuius una volta consolidato il decorso del ventennio.
Naturalmente si rinvia al calendario di dettaglio ed alle singole lezioni in materia per gli approfondimenti necessari.
Criteri di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale
Ogni volta che si apre una successione il chiamato all’eredità ha l’onere/obbligo di presentare la dichiarazione si successione e di scontare le imposte dovute per quel trasferimento a titolo gratuito di ricchezza che avviene con il passaggio generazionale dei beni familiari.
Assegnazione quote ereditarie ai singoli chiamati
Un’altra questione in materia successoria che solleva alcuni dubbi operativi è l’assegnazione delle quote ai singoli chiamati, naturalmente diversa a seconda che ci si trovi di fronte ad una successione legittima o testamentaria.
I tributi speciali per la presentazione della dichiarazione di successione
Cosa sono e come si calcolano?
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, ed i c.d. tributi speciali. (altro…)