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Autoliquidazione dell’imposta per successioni aperte a partire dal 01.01.2025: esempi di calcolo e codici tributo

Il 1° gennaio 2025 rappresenta una data spartiacque per quanto riguarda la disciplina dell’autoliquidazione delle imposte che gravano sulle successioni ed in particolare, per l’imposta di successione vera e propria, qualora dovuta dagli eredi e legatari.

Per le pratiche aperte prima di tale data, l’imposta di successione continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti che hanno tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per notificarla, mentre per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, l’imposta andrà calcolata ed autoliquidata dal contribuente nella dichiarazione di successione, qualora dovuta.

Siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con le relative istruzioni, aggiornate in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 139/2024 prevista per l’inizio del mese di Febbraio come da comunicazione riportata sul sito dell’Agenzia delle entrate:

 “ Attenzione: è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

In sostanza, per le successioni apertesi a partire dal 01 Gennaio 2025, non è possibile utilizzare il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attualmente in vigore. Chi avesse particolare urgenza dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia in relazione all’ultima residenza del defunto e compilare il Modello 4 cartaceo chiedendo semmai all’uopo l’assistenza di un funzionario per essere certi di fornire correttamente tutte le informazioni del caso.

Cercheremo in questo breve articolo di effettuare una prima analisi sul calcolo dell’imposta dovuta e sulle opzioni di pagamento fruibili dal contribuente.  

Valore globale netto della successione

Come è noto, l’ imposta di successione deve essere calcolata sul valore globale netto dell’asse ereditario.

Quest’ultimo è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione (somma complessiva derivante dall’elenco analitico dei vari beni immobili ed altri diritti reali, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli e quote sociali, aeromobili, navi ed imbarcazioni ed altri beni caduti in successione debitamente riportati in appositi Quadri del modello di dichiarazione) e l’importo complessivo delle passività deducibili (ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori o terzi debitamente documentati, spese funebri ecc.)  documentati e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari. 

Il valore globale netto andrà inserito nell’ apposito rigo previsto nel “Quadro EE – Prospetto riepilogativo dell’asse ereditario” del modello di dichiarazione di successione telematico.

Calcolo ed Autoliquidazione delle imposte

Nel Quadro EF del modello telematico di dichiarazione (da utilizzarsi per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006), andranno inseriti gli importi delle imposte da corrispondere a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa per i servizi ipotecari e catastali, imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme) nonché dell’imposta di successione, qualora dovuta.

É prevista l’inclusione di una nuova apposita sezione nel Quadro EF relativa all’imposta di successione che andrà compilata soltanto per le successioni apertesi a partire dal 1/1/2025 ed all’interno della quale il contribuente potrà scegliere se autoliquidare anche l’imposta di successione eventualmente dovuta.

Ricordiamo che l’imposta di successione va calcolata applicando le seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità (o del legato) per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie applicabili in base al grado di parentela eventualmente esistente tra il beneficiario ed il defunto:

a) 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.

b) 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;

c) 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;

d) 8% a favore di altri soggetti.

Sull’imposta così determinata potranno poi trovare applicazione, se ricorrano i presupposti, le riduzioni e le detrazioni riportate nell’Allegato 2 delle Istruzioni.

In caso di imposta dovuta, il dichiarante indicherà l’imposta dallo stesso calcolato; indicherà altresì se vanta un eventuale credito d’imposta maturato e (nel caso di dichiarazione sostitutive) l’eventuale imposta già versata per riportare infine l’importo effettivo da versare.

Sempre all’interno della nuova sezione nel Quadro EF, il dichiarante dovrà scegliere se effettuare il pagamento contestualmente alle altre imposte, o in un momento successivo (ma sempre e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) e se farlo in unica soluzione o rateizzandolo (fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000 o fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori ma comunque superiori a € 1.000).

Nel caso di rateizzazione, il dichiarante dovrà comunque corrispondere un acconto pari al 20% dell’imposta per cui solo la restante parte potrà essere rateizzata secondo le suddette regole con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto.

Nessuna imposta sarà dovuta se l’importo complessivamente calcolato, comprensivo anche di eventuali interessi e sanzioni, è minore o uguale ad € 10,00.

Esempi:

Successione legittima: eredi 2 figli. Aliquota applicabile 4%

  • Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni)  
  • Quota per ciascun figlio: 50%.  Franchigia spettante a ciascun figlio € 1.000.000.
  • Imposta di successione: Zero perché nessuno dei 2 figli supera la franchigia. In questa ipotesi, il dichiarante provvederà al pagamento soltanto delle imposte accessorie autoliquidate e riportate nel Quadro EF.

Successione legittima: eredi 2 cugini (parenti di 4° grado). Aliquota applicabile 6%

  • Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni) .
  • Quota per ciascun cugino: 50%. Nessuna franchigia.
  • Calcolo Imposta di successione dovuta da ciascun erede: € 350.000 x 6% = € 21.000
  • Totale imposta dovuta: € 21.000 x 2 = € 42.000.
  • Pagamento e Codice tributo da indicare sul Modello F24: “1539”  – Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
  • Come indicato nella Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 10 Gennaio 2025: nel caso di scelta di pagamento dell’imposta in una unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” sul Modello F24 sarà valorizzato con il valore “0101”.  Se invece, il contribuente “sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione in diverse rate, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo sarà comunque valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo sarà valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).”  
  • Sugli importi dilazionati saranno dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata.  Pagamento e Codice tributo da indicare nel Modello F24: 1635denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.

I nuovi Codici tributo

Riportiamo infine i nuovi Codici Tributo introdotti dall’Agenzia delle entrate in data 10 Gennaio 2025 con Risoluzione n. 2/E per il versamento dell’imposta di successione autoliquidata, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 2024.   I nuovi codici tributo da utilizzare sono:

  • 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
  • 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
  • 1549: “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione”
  • A139: “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
  • 1532: “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”

Altre novità

Altre novità riguardanti le dichiarazioni sostitutive, controlli da parte dell’Agenzia, termini, sanzioni, agevolazioni e riduzioni fruibili nonché la disciplina fiscale dei trusts istituiti per testamento, saranno oggetto di ulteriore studio con l’ausilio di esperti durante apposite lezioni (accreditate CFP) nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 (vedi: https://www.geonetwork.it/formazione).

Come sempre il software DE.A.S. – leader assoluto in Italia ed utilizzato da oltre 30 anni da migliaia di professionisti e CAF per la gestione completa di ogni pratica successoria – permetterà la compilazione perfetta e la stampa del nuovo modello aggiornato della dichiarazione non appena disponibile.

Sarà inoltre nostra cura fare un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte al nuovo modello aggiornato di dichiarazione nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 con analisi mirate anche su questo Blog.

Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore.

di Pierpaolo Molinengo

Il Decreto Legislativo n. 139/2024 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024 – ha introdotto una serie di novità che hanno come oggetto l’imposta di successione e donazioni, non tralasciando di occuparsi del bollo e dei servizi catastali. Attraverso l’emanazione e la pubblicazione di questo documento sono state attuate delle norme relative alla riforma fiscale.

Per quanto riguarda l’imposta di successione, il decreto ha sostanzialmente introdotto quanto prevedeva la più ampia riforma fiscale, ossia la possibilità per i contribuenti di autoliquidare quanto dovuto. Con lo scopo di centrare questo particolare punto, il legislatore ha messo mano al Decreto Legislativo n. 346/1990 – anche noto come Testo Unico sulle Successioni, Tus), introducendo alcune novità che hanno come oggetto, appunto, la liquidazione e il versamento dell’imposta di successione.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali siano le novità più importanti delle nuove disposizioni.

Imposta di successione, un breve sunto

Cosa cambia, in estrema sintesi per i contribuenti alle prese con le pratiche? La vecchia normativa prevedeva che il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, provvedava a liquidare quanto dovuto. I relativi avvisi vengono notificati al contribuente entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione – ritenuto il periodo decadenziale della stessa. Nel caso in cui gli uffici avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele, procedevano alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare. L’avviso doveva essere inviato al diretto interessato entro due anni dal giorno in cui l’imposta è stata versata.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di successione dovesse essere stata completamente omessa, l’imposta viene accertata e liquidata d’ufficio.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 il procedimento di liquidazione dell’imposta di successione è stato sostanzialmente modificato.

Sono direttamente i soggetti obbligati al pagamento della stessa ad effettuare il pagamento sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione aperte a partire dal 01.01.2025. Nel caso in cui in un momento successivo dovesse essere presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta deve essere nuovamente autoliquidata. È importante ricordare che il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dal giorno nel quale viene presentata la dichiarazione.

Il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di successione autoliquidata parzialmente, purché il versamento non avvenga in misura inferiore al 20%. L’operazione deve essere effettuato entro 90 giorni, mentre la parte rimanente può essere effettuata in 8 rate trimestrali o in 12 rate trimestrali nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 20.000 euro.

Imposte ipotecarie e catastali

Ad ogni modo, indipendentemente dalla scelta del contribuente di versare l’imposta di successione a rate o meno, rimane fermo l’obbligo di versare le imposte catastali ed ipotecaria. Questi versamenti devono essere effettuati entro e non oltre i termini della presentazione della dichiarazione di successione.

Successione, le sanzioni previste in caso di calcoli errati

Cosa succede nel caso in cui i calcoli effettuati siano sbagliati in parte o completamente? Gli uffici provvedono a notificare un apposito avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, entro 60 giorni, è invitato ad effettuare il pagamento:

  • della maggiore imposta principale dovuta;
  • della sanzione amministrativa che risulta essere pari al 30% dell’importo che non è stato versato;
  • degli interessi. Questi decorrono dalla data nella quale l’imposta di successione dovrebbe essere stata pagata.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere che la dichiarazione di successione risulti essere incompleta o infedele, provvede ad effettuare una rettifica e procede con la liquidazione dell’imposta complementare.

La documentazione da allegare

La nuova normativa ha leggermente ridotto la documentazione che i contribuenti sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione.

Non è più necessario produrre gli estratti catastali degli immobili che sono indicati nelle pratiche della successione. Gli eventuali dati catastali, che risultano essere indispensabili per identificare gli immobili, saranno acquisiti d’ufficio direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Successioni, le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di autoliquidazione delle imposte

Dott. Pierpaolo Molinengo – Giornalista economico-finanziario specializzato in fisco, tasse ed economia.

Come è noto, il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. L.gs n. 139/2024 attraverso il quale sono stati introdotti diverse novità che riguardano:

  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di successione e donazione;
  • il bollo e i servizi ipotecari e catastali.

Le novità introdotte attraverso il decreto, in estrema sintesi, servono ad attuare quanto previsto della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

Cerchiamo in quest’articolo di analizzare nel dettaglio cosa prevede la normativa e, soprattutto, quali sono le novità più importanti introdotte a partire dallo scorso 1° gennaio 2025.

Imposta di successione, come funzionava fino al 31 dicembre 2024

Gli obiettivi che si è prefissato il Decreto Legislativo n. 139/2024 sono ben precisi e sono stati delineati attraverso l’articolo 10 della Legge Delega. Questa norma ha previsto un sistema attraverso il quale il contribuente ha la possibilità di autoliquidare l’imposta sulle successioni.

Con le modifiche che sono state apportate dal Testo Unico sulle Successioni (stiamo parlando del Decreto Legislativo n. 36/1990) il legislatore è intervenuto direttamente sulle procedure per liquidare e versare l’imposta.

Fino al 31 dicembre 2024 la norma prevedeva che, nel caso in cui si aprissero delle successioni, ci si dovesse muovere come segue:

  • dopo aver inviato telematicamente la dichiarazione di successione o presentato la dichiarazione di successione cartacea all’ufficio competente nei casi ammessi dal Testo Unico 380/90 e provveduto alla liquidazione delle imposte accessorie dovute (imposta ipotecaria, catastale, bollo e tributi speciali), il contribuente doveva aspettare la liquidazione dell’imposta successoria principale (se dovuta) da parte dell’Agenzia;
  • al contribuente veniva notificato l’avviso di liquidazione nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • nel caso in cui gli uffici competenti avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele avevano la possibilità di procedere con la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta complementare. L’atto doveva essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale, pena la decadenza della stessa;
  • nel caso in cui la dichiarazione di successione risulti essere stata omessa, l’imposta viene accertata d’ufficio e liquidata.

Successioni, cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

Le novità più importanti, per quanto riguarda le imposte di successione, sono intervenute dal 1° gennaio 2025 per le successioni apertesi da quella a data in poi .

Le più importanti sono le seguenti:

  • L’imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente solo per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, mentre per quelle aperte prima di tale data l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
    In caso di trust testamentario, il trustee può decidere di effettuare il versamento dell’imposta, anticipatamente rispetto al momento in cui vengono attribuiti i beni ai beneficiari finali, optando in dichiarazione per tale modalità di pagamento, indipendentemente dalla data di apertura della successione.
  • l’imposta di successione deve essere versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente, in alternativa a quanto abbiamo visto, ha la possibilità di versare l’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% – rispettando sempre il termine dei 90 giorni -, mentre il restante 80% può essere versato in 8 rate trimestrali o, se si tratta di un importo superiore a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali. Se l’importo dovesse essere inferiore a 1.000 euro non può essere rateizzato;
  • per le imposte ipotecaria e catastale è confermato il termine di liquidazione e versamento che deve essere effettuato entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della dichiarazione stessa
  • quando dovesse essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva o integrativa è necessario autoliquidare l’imposta nuovamente.

Imposta di successione per gli eredi giovani

Attraverso il Decreto Legislativo n. 139/2024 viene introdotta un’agevolazione nel caso vi sia un unico erede con un’età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui all’interno dell’asse ereditario ci siano degli immobili, le banche e gli altri eventuali intermediari finanziari hanno l’obbligo di permettere lo svincolo delle attività cadute in successione, almeno entro i limiti necessari per permettere all’erede di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

A questo punto gli uffici preposti verificheranno che l’autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuate dal contribuente risulti regolare: nel caso in cui fosse necessario gli uffici provvederanno a correggere eventuali errori della base imponibile o dell’imposta dovuta.

Se dovesse risultare una maggiore imposta da versare, gli uffici provvederanno a notificare al contribuente un avviso di liquidazione – operazione da effettuarsi entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione – con l’invito a provvedere ad effettuare il versamento entro 60 giorni.

Le due principali novità normative, quindi, devono essere considerate:

  • imposta principale, ossia quella che viene liquidata dagli eredi, che la devono effettuare sulla base di quanto si evince dalla dichiarazione;
  • imposta complementare – o maggiore imposta – che viene liquidata dagli uffici competenti, che viene calcolata in seguito alle rettifiche effettuate a seguito degli accertamenti d’ufficio.

A seguito di questi nuovi procedimenti di autoliquidazione, il legislatore ha provveduto ad eliminare la definizione di imposta suppletiva.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire unicamente per via telematica. La spedizione tramite raccomandata è permessa unicamente ai soggetti non residente: in quest’ultimo caso la data della presentazione della dichiarazione coincide con quella di spedizione.

Dal 1 Gennaio 2025: novità fiscali in materia di successioni, donazioni e trust

Dal 1°  gennaio  2025  entreranno in vigore importanti modifiche fiscali per le successioni apertesi da quella data nonché per  atti  pubblici, atti giudiziari pubblicati o  emanati,  scritture private autenticate o presentate per la registrazione nonché per gli  atti  a  titolo gratuito.

Le modifiche sono state introdotte dal recente D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024) che ha introdotto una serie di modifiche per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riforma fiscale già delineato dalla legge n. 111 del 2023, finalizzato a semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti ed eliminare micro-tributi di scarso impatto economico e di allineamento della disciplina alle più recenti sentenze di legittimità.

Le modifiche principali in materia di successioni e donazioni possono riassumersi come segue:

  1. Revisione del Testo Unico Successioni e Donazioni: il decreto apporta una revisione complessiva del D. Lgs. n. 346/1990, aggiornando necessariamente denominazioni, termini ed accorpando in esso le modalità di determinazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie. L’imposta si applicherà non solo a successioni e donazioni, ma anche a trasferimenti gratuiti di beni e diritti, inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
  2. Base imponibile e liberalità:
    • Esclusione del donatum dal calcolo del relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, sia per le aliquote che per le franchigie.
    • Esclusione dell’imposta per le liberalità d’uso (art. 770, comma 2 del c.c.)  e per le donazioni di modico valore, in conformità agli articoli 742 e 783 del Codice Civile.
    • Donazioni remuneratorie rimangono soggette a imposta.
  3. Trust e aliquote maggiorate: Per i trust, l’imposta viene determinata al momento del conferimento dei beni o dell’ apertura della successione, con aliquote più elevate qualora non sia possibile individuare la categoria di beneficiari, escludendo l’applicazione delle franchigie.
  4. Trasferimenti d’impresa familiare: Vengono semplificate le disposizioni per facilitare i trasferimenti d’azienda all’interno della famiglia, agevolando la continuità imprenditoriale sempre con esenzione dall’imposta.
  5. Semplificazione delle dichiarazioni e autoliquidazione:
    • Dal 01.01.2025, il dichiarante dovrà provvedere anche all’ autoliquidazione dell’imposta di successione (calcolando l’imposta stessa se dovuta) assieme alle altre imposte (ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e bollo) con successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    • Le dichiarazioni di successione saranno semplificate, presumibilmente tramite l’adozione di una nuova versione del Modello Unico,  con invio telematico dello stesso e riduzione dei documenti allegati.
    • Le banche e intermediari finanziari possono sbloccare i beni ereditari prima della presentazione della dichiarazione di successione, a favore di eredi unici di età non superiore a 26 anni, per il pagamento delle imposte.
  6. Modifica degli interessi: Eliminata la misura fissa degli interessi (4,5% per ogni semestre), che verranno ora determinati secondo criteri variabili.

Imposte ipotecarie e catastali:

Per operazioni a favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, tali imposte non saranno più dovute. Invece, le volture catastali saranno soggette a tariffe più elevate, i nuovi importi sono riportati negli allegati al Decreto.

Aggiornamento del software DE.A.S. della Geo Network srl

Come di consueto, il software di riferimento per la gestione di ogni pratica successoria: DE.A.S. sarà già aggiornato a tutte le novità fiscali introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge finanziaria 2025 per  garantire che ogni calcolo, liquidazione, invio telematico e la gestione successiva della dichiarazione sia sempre in piena conformità alle ultime disposizioni di legge.

La nuova versione 2025 di DE.A.S. sarà disponibile per il download a partire dal 01.01.2025 con tutte le consuete garanzie di massima affidabilità, facilità d’uso e gestione completa di ogni successiva fase inerente la pratica stessa che hanno reso DE.A.S. il software leader assoluto in Italia utilizzato con soddisfazione da migliaia di CAF, professionisti e contribuenti.

Riforme Imminenti nelle Imposte di Successione, Donazione e Altre Tasse

Dalle ultime notizie apparse sulla stampa, il Governo si appresta a introdurre importanti modifiche alle normative fiscali che interessano le imposte di successione e donazione, l’imposta di bollo, e altri specifici tributi legati ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche sono previste da un decreto legislativo all’esame del Consiglio dei Ministri, la cui bozza è stata anticipata oggi dall’AGI (Agenzia Giornalistica Italia) ed inquadrato nel più ampio processo di riforma fiscale del Paese.

L’art. 10 della bozza di legge delega prevede che il Governo nel procedere alla revisione dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva, tenga conto:

 “di specifici principi e criteri direttivi tesi a: razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile; prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro; semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti; applicare un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

In sostanza, le novità più importanti previste nella bozza di decreto legislativo in materia successoria riguarderanno:

  • una ulteriore semplificazione delle informazioni da indicare nella dichiarazione di successione con conseguente e probabile rimodulazione dell’attuale modello telematico di dichiarazione di successione e di voltura catastale composto, com’è noto, dal Frontespizio e da altri 16 Quadri (dal Quadro EA al Quadro ER);
  •  presumibile accorpamento delle varie imposte accessorie (Ipotecaria, catastale, bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) in una unica imposta eventualmente stabilita in misura fissa;
  • estensione dell’autoliquidazione dell’imposta di successione (se dovuta) direttamente nella dichiarazione di successione con la previsione, tuttavia, del suo pagamento entro i 90 gg. successivi alla data della sua presentazione;
  • possibilità per i non residenti in Italia di inviare la dichiarazione di successione tramite raccomandata od altri mezzi che garantiscono la certezza della data di spedizione e non necessariamente per via telematica che resterà la forma richiesta in via principale.

La bozza del decreto prevede inoltre l’introduzione di norme per uniformare il trattamento fiscale delle donazioni, inclusa la possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero e conferma la normativa sulle liberalità, con accertamenti delle liberalità indirette solo a seguito di dichiarazioni rese durante controlli fiscali. Le nuove regole di territorialità precisano che, in caso di trust stabiliti da disponenti residenti in Italia, l’imposta dovrà coprire tutti i beni e diritti trasferiti. Per i non residenti, invece, l’imposta si applicherà solo ai beni presenti in Italia. Inoltre, per i trust testamentari, il disponente può optare per il pagamento anticipato del tributo, semplificando così la procedura di trasferimento.

La riforma mira infine a facilitare i passaggi generazionali di aziende o quote societarie attraverso l’esenzione dall’imposta di successione per i trasferimenti effettuati anche tramite trust o patti di famiglia, a condizione che il controllo dei beni trasferiti sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

Resta da vedere tuttavia la portata effettiva di queste modifiche ed il loro impatto operativo sul sistema fiscale e sugli adempimenti a carico dei contribuenti che diventeranno più chiari solo con l’approvazione definitiva del decreto e con la pubblicazione dei dettagli attuativi, del nuovo modello di dichiarazione di successione presumibilmente ridotto e delle nuove specifiche tecniche, ognuno dei quali richiederà propri tempi materiali di adozione.

Il coacervo nelle successioni: l’Agenzia delle Entrate ne riconosce l’abrogazione ed elimina il quadro ES nel modello di dichiarazione di successione

finalmente l’Agenzia delle entrate si è allineata alla più recente giurisprudenza consolidata in materia riconoscendo l’abrogazione implicita dell’obbligo di indicare le donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari nella dichiarazione di successione.

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio

Con il termine coacervo successorio si intende l’operazione con la quale al valore dell’asse ereditario lasciato dal de cuius al momento dell’apertura della successione (denominato relictum) viene aggiunto fittiziamente il valore del donatum, ossia delle donazioni effettuate in vita dal defunto.

Tale operazione di calcolo è formalmente prevista dall’art. 8, comma 4 del TUS (D.lgs 346/1990), il quale, però, nonostante la riforma che ha ristrutturato l’impianto dell’imposta di successione e donazione, non è stato mai formalmente abrogato.

Ciò ha dato luogo a dei contrasti tra la giurisprudenza, da un lato, e la prassi applicativa degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, dall’altro, sulla vigenza o meno dell’operatività del coacervo anche dopo la riforma del 2006.

Secondo la precedente normativa, l’imposta di successione e donazione era calcolata secondo un sistema di aliquote progressive per scaglioni per cui, al fine di determinare correttamente l’aliquota applicabile, bisognava considerare anche il valore del donatum, ai sensi dell’art. 8 del TUS.

Il decreto legge 262/2006 ha ripristinato l’imposta di successione e donazione (che era stata soppressa nel 2001) per cui dal 29 novembre  2006 è “ritornata in vita” l’imposta di successione e donazione, nel nuovo impianto impositivo stabilito dalla legge 342/2000 che ha sostituito all’aliquota progressiva per scaglioni il nuovo sistema con aliquote determinate sulla base dei rapporti di parentela e delle franchigie previste dalla legge.

Nonostante la nuova struttura, l’art. 8 del TUS non è stato abrogato e ciò ha dato luogo ai predetti contrasti interpretativi.

Secondo l’orientamento espresso più volte anche dalla Corte di Cassazione, con la riforma dell’imposta di successione e donazione ed il conseguente superamento del sistema di tassazione con aliquote progressive per scaglioni è venuto meno anche l’istituto del coacervo, anche se formalmente il legislatore ha “dimenticato” di abrogare l’art. 8 del TUS che lo prevedeva.

Secondo, invece, l’Agenzia delle Entrate, l’istituto del coacervo è rimasto in vita anche con il nuovo sistema impositivo, in quanto la riunione fittizia è comunque diretta a stabilire l’eventuale superamento delle franchigie previste dalla nuova normativa, per cui l’Ufficio ha sempre continuato a richiedere ed applicare ai fini successori il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

Solo con la recente Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ed ha affermato che:

“Ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. Inoltre, con riferimento al coacervo “donativo”, devono intendersi superati i chiarimenti resi, al riguardo, dalla citata circolare n. 3/E del 2008, paragrafo 4.2, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della franchigia, rilevano anche le donazioni effettuate nel periodo «compreso tra il 25 ottobre 2001 (…) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale) (…)» . Ne deriva che, ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.”

Conseguentemente, in data 8 Novembre 2023 è stato aggiornato il modello della dichiarazione di successione al nuovo orientamento con la pubblicazione da parte dell’Agenzia di un nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale.

In data 9 Novembre 2023, con la tempestività di cui è ben nota, il software DE.A.S. della Geo Network è stato aggiornato al nuovo Modello e le specifiche tecniche di competenza per permettere ad ogni utente di utilizzare immediatamente il nuovo modello per la compilazione e trasmissione delle pratiche.

3 MC successioni base – Ravvedimento operoso – le nuove ipotesi in vigore dal 2015

Con la  Legge di Stabilità 2015 è stato pesantemente riformato il meccanismo del ravvedimento operoso che permette, al contribuente che rileva il suo errore od omissione, di “autodenunciarsi” al fisco pagando imposta dovuta e una sanzione ridotta.

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2 MC successioni advanced 2015 – il calcolo della presunzione del 10%

Tra le norme di generale applicazione in materia di imposta di successione, ha un ruolo importante la presunzione ex art. 9 TU 346/90 secondo cui “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro,  gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del  valore  globale netto imponibile dell’asse  ereditario  anche  se  non  dichiarati  o dichiarati per un importo minore, salvo che da  inventario  analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.

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2 MC successioni advanced 2015 – estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta ai sensi del TU 346/1990

Con la riforma collegata alla manovra finanziaria per il 2007 il legislatore ha operato una duplice scelta fiscale importante.

Innanzi tutto, come è conosciuto ai più, la riforma ha reintrodotto l’imposta di successione e donazione, con le stesse aliquote vigenti precedentemente alla sua abrogazione avvenuta nel 2001, seppur con soglie di esenzione diverse; secondariamente, ed è questo il passaggio normativo più rivoluzionario, ha notevolmente ampliato l’ambito di applicazione della norma estendendo le titpologie di trasferimenti oggetto di imposta.

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2 MC Successioni Base 2015 – spunti di approfondimento – adempimenti fiscali e accettazione tacita dell’eredità

Uno dei punti focali su cui si è concentrato il webinar dell’11 febbraio riguarda la distinzione tra atti conservativi e atti che, al contrario, comportano accettazione tacita dell’eredità.

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