Ogni volta che un contribuente chiede la applicazione della agevolazione prima casa egli allega a detta richiesta una autocertificazione in cui dichiara di possedere determinati requisiti e di garantire, entro certi termini, il perseguimento di altri specifici requisiti.
Il mancato possesso di uno dei requisiti che risultasse a seguito di un accertamento fatto dalla Agenzia delle Entrate comporterebbe peraltro, in capo al contribuente, colpevole di aver reso una dichiarazione mendace, la perdita della agevolazione e il conseguente pagamento dell’imposta piena oltre alla sanzione piena, pari al 30% d’imposta.
Ora, per le dichiarazioni che riguardano requisiti che il soggetto deve possedere nel momento in cui rende la autocertificazione il lavoro della Agenzia è semplice: dovrà verificare la veridicità della dichiarazione e, eventualmente contestarne la mendacità.
Ma cosa succede per i requisiti che il dichiarante si impegna ad ottenere entro un certo termine?
Il dichiarante infatti si impegna ad acquisire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi e si impegna anche a non rivendere l’immobile (salvo il caso di vendita e successivo acquisto di altra prima casa entro l’anno) per i primi cinque anni.
Se il dichiarante non rispetta detti impegni nei termini è naturale che la Agenzia potrà elevare avviso di accertamento e chiedere il pagamento dell’intera imposta proporzionale oltre alla sanzione complessiva dovuta. Ma se il contribuente si rendesse conto prima della scadenza dei rispettivi termini di non poter rispettare l’impegno? Potrebbe modificare la sua dichiarazione o sarebbe per forza destinato a pagare integralmente le sanzioni che, scaduto il termine, gli verranno comminate?
Sul punto sono di aiuto due importanti Risoluzioni della Agenzia delle Entrate: la n105/2011 e la n. 112/2012.
La prima si occupa dell’impegno ad acquisire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dalla dichiarazione e precisa che se il contribuente, prima della scadenza di detto termine, si accorgesse di non poter rispettare la dichiarazione potrebbe, così da non far risultare mendace la sua dichiarazione, rinunciare alla agevolazione prima casa tramite apposita istanza.
In tal caso il contribuente, a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’ufficio, sarà tenuto a corrispondere un importo pari alla differenza tra l’imposta ordinaria applicabile in assenza di agevolazione e quella agevolata effettivamente sostenuta, oltre a dover versare gli interessi, calcolati a decorrere dalla data di avvenuta dichiarazione.
Non sarà però tenuto al pagamento della sanzione amministrativa stabilita nella misura del 30 per cento dell’imposta effettivamente dovuta, comminata invece in caso di accertamento da parte della Agenzia.
Stesso discorso, per analogia, in merito all’impegno di non rivendere l’immobile entro cinque anni; fattispecie regolata dalla Risoluzione AE 112/2012.
Il caso è quello del contribuente che vende l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima che siano trascorsi i 5 anni e che non intende acquistarne un altro da adibire ad abitazione principale entro l’anno.
Ebbene egli, nel caso in cui sia ancora pendente il termine dei 12 mesi per l’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, trovandosi nella condizione di non poter o di non voler rispettare l’impegno assunto, anche in forza di motivi personali, potrà comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria, presentando apposita istanza e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta.
Il contribuente in questo modo verserà soltanto la differenza tra quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, dovute invece in caso di accertamento a seguito del decorso dei dodici mesi.
Cambiare idea quindi si può, a patto di farlo prima di diventare mendace e di comunicarlo all’Agenzia per la liquidazione dell’imposta in misura ordinaria.
di seguito i due link alle Risoluzioni: