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Cassazione Ordinanza 14991/2018 – no alla deducibilità del debito fideiussorio

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14991 dell’8 giugno 2018 è intervenuta in materia di imposta di successione, specificando nel dettaglio le caratteristiche che devono avere le passività per essere effettivamente deducibili.
In particolare la vicenda prendeva le mosse dalla sanzione elevata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente che aveva inserito nel passivo ereditario le garanzie fideiussorie del de cuius.

La cassazione, come anche da precedente giurisprudenza ha precisato che “ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 20 ottobre 1990, n. 346 (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3349)” e comunque “e, ai fini della determinazione della base imponibile, i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili e pertanto le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius non costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell’apertura della successione sussista l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell’attivo ereditario (Cass. 21 febbraio 2008, n. 4419)”.

Ne consegue che una garanzia fideiussoria, pur passando in capo agli eredi, non essendo un debito certo ed esigibile e rimanendo comunque, nei rapporti interni col debitore principale, il peso economico del debito a carico di quest’ultimo, come dimostrano gli istituti del regresso, della surrogazione e del rilievo, non può nemmeno essere inserita in successione per abbattere la base imponibile.

L’unico caso in cui il debito rimane in capo agli eredi definitivamente, aprendo la strada ad una deducibilità del debito, è il caso in cui sussista la comprovata insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza

14991


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