Qualora un minorenne venga prima riconosciuto da un genitore e poi adottato dall’altro genitore, i rapporti di parentela con il primo non cessano in quanto il provvedimento di adozione non è idoneo a reciderli; inoltre, il riconoscimento anche da parte del genitore adottante mentre era vigente l’articolo 310 c.c., fa cessare gli effetti dell’adozione con conseguente attribuzione dello status di figlio riconosciuto. Ne consegue che sono chiamati alla successione del figlio riconosciuto da entrambi i genitori (e adottato da uno solo di essi), tutti i parenti che concorrono in pari grado, sia nella linea materna, sia nella linea paterna.
Questo è quanto si evince dalla sentenza emessa da Tribunale di Messina, sezione I, sentenza n.2247 del 6 settembre 2016. Il caso riguardava una complessa vicenda successoria nella quale il de cuius, quando si trovava ancora in vita, era stato prima riconosciuto dalla madre come “figlio naturale” , in seguito, era stato adottato dal padre il quale, in un momento successivo, lo aveva a sua volta riconosciuto come “figlio naturale”.
In particolare i parenti della linea materna e quelli della linea paterna si contestavano a vicenda il diritto a succedere al de cuius; i primi sostenendo che la adozione non estendeva i diritti ai parenti dell’adottando, i secondo che il riconoscimento di figlio naturale, analogamente, non riconosceva questa estensione.
Il Giudice invece ha ritenuto che, seppur non avesse detto collegamento con i parenti la adozione, qui però superata dal successivo riconoscimento, dal momento che la successione si è aperta dopo l’entrata in vigore della riforma sulla filiazione (ex L. n. 219/2012) si deve considerare la regola secondo cui sussiste rapporto di parentela sia qualora la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio sia qualora sia avvenuta al di fuori di esso cosicché, nel caso di specie, il de cuius aveva parenti nella linea materna ed in quella paterna e la successione si era aperta a favore di costoro, purché chiamati in pari grado.
La problematica, ormai annosa e risolta definitivamente con la riforma 2012 infatti riguardava l’interpretazione restrittiva delle norme del codice civile che prevedevano per i figli naturali che il loro riconoscimento avesse effetto solo nei rapporti genitore/figlio con l’esclusione degli altri parenti; esclusione peraltro prevista espressamente anche in caso di adozione effettuata secondo le modalità di quella oggetto di controversia. Detta rigidità, in parte superata giurisprudenzialmente, è stata definitivamente superata nel 2012 con la Legge 219 che ha equiparato completamente i figli naturali e legittimi estendendo quindi al di là di ogni possibile dubbio interpretativo ai primi tutti i diritti anche successori da sempre posseduti dai secondi.
Di seguito la sentenza integrale: Tribunale di Messina, sezione I, sentenza n.2247 del 6 settembre 2016