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Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza 13133/2016 – imposta di donazione dovuta anche sulla liberalità indiretta se non collegata funzionalmente con altro atto di trasferimento oneroso

La sezione tributaria della Corte di Cassazione è intervenuta recentemente, con la sentenza n° 13133/16, in materia di donazione indiretta effettuata per l’acquisto di un immobile e sua eventuale rilevanza fiscale.

In particolare la Corte ha stabilito che in caso di donazione “indiretta”, avente ad oggetto una somma di denaro da utilizzare nella successiva ed eventuale compravendita immobiliare, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a tassare l’originario esborso “economico”, in regime di donazione, laddove nell’atto notarile non venga precisata l’esatta provenienza della disponibilità finanziaria con la quale viene acquistata l’abitazione.

La Cassazione chiarisce due principi in materia: il primo, già conosciuto, che stabilisce che l’imposta di donazione è dovuta in base al regime vigente alla data del trasferimento a titolo gratuito.

I contribuenti (due fratelli figli del donante) contestavano che essendo la donazione, avvenuta nel 2001, pari a 2,5 miliardi di lire, essa rientrava nella franchigia spettante, al momento dell’accertamento, in linea retta pari ad 1 milione di euro per donatario. La Cassazione invece, partendo dal presupposto per cui il principio impositivo alla base della tassazione si instaura al momento del passaggio del bene /diritto dal donante al donatario (con il conseguente arricchimento a titolo gratuito del donatario, oggetto di imposizione fiscale) e non al momento del suo eventuale accertamento, ha chiarito che il regime impositivo da applicare è quello vigente ad agosto 2001 che prevedeva una franchigia di 350 milioni a donatario e quindi prevede, per la donazione in oggetto, il superamento della franchigia da parte di entrambi e l’imponibilità fiscale di buona parte del trasferimento.

Più complesso il secondo punto di diritto analizzato dalla Corte ovvero l’esenzione da imposta di quelle donazioni che sono collegate ad un atto a titolo oneroso e quindi possono utilizzare l’esenzione ex D. Lgs. n° 346/90, art. 1, comma 4 bis, che stabilisce che “l’imposta [di donazione] non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegati ad atti concernenti il trasferimenti o la costituzione di diritti immobiliari […], qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

I contribuenti infatti, pur avendo essi stessi dichiarato che detto trasferimento di denaro era una donazione nell’ambito di altro accertamento tributario teso a verificare la provenienza delle somme presenti sul conto dei due fratelli,  sostenevano che essendo la donazione di denaro stata utilizzata per l’acquisto di un immobile essa dovesse comunque, ai sensi del comma suddetto, essere esente da imposta di donazione.

In sede di appello, i giudici aditi avevano già escluso “la rilevanza giuridica” della questione, atteso che vi era la pacifica assenza (“mancata dichiarazione”) del collegamento tra l’atto di liberalità e la successiva compravendita immobiliare. Difatti, nei citati atti notarili non vi era alcuna menzione da un lato “che il denaro necessario provenisse in tutto o in parte da atto di liberalità” e dall’altro non risultava la partecipazione dei donanti al momento dell’acquisto immobiliare; in buona sostanza, lo scenario giuridico emergente era costituito dal fatto storico che gli acquirenti (donatari dell’atto di liberalità, ossia i contribuenti sottoposti a verifica) avessero “provvista propria”, in assenza di collegamento funzionale tra la donazione indiretta dei genitori e l’acquisto di due immobili operato dai figli.

In considerazione di ciò, i giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione, condividendo integralmente le argomentazioni illustrate dalla C.T.R., nonché richiamando un’ordinanza della S.C. (n. 2777/16), hanno confermato che l’esenzione del tributo da donazione, sotto forma di “fruizione del beneficio fiscale”, presuppone l’espressa indicazione – agli atti di compravendita – della provenienza circa la disponibilità economica, al fine di avvalorare “la sussistenza di non imponibilità”.

Ne consegue quindi che la donazione, sia essa diretta o indiretta, è sempre soggetta a tassazione salvo in caso in cui detta liberalità venga collegata in modo espresso ed inequivocabile, oltre che funzionale, ad un atto a titolo oneroso per cui è previsto il pagamento di imposta di registro o altra imposta indiretta.

Per cui, in difetto di inequivocabile dichiarazione in tal senso, come già anticipato, la liberalità è tassabile, ai sensi dell’art. 56 cit., giacché “denunciata” dai medesimi beneficiari.

Qui di seguito il testo integrale della sentenza 13133

 

 

 


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