Nel momento in cui si apre una successione vengono individuati, per legge o per testamento, i chiamati all’eredità, ovvero coloro che hanno diritto ad acquisire il titolo di erede.
Per diventare erede il mero chiamato dovrà però effettuare un ulteriore passaggio: accettare l’eredità.
L’accettazione dell’eredità può avvenire in forma pura e semplice oppure con beneficio di inventario. La sostanziale differenza tra le due forme di accettazione sta nel principio per cui con l’accettazione pura e semplice l’erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; mentre, accettando con beneficio di inventario, questa confusione non avviene e i due patrimoni, quello del de cuius e quello dell’erede, rimangono entità distinte seppur nella titolarità dell’erede.
La distinzione tra le due ipotesi non è solo questione di diritto bensì ha risvolti pratici molto importanti e porta a conseguenze molto diverse. L’accettazione pura e semplice con la conseguente confusione dei due patrimoni in capo all’erede, infatti, seppur ben più economica, può non sempre essere conveniente per l’erede, in quanto, laddove nel patrimonio del de cuius i debiti superino i crediti, l’erede sarà tenuto comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l’eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto.
È bene precisare che, talvolta, l’accettazione beneficiata non è facoltativa, bensì obbligatoria: in particolare devono accettare con beneficio d’inventario i minori o gli interdetti ; i minori emancipati o gli inabilitati; le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti.
Nel caso in cui un chiamato all’eredità reputi opportuno accettare con beneficio di inventario lo stesso dovrà fare istanza in tal senso al Cancelliere del Tribunale, il quale redigerà apposito verbale. Oltre a detta dichiarazione l’erede beneficiato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario.
Il codice civile peraltro, pur lasciando all’erede la possibilità di scegliere se accettare con beneficio di inventario o in maniera pura e semplice impone allo stesso, laddove scelga la prima ipotesi, di seguire una specifica procedura con termini molto rigidi da rispettare. Il mancato rispetto di procedura e termini, infatti, comporta per l’erede beneficiato la perdita del beneficio ovvero la sua trasformazione in erede puro e semplice con la conseguente confusione dei due patrimoni e l’estensione di responsabilità patrimoniale anche al proprio patrimonio.
Per quanto riguarda i termini per procedere all’accettazione con beneficio di inventario il Codice Civile prevede due distinte ipotesi laddove l’erede sia nel possesso dei beni ereditari o meno.
Se l’erede è nel possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
Al contrario, se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte, applicando cioè i termini ordinari di accettazione o rinuncia all’eredità. Una volta effettuata la scelta però l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
Non vorrei dissertare sul tema, ma visto che ultimamente mii sono scontrato con alcuni avvocati che la pensano diversamente, chiedo : anche la rinuncia pura e semplice all’eredità deve essere fatta entro tre mesi dall’apertura della successione se l’erede è in possesso dei beni e se non lo è dieci anni?
La risposta è affermativa. Qualora il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari potrà godere del termine decennale per decidere se accettare o se rinunciare all’eredità; qualora invece sia nel possesso dei beni ereditari, proprio in applicazione della norma del codice riferita al beneficio di inventario che prevede la accettazione pura in caso di mancata richiesta del beneficio nel termine trimestrale, il soggetto verrà ritenuto erede puro e semplice al decorso del termine senza detta accettazione beneficiata o, al contrario, senza rinuncia espressa. Naturalmente a detta rinuncia avvenuta in termini dovrà seguire, contestualmente, lo spossessamento dai beni ereditari.
Buon giorno, l’inventario dei mobili / suppellettili contenuti nella abitazione ove risiedeva il defunto è sempre necessario? In quali casi è possibile farne a meno? È rilevante il fatto che l’erede che accetta con beneficio risiedesse con il defunto? Occorre fare riferimento al fatto che l’erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari? Grazie
Sulla questione bisogna distinguere il piano fiscale e il piano normativo.
Dal punto di vista normativo l’inventario è obbligatorio nel caso si scelga di avvalersi del beneficio di inventario, altrimenti se l’eredità viene accettata in forma pura e semplice non è necessario. Laddove l’erede che vuole accettare con beneficio di inventario sia residente con il de cuius, cambiano, diventando più rigidi, come si è detto, i termini per accettare.
Sul piano fiscale invece l’inventario di beni mobili, denaro contante, gioielli etc del de cuius in linea di principio non è necessario in quanto per il calcolo delle imposte si applica la presunzione del 10%; laddove pero il patrimonio immobiliare sia ingente e la presunzione del 10%, che si calcola su di esso, comporti un aumento di base imponibile superiore rispetto all’effettivo valore di detti beni mobili sarà sempre possibile per i chiamati all’eredità chiedere che venga realizzato un inventario dei beni.
Buongiorno,
relativamente ad una successione legittima di un appartamento (A/4) i cui eredi sono marito e 3 figli di cui uno minore, considerando che l’abitazione sarà adibita come principale del coniuge superstite, come bisogna agire per il figlio minore? Entrerà nella successione così come i fratelli maggiorenno, indicandolo nell’albero genealogico, ovvero necessita dell’autorizzazione del giudice per definire curatore il padre?:
grazie
Entra nella successione esattamente come gli altri figli, solo, per legge, è obbligato ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Sarà dunque necessario, prima di presentare la dichiarazione, procedere in Tribunale a detta accettazione.
Sono stato oggi presso l’agenzia delle entrate e mi hanno detto che non è necessario accettare l’eredità in quanto si è certi di non avere passività (in genere) e di presentare regolare successione. Secondo lei mi hanno detto una cosa esatta? nel caso dovessi presentare la successione senza procedeer in tribunale cosa potrebbe accadere?
grazie
Ritengo che le abbiano dato un informazione non del tutto corretta:
in presenza di minori la accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria e, solitamente, l’Agenzia ne richiede copia tra i documenti allegati alla dichiarazione.
Ciò premesso, poiché comunque la dichiarazione di successione è un mero adempimento fiscale, se l’Agenzia di competenza la riceve senza quella ulteriore formalità, la consegni pure.
La mancata accettazione beneficiata del minore, comunque, non comporta a suo carico la perdita dei benefici ad essa collegati; l’erede minore rimarrà erede beneficiato (con il proprio patrimonio separato da quello del de cuius con le conseguenze di responsabilità patrimoniale che ne conseguono), fino al compimento del diciannovesimo anno, data in cui, laddove non proceda all’inventario, diverrà erede puro e semplice.
La ringrazio per la sua disponibilità e per l’esauriente risposta.
Vorei sapere se l’accettazione con beneficio d’inventario (con presenza di minore) deve andare a comprendere eventuali beni su cui grava un dirito di abitazione ex lege.
Si se cade in successione la nuda proprietà
L’esempio, più articolato sarebbe questo:successione legittima del coniuge in concorso con un figlio (il coniuge eredita 1/2, oltre al diritto di abitazione ex lege sulla sua residenza, ed il figlio l’altro 1/2). Muore il figlio, senza testamento, ed ereditano la sua quota la moglie (nuora) ed il figlio minorenne (nipote). L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario riguarda la quota di 1/4 del figlio minorenne, ma l’inventario si effettua anche sulla parte dei beni mobili che corredano la residenza su cui grava l’uso derivante dal diritto di abitazione suddetto?
Seppur sia vero che l’inventario riguardi tutti i beni caduti in successione è anche vero che a fini fiscali i mobili che arredano la casa sono già valorizzati con la presunzione prevista dal testo unico; ne consegue che essendo irrilevante fiscalmente detto inserimento può provare ad evitarlo (così da non vincolare i beni come proprietà di soggetto minore etc…). Dovrà però interfacciarsi con l’esperto che redige l’inventario e il Gudice designato
salve. è possibile usufruire della presunzione del 10% solo nel caso dell’erede in forma pure e semplice o è possibile anche nel caso dell’accettazine dell’eredità con beneficio di inventario? nel secondo caso sarebbe già indicato il valore dei beni quindi dovrebbe essere esclusa la valenza della presunzione?
Per procedere alla redazione della dichiarazione di successione non è necessaria accettazione beneficiata (salvi i casi di chiamati minori d’età o interdetti, inabilitati); laddove essa ci sia basterà la dichiarazione di accettazione non essendo necessario attendere l’inventario.
Pertanto, fiscalmente, si potrà assolutamente applicare la presunzione del 10%.
In concreto cosa bisogna fare per accettare l’eredità ?
fare una dichiarazione scritta in cui ci si dichiara eredi (accettazione espressa) oppure godere e utilizzare i beni ereditari (accettazione tacita).
Se poi cadono in successione beni immobili detta accettazione va trascritta
Salve, mio marito ha accettato con beneficio d’inventario l’immobile di residenza del padre vedovo nel quale risulta residente anche la ns. famiglia; chiedere l’agevolazione prima casa in questo caso è consentito o può risultare come un atto dispositivo che inficia l’accettazione beneficiata?
Inoltre nello stesso comune stiamo ultimando la costruzione di un immobile il cui unico proprietario è mio marito, nel quale insiste anche un subalterno A2, che stiamo già fiscalmente pagando come seconda casa anche se non ancora in possesso dell’abitabilità. Anche in questo caso, l’agevolazione prima casa è possibile chiederla ugualmente per l’immobile nel frattempo ereditato da mio suocero dove risulta la ns. residenza? Grazie
Le agevolazioni fiscali non hanno nulla a che vedere con gli aspetti civilistici della materia connessi alla accettazione beneficiata.
Quanto alla possibilità di ottenere la agevolazione le ricordo che chi la chiede non deve avere la titolarità di altro immobile nello stesso comune.
La ringrazio per il chiarimento al primo quesito; riguardo al secondo siamo stati nel frattempo all’AdE, la quale ci ha confermato che non avendo mai chiesto agevolazioni prima casa in precedenza, possiamo farlo ora con quella ereditata. Grazie ancora.
Trovo strano che l’ADE le abbia detto in quel modo anche perchè la dichiarazione che dovrete firmare è questa:
Allegato alla dichiarazione di successione in morte di
VERDI PIETRO, registrata al n. 11/9990.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Il sottoscritto
– MARIO ROSSI, nato a Gorizia (GO) il giorno 14 maggio 1958 e residente in Roma (RM), Via Del Fosso Dell’Acqua Mariana 44, , recapito telefonico #DATI-MANCANTI#, codice fiscale _______________,
C H I E D E
di avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 69, comma 3, della Legge n. 342 del 2000, consistente nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile ad uso abitativo, compreso nell’asse ereditario di VERDI PIETRO codice fiscale ______________
– Comune di GENOVA (GE), Via Luigi Scala N . 16 Piano: S -1, censito catastalmente al foglio 49, n. 712, sub. 4, indicato al progressivo n°001
indicato nel Quadro B1 della dichiarazione di successione sopracitata per un valore pari a Euro ___________, ed a tal fine,
D I C H I A R A
1) (barrare la voce che interessa):
a) di essere residente nel Comune di GENOVA;
b) di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di GENOVA;
c) di voler stabilire entro diciotto mesi dall’apertura della successione la residenza nel Comune di GENOVA;
2) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel territorio del Comune di GENOVA;
3) di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa acquistate con le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”
4) che l’immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso essendo accatastato in categoria diversa dalla A/1, A/8 ed A/9;
5) di essere edotto del fatto che in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’immobile di cui sopra, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di apertura della successione, saranno dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la soprattassa pari al 30% delle imposte stesse.
GENOVA 3 aprile 2015
IN FEDE
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione Finanziaria per finalità istituzionali.
L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.
Sono d’accordo e le consiglio di verificare nuovamente con l’AE
Salve, vorrei porre un quesito: mio nonno è venuto a mancare a dicembre scorso lasciando un immobile ai suoi tre figli (cui uno è mio padre) senza fare testamento. Avendo mio padre grossi problemi con Equitalia e mio zio coinvolto in una causa fallimentare, volevo sapere se è possibile e in che modo rilevare la proprietà direttamente io nipote e intestatare dunque la proprietà direttamente a me senza passare per il nome dei miei zii e di mio padre. Ovviamente liquidando in contanti le quote dei miei zii. Come posso muovermi e tutelarmi? Grazie per la risposta.
In caso suo padre rinunci all’eredità potrà succedere lei al suo posto per rappresentazione; quanto a suo zio, se lui rinuncia all’eredità, laddove non abbia discendenti, la sua quota si accrescerà agli altri eredi (lei e terzo zio).
Naturalmente entrambe le rinunce potrebbero essere oggetto di contestazione da parte dei creditori. Può comunque provare la strada della rinuncia e attendere eventuali contestazioni.
Le consiglio comunque di chiedere una consulenza legale illustrando la questione con tutti i dettagli.