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Autoliquidazione dell’imposta per successioni aperte a partire dal 01.01.2025: esempi di calcolo e codici tributo
Il 1° gennaio 2025 rappresenta una data spartiacque per quanto riguarda la disciplina dell’autoliquidazione delle imposte che gravano sulle successioni ed in particolare, per l’imposta di successione vera e propria, qualora dovuta dagli eredi e legatari.
Per le pratiche aperte prima di tale data, l’imposta di successione continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti che hanno tre anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione per notificarla, mentre per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025, l’imposta andrà calcolata ed autoliquidata dal contribuente nella dichiarazione di successione, qualora dovuta.
Siamo ancora in attesa della pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali con le relative istruzioni, aggiornate in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 139/2024 prevista per l’inizio del mese di Febbraio come da comunicazione riportata sul sito dell’Agenzia delle entrate:
“ Attenzione: è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).
Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.“
In sostanza, per le successioni apertesi a partire dal 01 Gennaio 2025, non è possibile utilizzare il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attualmente in vigore. Chi avesse particolare urgenza dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia in relazione all’ultima residenza del defunto e compilare il Modello 4 cartaceo chiedendo semmai all’uopo l’assistenza di un funzionario per essere certi di fornire correttamente tutte le informazioni del caso.
Cercheremo in questo breve articolo di effettuare una prima analisi sul calcolo dell’imposta dovuta e sulle opzioni di pagamento fruibili dal contribuente.
Valore globale netto della successione
Come è noto, l’ imposta di successione deve essere calcolata sul valore globale netto dell’asse ereditario.
Quest’ultimo è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione (somma complessiva derivante dall’elenco analitico dei vari beni immobili ed altri diritti reali, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli e quote sociali, aeromobili, navi ed imbarcazioni ed altri beni caduti in successione debitamente riportati in appositi Quadri del modello di dichiarazione) e l’importo complessivo delle passività deducibili (ad esempio, mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori o terzi debitamente documentati, spese funebri ecc.) documentati e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari.
Il valore globale netto andrà inserito nell’ apposito rigo previsto nel “Quadro EE – Prospetto riepilogativo dell’asse ereditario” del modello di dichiarazione di successione telematico.

Calcolo ed Autoliquidazione delle imposte
Nel Quadro EF del modello telematico di dichiarazione (da utilizzarsi per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006), andranno inseriti gli importi delle imposte da corrispondere a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa per i servizi ipotecari e catastali, imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme) nonché dell’imposta di successione, qualora dovuta.
É prevista l’inclusione di una nuova apposita sezione nel Quadro EF relativa all’imposta di successione che andrà compilata soltanto per le successioni apertesi a partire dal 1/1/2025 ed all’interno della quale il contribuente potrà scegliere se autoliquidare anche l’imposta di successione eventualmente dovuta.
Ricordiamo che l’imposta di successione va calcolata applicando le seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità (o del legato) per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie applicabili in base al grado di parentela eventualmente esistente tra il beneficiario ed il defunto:
a) 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.
b) 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;
c) 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;
d) 8% a favore di altri soggetti.
Sull’imposta così determinata potranno poi trovare applicazione, se ricorrano i presupposti, le riduzioni e le detrazioni riportate nell’Allegato 2 delle Istruzioni.

In caso di imposta dovuta, il dichiarante indicherà l’imposta dallo stesso calcolato; indicherà altresì se vanta un eventuale credito d’imposta maturato e (nel caso di dichiarazione sostitutive) l’eventuale imposta già versata per riportare infine l’importo effettivo da versare.
Sempre all’interno della nuova sezione nel Quadro EF, il dichiarante dovrà scegliere se effettuare il pagamento contestualmente alle altre imposte, o in un momento successivo (ma sempre e comunque entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) e se farlo in unica soluzione o rateizzandolo (fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a € 20.000 o fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori ma comunque superiori a € 1.000).
Nel caso di rateizzazione, il dichiarante dovrà comunque corrispondere un acconto pari al 20% dell’imposta per cui solo la restante parte potrà essere rateizzata secondo le suddette regole con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto.
Nessuna imposta sarà dovuta se l’importo complessivamente calcolato, comprensivo anche di eventuali interessi e sanzioni, è minore o uguale ad € 10,00.
Esempi:
Successione legittima: eredi 2 figli. Aliquota applicabile 4%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni)
- Quota per ciascun figlio: 50%. Franchigia spettante a ciascun figlio € 1.000.000.
- Imposta di successione: Zero perché nessuno dei 2 figli supera la franchigia. In questa ipotesi, il dichiarante provvederà al pagamento soltanto delle imposte accessorie autoliquidate e riportate nel Quadro EF.
Successione legittima: eredi 2 cugini (parenti di 4° grado). Aliquota applicabile 6%
- Valore netto dell’eredità € 700,000 (composta, ad esempio, da immobili, conti correnti, azioni, obbligazioni, altri titoli e beni) .
- Quota per ciascun cugino: 50%. Nessuna franchigia.
- Calcolo Imposta di successione dovuta da ciascun erede: € 350.000 x 6% = € 21.000
- Totale imposta dovuta: € 21.000 x 2 = € 42.000.
- Pagamento e Codice tributo da indicare sul Modello F24: “1539” – Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
- Come indicato nella Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 10 Gennaio 2025: nel caso di scelta di pagamento dell’imposta in una unica soluzione, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” sul Modello F24 sarà valorizzato con il valore “0101”. Se invece, il contribuente “sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione in diverse rate, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo sarà comunque valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo sarà valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).”
- Sugli importi dilazionati saranno dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata. Pagamento e Codice tributo da indicare nel Modello F24: “1635” denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.
I nuovi Codici tributo
Riportiamo infine i nuovi Codici Tributo introdotti dall’Agenzia delle entrate in data 10 Gennaio 2025 con Risoluzione n. 2/E per il versamento dell’imposta di successione autoliquidata, in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 139 del 2024. I nuovi codici tributo da utilizzare sono:
- 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”
- 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”
- 1549: “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione”
- A139: “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”
- 1532: “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
Altre novità
Altre novità riguardanti le dichiarazioni sostitutive, controlli da parte dell’Agenzia, termini, sanzioni, agevolazioni e riduzioni fruibili nonché la disciplina fiscale dei trusts istituiti per testamento, saranno oggetto di ulteriore studio con l’ausilio di esperti durante apposite lezioni (accreditate CFP) nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 (vedi: https://www.geonetwork.it/formazione).
Come sempre il software DE.A.S. – leader assoluto in Italia ed utilizzato da oltre 30 anni da migliaia di professionisti e CAF per la gestione completa di ogni pratica successoria – permetterà la compilazione perfetta e la stampa del nuovo modello aggiornato della dichiarazione non appena disponibile.
Sarà inoltre nostra cura fare un’analisi approfondita di tutte le modifiche introdotte al nuovo modello aggiornato di dichiarazione nell’ambito del corso specialistico Masterclass Successioni 2025 con analisi mirate anche su questo Blog.
Dal 1 Gennaio 2025: novità fiscali in materia di successioni, donazioni e trust
Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore importanti modifiche fiscali per le successioni apertesi da quella data nonché per atti pubblici, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private autenticate o presentate per la registrazione nonché per gli atti a titolo gratuito.
Le modifiche sono state introdotte dal recente D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024) che ha introdotto una serie di modifiche per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
L’intervento rientra nel più ampio piano di riforma fiscale già delineato dalla legge n. 111 del 2023, finalizzato a semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti ed eliminare micro-tributi di scarso impatto economico e di allineamento della disciplina alle più recenti sentenze di legittimità.
Le modifiche principali in materia di successioni e donazioni possono riassumersi come segue:
- Revisione del Testo Unico Successioni e Donazioni: il decreto apporta una revisione complessiva del D. Lgs. n. 346/1990, aggiornando necessariamente denominazioni, termini ed accorpando in esso le modalità di determinazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie. L’imposta si applicherà non solo a successioni e donazioni, ma anche a trasferimenti gratuiti di beni e diritti, inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
- Base imponibile e liberalità:
- Esclusione del donatum dal calcolo del relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, sia per le aliquote che per le franchigie.
- Esclusione dell’imposta per le liberalità d’uso (art. 770, comma 2 del c.c.) e per le donazioni di modico valore, in conformità agli articoli 742 e 783 del Codice Civile.
- Donazioni remuneratorie rimangono soggette a imposta.
- Trust e aliquote maggiorate: Per i trust, l’imposta viene determinata al momento del conferimento dei beni o dell’ apertura della successione, con aliquote più elevate qualora non sia possibile individuare la categoria di beneficiari, escludendo l’applicazione delle franchigie.
- Trasferimenti d’impresa familiare: Vengono semplificate le disposizioni per facilitare i trasferimenti d’azienda all’interno della famiglia, agevolando la continuità imprenditoriale sempre con esenzione dall’imposta.
- Semplificazione delle dichiarazioni e autoliquidazione:
- Dal 01.01.2025, il dichiarante dovrà provvedere anche all’ autoliquidazione dell’imposta di successione (calcolando l’imposta stessa se dovuta) assieme alle altre imposte (ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e bollo) con successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Le dichiarazioni di successione saranno semplificate, presumibilmente tramite l’adozione di una nuova versione del Modello Unico, con invio telematico dello stesso e riduzione dei documenti allegati.
- Le banche e intermediari finanziari possono sbloccare i beni ereditari prima della presentazione della dichiarazione di successione, a favore di eredi unici di età non superiore a 26 anni, per il pagamento delle imposte.
- Modifica degli interessi: Eliminata la misura fissa degli interessi (4,5% per ogni semestre), che verranno ora determinati secondo criteri variabili.
Imposte ipotecarie e catastali:
Per operazioni a favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, tali imposte non saranno più dovute. Invece, le volture catastali saranno soggette a tariffe più elevate, i nuovi importi sono riportati negli allegati al Decreto.
Aggiornamento del software DE.A.S. della Geo Network srl
Come di consueto, il software di riferimento per la gestione di ogni pratica successoria: DE.A.S. sarà già aggiornato a tutte le novità fiscali introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge finanziaria 2025 per garantire che ogni calcolo, liquidazione, invio telematico e la gestione successiva della dichiarazione sia sempre in piena conformità alle ultime disposizioni di legge.
La nuova versione 2025 di DE.A.S. sarà disponibile per il download a partire dal 01.01.2025 con tutte le consuete garanzie di massima affidabilità, facilità d’uso e gestione completa di ogni successiva fase inerente la pratica stessa che hanno reso DE.A.S. il software leader assoluto in Italia utilizzato con soddisfazione da migliaia di CAF, professionisti e contribuenti.
Aggiornamento del 21 ottobre 2019 – lo stato dell’arte.
Già in precedenza si è affrontata la questione delle modifiche introdotte dal provvedimento della Agenzia delle Entrate del 21.10.2019 al nuovo modello di dichiarazione di successione, alle istruzioni per la sua compilazione e alle specifiche tecniche, sia dei software di compilazione che del software di controllo della Agenzia, aggiornamento necessario per risolvere alcuni bugs e blocchi che non permettevano l’invio telematico di pratiche successorie in realtà corrette.
Da un lato è giunto subito un plauso all’amministrazione finanziaria da parte della comunità di operatori e professionisti che si trovano, da tre anni a questa parte, a lottare contro i bugs del modello telematico (dovuti alla complessità della materia e alla incidenza importante di questa riforma); dall’altro lato però si sono subito riscontrate altre nuove incongruenze, create con quello stesso provvedimento che tendeva a risolvere quelle fino ad allora rilevate.
I minimi di imposta: problema creato e risolto
Nell’intervenire sulle specifiche tecniche del modello con il provvedimento del 21.10.19, l’Agenzia aveva stabilito che la quota di imposta ipotecaria e catastale da calcolare in misura proporzionale avrebbe dovuto essere arrotondata al minimo (ovvero € 200,00 ciascuna) anche in caso di presenza di imposta fissa magari su un immobile “prima casa” o altro immobile agevolato in uno degli altri righi di calcolo dedicati alle stesse imposte.
Ne conseguiva che in una successione con un immobile soggetto a imposta proporzionale e uno a imposta fissa il minimo di imposta sarebbe stato sempre 800 euro (400 per ipotecaria e 400 per catastale, a prescindere dall’effettivo valore calcolato proporzionalmente che invece potrebbe essere di gran lunga inferiore), con un aggravio di imposta duro da digerire per i contribuenti, soprattutto in assenza di alcun provvedimento fiscale di modifica e anzi essendo stato effettuato scavalcando i provvedimenti e le circolari attualmente in vigore, non da ultima la Circolare Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2001, n. 44/E.
Per risolvere il problema il 14 novembre u.s. è uscita una nuova modifica al modulo di controllo (versione 2.0.1. in sostituzione della 2.0.0 del 21 ottobre) che eliminava il bug.
Il nuovo intervento del 14 novembre u.s.
Con il provvedimento teso a risolvere il problema sui minimi di cui si è detto, si è introdotto purtroppo un nuovo errore, questa volta a favore del contribuente.
L’anomalia riguarda l’inserimento dei terreni non edificabili.
• Con il modello 2.0.0.si era chiarito che essi, qualora di valore inferiore ai minimi di imposta, dovessero essere indicati a valore fiscale (con una ripartizione 2/3 e 1/3);
• Con il modello 2.0.1. invece si è impostato un errore che fa si che nelle successioni con solo terreni non edificabili, a prescindere dal loro valore, viene sempre applicato il minimo di imposta.
Quindi o valore fiscale o imposte 200 e 200, anche per terreni di valore importante .
Anche questo problema è stato successivamente risolto dalla Agenzia per chi utilizza il modulo di controllo esterno al desktop telematico)
La soluzione degli ulteriori bugs/errori
In seguito si approfondiranno le ulteriori novità e correzioni introdotte con il provvedimento del 21.10: ad oggi è bene comunque ricordare che il nuovo modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche del software di compilazione, nonchè il software d controllo sono un continuo work in progress, essendo necessari continui interventi della Agenzia sia per risolvere i problemi man mano riscontrati, sia per inserire nuovi passaggi richiesti dall’evoluzione della materia fiscale.
Ne consegue che ogni volta che il professionista si accinge a redigere una dichiarazione di successione deve, prima ancora di avviare la pratica, verificare di avere in mano gli strumenti aggiornati, a partire proprio dalle istruzioni di compilazione del modello, per procedere.
La presentazione cartacea del nuovo modello telematico è ancora possibile?
Da quasi sei mesi è ormai andato in pensione il vecchio modello 4 cartaceo e, da allora, contribuenti e professionisti si sono, obtorto collo, sforzati di imparare a conoscere il nuovo modello e le modalità di invio telematico dello stesso.
Rimangono però, a distanza di tempo dalla sua definitiva entrata in vigore, alcuni dubbi che, seppur ingiustificati, alla luce del testo normativo contenente le istruzioni di compilazione fornito dalla Agenzia delle Entrate, rendono difficile il lavoro del professionista.
Il dubbio principale, ancora oggi, riguarda la possibilità o meno di continuare, nel 2019, a presentare il modello cartaceo. Ora, se il modello a cui stiamo facendo riferimento è il vecchio modello 4, la risposta è certamente no, esso è effettivamente andato in disuso, salvo alcuni casi particolari; se invece stiamo parlando della presentazione cartacea della versione stampata del nuovo modello la risposta è nettamente diversa.
Nelle Istruzioni di compilazione del modello, in più parti diverse, è espressamente chiarito che, seppur in via residuale e come soluzione lasciata a disposizione del solo contribuente persona fisica che opera come privato, rimane la possibilità di presentare il nuovo modello nella sua versione stampata.
Certamente le Agenzie delle Entrate osteggiano questa soluzione, chi con cartelli che pretendono la sola presentazione telematica, chi contestando la compilazione al contribuente che prova a presentare la dichiarazione. Certo è che detto comportamento è del tutto illegittimo e va contestato dal contribuente che, a pieno diritto, vuole depositare la copia cartacea del modello.
Le istruzioni, infatti, in ben tre passaggi diversi prevedono questa possibilità: sia quando individuano come modalità di invio telematico quella effettuata tramite lo sportello territoriale di competenza della Agenzia, sia quando chiedono al funzionario dell’Agenzia (che ha effettuato l’invio telematico del cartaceo) di conservare la documentazione sottoscritta in originale, sia, infine, quando individuano la possibilità per il contribuente di pagare le imposte con F24 solo in caso di presentazione della dichiarazione allo sportello.
Il pagamento con F24 e l’invio telematico: la “mission impossibile” del nuovo Modello.
Vi è di più. Proprio le modalità di pagamento delle imposte auto liquidate previste dalla normativa rendono evidente la possibilità di presentazione cartacea: nonostante infatti sia prevista la possibilità di pagare con F24, qualora il dichiarante opti per questa scelta, non indicando l’Iban per l’addebito delle imposte dovute in autoliquidazione, gli sarà inibito l’invio telematico. E allora delle due l’una, o si toglie la modalità di pagamento alternativa con F24 oppure l’unica scelta che rimane in detti casi sarà la consegna cartacea allo sportello
Titoli di Stato ed equiparati e conseguenze del loro inserimento nel Nuovo Modello
I titoli di stato e i titoli equiparati sono stati oggetto, nel Nuovo Modello, sono stati oggetto di numerosi interventi.
Partiamo dal principio.
In vigenza di vecchio modello 4 una delle domande più sentite dai professionisti che lavoravano nel campo delle successioni riguardava proprio la necessità di inserirli in successione.
Una prima tesi, partendo dal presupposto che essi erano esclusi dall’attivo ereditario, propendeva per il no, chiedendo a Banca o Posta di rilasciare i titoli dietro presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio; una seconda tesi, invece, più cautelativa, sosteneva l’utilità di inserirli in successione, valorizzati a zero così che non influissero in alcun modo sull’imposizione fiscale, per facilitare le procedure di sblocco da parte degli istituti bancari e di Poste Italiane.
Con l’avvento della prima versione del nuovo Modello il legislatore, pensando di risolvere uno dei dubbi più diffusi, ha inserito nel modello i titoli esenti (tra cui annoveriamo, tra gli altri BOT, CCT, BPT, Buoni Postali e tutti gli altri equiparati) definendoli “Titoli esclusi dall’attivo ereditario ma che devono essere inseriti in successione”. Era dunque previsto che essi venissero inseriti in successione ma con un codice loro dedicato (il codice 3 del quadro EO) e segnati come esenti. Oltre ad essere segnati con valore esente, peraltro, essi, poiché esclusi dall’attivo ereditario, non andavano nemmeno a fare cumulo nell’imponibile dell’imposta successoria, ricapitolato nel quadro EE.
Seppur questa soluzione fosse già la più corretta (i titoli venivano inseriti per completezza di informazioni e per semplificare l’iter di liquidazione con l’istituto di credito di riferimento, ma venivano indicati come esenti ed erano esclusi dall’attivo ereditario) l’Agenzia delle Entrate, con l’ultima versione approvata di modello e istruzioni (in vigore da marzo/maggio 2019) ha completamente cambiato strada.
Attualmente nelle istruzioni viene specificato che l’inserimento dei titoli esenti è facoltativo e ha effetti solo nei rapporti tra le parti e l’ente emittente (Istituti bancari o Poste Italiane) ma, in caso di inserimento, essi sono definiti “titoli compresi nell’attivo ereditario ed esenti da imposta” e vanno a fere cumulo, come tutti gli altri beni e valori, nell’asse ereditario del Quadro EE, pur rimanendo esenti da imposta.
Ora, al momento non è possibile capire fino in fondo le implicazioni di questa scelta (peraltro non radicata in alcuna norma di legge ma arbitrariamente presa dall’Agenzia delle Entrate) anxhe se qualche dubbio è lecito averlo. Dire che un bene è escluso dall’attivo ereditario è diverso da dire che esso è esente da imposta ma fa parte dell’attivo ereditario. Questa modifica dunque potrebbe portare a conseguenze sulla tassazione finale. Al momento non possiamo far altro che aspettare gli sviluppi.
Certo è che, se la Banca o la Posta di riferimento sblocca i titoli senza pretenderne l’inserimento in dichiarazione, si può valutare di non indicarli laddove il loro valore andasse ad alzare la base imponibile oltre le soglie di franchigia previste. In tal caso resterà qualche problema in più (risolvibile comunque con la tracciabilità di questi titoli) in relazione alla dimostrazione della provenienza delle somme agli eredi in casi di accertamento fiscale a carico di questi ultimi.
Le ricevute telematiche nel Nuovo Modello
Continuano, in questi primi mesi di utilizzazione obbligatoria del nuovo modello di dichiarazione di successione, i dubbi applicativi e le perplessità dei professionisti in relazione ad alcune delle funzioni principali di questa svolta telematica del Nuovo modello.
Tra le novità più travagliate del nuovo modello troviamo, senza dubbio, le ricevute telematiche ovvero il sistema studiato dalla Agenzia per certificare il corretto completamento di deposito e verifica della pratica. Leggendo le Istruzioni di compilazione, infatti, ci si aspetta di ricevere ben cinque ricevute con funzioni e scopi diversi. La realtà è invece parzialmente diversa.
Il primo mistero riguarda la prima ricevuta che dovrebbe attestare l’avvenuto invio della pratica. Essa, seppur espressamente indicata nelle istruzioni, di fatto, non esiste ed è sostituita dalla indicazione, nell’area riservata di Entratel, dell’avvenuto ricevimento del file.
Ben più importanti sono la seconda ricevuta, che attesta lo scarto o la presa in carico della pratica da parte della Agenzia, e la terza, che attesta l’avvenuto addebito delle imposte sull’Iban indicato.
Sulla seconda ricevuta le perplessità non riguardano tanto la sua ricezione, che avviene nell’area riservata Entratel entro un paio di giorni dall’invio della pratica, quanto la sua interpretazione. Nessun problema se la ricevuta è positiva e attesta la accettazione e protocollazione della successione: anzi, detto esito positivo ha anche una duplice ulteriore rilevanza: interrompe il termine annuale per il deposito della dichiarazione e può essere allegata (al posto della copia della dichiarazione che si utilizzava con il vecchio modello 4) per procedere alle Volture catastali (laddove non si opti per la voltura automatica). Qualche dubbio in più sulla ricevuta di scarto che rimane, per molti professionisti, di difficile interpretazione. Per tutti un consiglio: è necessario scaricare la ricevuta completa per trovare, nella seconda e terza pagina, le motivazioni dello scarto.
Anche sulla terza ricevuta, talvolta, i professionisti si scontrano con la mancata tempestività della stessa rispetto all’avvenuto addebito, anche se il ritardo della sue emissione, avendo già la conferma che l’addebito è andato a buon fine, non genera particolari preoccupazioni.
Discorso diverso per la quarta ricevuta che, in realtà, altro non è che la copia semplice della dichiarazione. Essa si trova non in Ricevute bensì in Preleva documenti e viene rilasciata dalla Agenzia una volta che l’ufficio ha controllato i contenuti della pratica e il suo rilascio avviene in media dopo 10/20 giorni dal deposito anche se si sentono voci contrastanti sui tempi che, talvolta, si abbreviano o dilatano sensibilmente.
E infine il mistero più grande: la ricevuta delle avvenute volture. La quinta ricevuta fa infatti disperare tutti: dovrebbe arrivare sia con esito positivo che negativo o parziale ma molto spesso non arriva per nulla. Anche qui la soluzione sta nel buon senso: se la ricevuta non arriva ma le volture sono andate a buon fine ci si può comunque ritenere soddisfatti; se non arriva ma le volture restano bloccate invece è bene rivolgersi all’Ufficio del Territorio competente.
E per concludere questo viaggio nel mondo delle ricevute telematiche merita un cenno la modalità di scrittura delle stesse scelta dalla Agenzia: esse infatti, scaricabili nell’area riservata di Entratel alla voce Ricevute, sono criptate e possono essere aperte solo tramite una complessa procedura di salvataggio e conversione del file nel desktop telematico. Una complessità operativa forse superflua.
La copia della dichiarazione, invece, è rilasciata in formato PDF non criptato. Anche qui, una differenza di trattamento difficilmente giustificabile.
Dubbi e risposte sul Nuovo Modello
Il Nuovo modello ingenera molti dubbi di compilazione. Di seguito si riportano alcune delle domande e dei dubbi più comuni con le relative risposte.
1) Se ho pagato i modelli f/24 prima del 1.1.2019 perché la successione scadeva il 6.1.2019, pertanto come faccio a presentare il modello telematico in quanto ho gia le tasse pagate?
Il problema è piuttosto comune. La soluzione più semplice è quella di procedere alla compilazione del modello senza indicare l’intermediario e farlo consegnare in forma stampata cartacea direttamente allo sportello dal dichiarante, con allegato il modello F24. Si potrebbe anche procedere all’invio indicando un IBAN errato e sapendo che l’addebito non andrà a buon fine per poi andare allo sportello e concordare il pagamento integrando all’F24 il ravvedimento operoso che solitamente chiedono in caso di mancato addebito delle imposte sul conto corrente, ma la prima metodologia è la più sicura.
2) All’Agenzia delle Entrate territorialmente competente mi hanno proibito di presentarla cartacea, come mai?
Purtroppo succede spesso: quando qualche professionista ha tentato di far presentare la dichiarazione cartacea direttamente al dichiarante si è sentito rispondere cosi.
Di seguito però si allegano i passaggi delle istruzioni che riportano espressamente tale possibilità, che non può essere quindi esclusa dalle singole Agenzie:
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
• direttamente dal dichiarante;
• dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
• dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Chi presenta il modello di successione deve conservare i seguenti documenti, oltre a quelli citati nel precedente paragrafo ‘QUALI DOCUMENTI OCCORRONO’:
1) la copia cartacea, sottoscritta, del modello trasmesso, oppure il file da conservare in maniera conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
2) gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in allegato alla dichiarazione (se non sottoscritte con firma digitale o non trasformate in copie informatiche di documenti analogici la cui conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale), unitamente alla copia dei documenti d’identità dei soggetti che le hanno sottoscritte;
3) la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l’avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
4) la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.
N.B. Se la presentazione della dichiarazione avviene tramite intermediario, questi deve aver cura di conservare l’originale della dichiarazione di successione trasmessa e firmata dal dichiarante, gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o legatari, nonché copia dei relativi documenti d’identità. Se la presentazione avviene tramite l’Ufficio territoriale competente, gli originali della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli altri beneficiari, nonché copia dei relativi documenti d’identità dovranno essere conservati dall’Ufficio.
Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:
1) Se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
2) Se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
3) Se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
3) In caso di dichiarazione sostitutiva solo per le imposte catastale e ipotecaria si sottraggono le differenze? le altre imposte si ripagano tutte? (bolli tributi volture ecc?)
La risposta è si. Si detraggono le ipocatastali già versate e comunque, se la sostitutiva è codice 1 (con nuove trascrizioni e volture), l’imposta dovrà essere almeno pari al minimo (200 euro ciascuna). Le altre imposte, fisse e collegate agli adempimenti di trascrizione e voltura si ripagano in quanto, avendo toccato gli immobili, è necessario procedere nuovamente a tutti gli adempimenti.
In caso di sostitutiva codice 2 (che non richiede nuove trascrizioni e volture) o 3 (per allegare documenti) non è necessario pagare nuovamente le imposte.
4) Successione testamentaria : il de cuius nomina suoi eredi il fratello per l’usufrutto generale e i due figli di quest’ultimo per la nuda proprietà; come si inserisce la distinzione? prima si faceva nelle note
Nel nuovo modello la distinzione verrà evidenziata in devoluzione dove, in corrispondenza al singolo erede, cespite per cespite, si indicano quote ricevute e tipologia di diritto ricevuto.
In DE.A.S. dovrà indicare nel frontespizio che la successione è testamentaria e poi quando si inseriscono i cespiti si dovrà indicare (direttamente nella schermata in cui mette i dati del cespite) “bene legato per testamento”. Successivamente tramite la funzione “assegnazione manuale delle quote” si potranno indicare quote e diritto trasferito. Nel caso specifico, in corrispondenza al fratello si indicherà il diritto di usufrutto al 100% (1/1) e ai nipoti il diritto di proprietà ½ ciascuno.
5) per i fondi comuni di investimento con solo una parte composti da quota esente come si fà?
Le istruzioni precisano che in caso di fondi con una quota imponibile ed una esente essi vanno riportati nel modello due volte indicando in una la parte imponibile e nell’altra la parte esente.
DE.A.S peraltro, duplica automaticamente il cespite ripartendo la parte imponibile e la parte esente in base ai dati caricati nella finestra che per i fondi comuni si apre in corrispondenza del valore.
6) l’unica erede, disabile al 100% ha diritto a delle agevolazioni in merito ai pagamenti?
Si, esiste una importante agevolazione prevista dal testo unico che ha portato la soglia di franchigia (sotto cui non si paga imposta di successione), per gli eredi portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, ad 1.5 milioni di Euro, a prescindere dal rapporto di parentela che lo lega al de cuius.
Le istruzioni precisano che si deve indicare la disabilità nella apposita casella del quadro EA secondo le seguenti specifiche: “Barrare la casella se la persona ha una disabilità riconosciuta grave in base all’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992. La gravità della disabilità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento della disabilità di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando il relativo rigo del Quadro EH (o allegandola tramite il quadro EG se non riguarda il dichiarante), avendo cura di indicare gli estremi del verbale”
7) Si possono dichiarare beni che il de cuius aveva eventualmente all’estero?
La questione non è tanto se si possano indicare quanto piuttosto se si debbano indicare i beni esteri.
La risposta è: se il de cuius al momento della morte era residente in Italia andranno in successione sia i suoi beni presenti sul territorio nazionale che quelli presenti all’estero (case, conti correnti, aziende etc…); se il de cuius era residente all’estero andranno in successione in Italia solo i beni presenti sul territorio nazionale.
8) Posso inserire il diritto di abitazione se il coniuge superstite è già proprietario per 1/2 della stessa unità?
La risposta è si: il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite sulla casa coniugale, a patto che questa fosse tutta di proprietà del de cuius o in comproprietà/comunione con il coniuge. Non si genera il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite se l’immobile, prima dell’apertura della successione, era già di proprietà, anche solo per minima quota, di altri soggetti.
Qualora poi il coniuge abbia i requisiti richiesti dalla normativa, su detto diritto di abitazione potrà anche chiedere la agevolazione prima casa che, nel caso, si estenderà all’intero immobile.
Anno 2019 – la dichiarazione di successione telematica al via definitivo
Ormai superati i festeggiamenti per il 2019, affrontiamo questo nuovo anno che porta con sé, definitivamente e con qualche timore da parte dei professionisti coinvolti, l’invio telematico della pratica di dichiarazione di successione.
Archiviata infatti la fine dell’anno senza colpi di scena dell’ultima ora, di fronte al silenzio della Agenzia delle Entrate, non ci resta che dare per pensionato (salvo alcune piccole eccezioni) il vecchio Modello 4 e affrontare definitivamente la svolta epocale promossa con il Nuovo Modello Unico.
Dal 1 gennaio 2019 dunque ogni pratica successoria riguardante successioni apertesi dal 3.10.2006 in poi (salvo che non si tratti di modificative, integrative e sostitutive di successioni già presentate), dovrà essere redatta sul nuovo modello e il file generato dovrà essere verificato tramite software di controllo (dentro il desktop telematico o, per chi utilizza DE.A.S direttamente dal software)e, successivamente, autenticato ed inviato all’Agenzia.
La prima questione da affrontare, per il professionista, è la predisposizione del suo ambiente di lavoro per poter agire da intermediario e procedere all’invio telematico del Nuovo Modello. Innanzi tutto è necessario iscriversi (per chi non lo ha già fatto) a Entratel. L’operazione, piuttosto semplice, può avvenire tramite pec o direttamente allo sportello. Completata l’iscrizione il professionista dovrà scaricare sul proprio computer il desktop telematico all’interno del quale acquisirà Entratel e il software per il controllo delle dichiarazioni di successione e dovrà completare l’iter di creazione del suo ambiente di sicurezza, necessario per l’invio telematico.
Superate queste prime complessità operative il professionista sarà pronto per lavorare.
Di fronte ad una nuova pratica quindi l’intermediario dovrà acquisire i dati forniti dal dichiarante ed inserirli nei singoli quadri della dichiarazione di successione (che deve essere compilata direttamente su supporto software), ricordandosi di inserire agevolazioni e riduzioni, con gli specifici codici dati dall’Agenzia, in corrispondenza al cespite di riferimento nella stringa devoluzione con la attribuzione delle quote ai singoli eredi chiamati.
Dovrà poi, pena il rigetto della pratica, indicare l’Iban (dell’intermediario stesso o del dichiarante) su cui dovranno essere addebitate le imposte dovute in autoliquidazione.
Completata la compilazione dei quadri del nuovo modello, infine, l’intermediario dovrà verificare la pratica tramite il software di controllo presente nel desktop telematico e, una volta validato il file dovrà procedere alla autenticazione ed all’invio dello stesso tramite la solita piattaforma.
Nuovo modello telematico: fine anno, tempo di bilanci
Come sempre, con l’avvicinarsi di fine anno, è tempo di bilanci.
E, a maggior ragione, è il momento di fare un primo approfondito bilancio sugli aspetti positivi e negativi del nuovo modello telematico mentre ci avviciniamo al famigerato momento in cui, salvo interventi dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia, andrà in pensione il vecchio Modello 4 e le pratiche successorie potranno essere compilate e trasmesse solo con il modello telematico.
In questi quasi due anni di vita del nuovo modello esso è stato modificato più e più volte e, sicuramente, subirà ancora interventi rettificativi da parte della Agenzia per renderlo idoneo a gestire qualunque tipo di dichiarazione successoria, superando i blocchi e i limiti che, ad oggi, ancora si riscontrano.
Nel frattempo i professionisti si sono mostrati restii a lasciare la vecchia strada per la nuova e molti non hanno nemmeno effettuato l’Iscrizione ad Entratel né completato l’iter di predisposizione del proprio ambiente di lavoro, così da essere pronti, se non prima almeno da gennaio 2019, all’invio telematico.
Le note positive della riforma telematica
In questa situazione di incertezza comunque vi sono alcuni capisaldi che ci permettono di guardare al futuro con un certo ottimismo:
– innanzi tutto il nuovo modello, essendo di compilazione blindata (per cui per ogni quadro e campo sono le istruzioni ad indicare quali codici utilizzare per le informazioni che occorre fornire all’Agenzia), dovrebbe ridurre la possibilità di errore da parte di chi lo redige, grazie anche al controllo finale con l’eventuale rigetto del file;
– l’invio telematico, poi, facilita il lavoro del contribuente o del professionista che, cliccando alcuni tasti sulla tastiera può completare l’invio della pratica, i conseguenti addebiti di imposta e la volturazione degli immobili ivi inseriti, risparmiando inutili code negli uffici;
– la previsione, infine, della stringa Devoluzione in cui riportare, cespite per cespite, la necessaria attribuzione in quota ai singoli eredi/legatari, permette già di predefinire, al momento dell’invio, le singole quote di eredità su cui l’Agenzia liquiderà l’imposta di successione, se dovuta.
I problemi ancora da risolvere
Se gli aspetti toccati si possono a buon diritto reputare positivi miglioramenti del nuovo modello rispetto al Modello 4 cartaceo, che resta tuttavia in vigore per eventuali modifiche a dichiarazioni presentate precedentemente utilizzando detto modello, è altrettanto vero che ci sono ancora diversi importanti problemi che dovranno essere affrontati e superati, soprattutto togliendo il “paracadute” che oggi offre l’alternatività con il Modello 4.
Si pensi ad esempio all’impossibilità di procedere all’invio telematico se il contribuente sceglie di pagare le imposte, come in effetti è sua facoltà, con F24 invece che con addebito diretto; alla necessità di chiedere le copie conformi aggiuntive oltre alla prima andando esclusivamente ad uno degli sportelli presso l’Agenzia delle Entrate; alla impossibilità di gestire certi casi particolari ad oggi non previsti dalle specifiche tecniche ministeriali.
Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi normativi e prepararsi, senza più indugio, ad utilizzare il nuovo modello telematico, presto unica scelta possibile per il professionista.
Successioni telematiche: le ultime novità dell’Agenzia
Il 24 maggio 2018, a due mesi dall’uscita della terza versione del Nuovo Modello e delle sue istruzioni (pubblicate a dicembre e a sua volta modificate pochi giorni prima dell’entrata in vigore del modello, avvenuta lo scorso 15 marzo), l’Agenzia delle Entrate, continuando la stancante rincorsa alla versione definitiva del nuovo modello telematico ha pubblicato un nuovo aggiornamento alle istruzioni, al fine di eliminare refusi ed errori riscontrati in questi mesi.