Come ogni anno nel mese di dicembre il Ministero Ecofin ha pubblicato il Decreto Ministeriale con cui è stato modificato il saggio di interesse legale per il 2018.
Il provvedimento ha fissato, per l’intero 2018, la misura del saggio al 0,3% (alzandolo dall’attuale 0,1% fissato per il 2017).
Molti sono gli aspetti, anche fiscali, condizionati da detta misura: tra i molti si ricorda il meccanismo di calcolo del valore dell’usufrutto nelle successioni ed il calcolo della riduzione nel caso di pagamento pluriennale dell’imposta di registro nelle locazioni.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo delle imposte di successione, si ricorda come la base imponibile degli immobili, in riferimento al valore dell’usufrutto ( e, conseguentemente, della nuda proprietà), ai sensi degli artt14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), si ottiene proprio moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale) e moltiplicando poi il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 (ma modificata in realtà ogni anno con decreto Ministeriale) in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.
Di seguito il testo integrale del provvedimento:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DECRETO 13 dicembre 2017
Modifica del saggio di interesse legale. (17A08458)
(GU Serie Generale n.292 del 15-12-2017)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2017