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Corte di Cassazione, sezioni Unite n.18725/2017 – la donazione diretta senza atto notarile non diventa automaticamente indiretta bensì è configurabile come nulla.

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“È una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l’operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico”.

In tal senso le Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.

La sentenza, che ha già ottenuto le ribalte della cronaca per la sua importanza,  distingue in modo netto tra la donazione «diretta», per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e la donazione «indiretta», con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario con altre tipologie di atto e senza la necessità di specifiche formalità (se non quelle eventualmente richiesta dal differente atto utilizzato).

Tale discrimine è fondamentale in caso di successione perché se una donazione effettuata senza atto pubblico viene considerata indiretta allora essa è valida e produce i suoi effetti, se viene considerata nulla invece le conseguenze anche per il donatario saranno ben diverse.

La più importante conseguenza di una donazione nulla è che se il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario in quanto essendo la donazione nulla il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e i suoi eredi hanno il diritto di pretenderne la restituzione.

In fase di successione dunque è importante distinguere quali sono le donazioni informali (senza atto pubblico) riconoscibili come indirette e quindi valide (seppur eventualmente riducibili se eccedenti la quota disponibile ) e le donazioni informali da dichiarare nulle per mancanza dei requisiti formali e quindi recuperabili alla successione.

Le Sezioni unite chiariscono che la donazione è “diretta” quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro», è il caso del bonifico bancario, della consegna brevi manu di un titolo al portatore , della emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario.

Al contrario la donazione si può considerare indiretta, dice la sentenza, con il contratto a favore di terzo (ad esempio versamento di una somma su un conto cointestato), con il pagamento di un debito altrui (es. il genitore che paga il mutuo del figlio); con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (es. il genitore che paga il prezzo dell’appartamento che viene intestato al figlio); con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (vendita mista a donazione); con la rinuncia a un credito a favore del debitore.

di seguito il testo integrale della sentenza: 18725


1 commento

  1. Avatar di Alessandro Zambelli Alessandro Zambelli ha detto:

    qui si parla di donazione ad un estraneo alla comunità dei coeredi.
    Vorrei sapere se invece è possibile vendere quote della proprietà di un bene ereditato assieme ad altri coeredi ad uno dei coeredi .

    Grazie

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