Una importante novità in materia di diritto di famiglia riguarda il recente decreto del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2016 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 gennaio 2017 che rende operativo, per i primi due anni in via sperimentale il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, dedicato ai coniugi separati che non ricevendo il mantenimento stabilito in separazione versino anche in stato di bisogno e convivano con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave.
Il fondo ha una plafond di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Per accedervi il richiedente in possesso dei requisiti deve presentare istanza, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza, contenente:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
È necessario altresì allegare:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile
La procedura è senza dubbio semplice e interessante il risultato a fronte di difficoltà nella riscossione del mantenimento laddove il coniuge sia nullatenente… certo alcuni dubbi li solleva il fatto che il ricorrente deve prima aver avviato una serie di procedure esecutive che a volte hanno un costo rilevante o il fatto che se il coniuge inadempiente non avesse un reddito corrente ma avesse una casa di proprietà, il coniuge non può accedere al fondo, dovendo al contrario avviare il costoso pignoramento immobiliare.
Altro dubbio invece riguarda il richiedente: a quanto sembra la procedura è aperta al solo coniuge separato e non al divorziato nelle medesime condizioni.
Di seguito il testo in Gazzetta Ufficiale