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Cassazione Civile 3110/2016 – esenzione imposta di registro per trasferimenti in fase di separazione dei coniugi

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Con la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3110 la Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, è intervenuta in merito alla estensione della applicabilità dell’esenzione da imposta di registro, ai sensi della agevolazione ex art. 19 della L. n. 74/1987, all’atto di trasferimento di quota d’immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi.

La questione, giunta al terzo grado di giudizio, nasceva dall’annosa distinzione, all’interno delle pattuizioni stabilite in una separazione consensuale, tra quegli accordi considerati contenuto necessario della separazione e quelli invece che trovino semplicemente l’occasione per la loro stipula nella separazione stessa.

L’interpretazione giurisprudenziale, consolidatasi anche con Cassazione civile n.15231/2001 aveva infatti recepito, quanto alle conseguenze che se ne assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione, che risale ad autorevole, per quanto ormai remoto indirizzo dottrinale, tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti.

Nel secondo andavano invece ricompresi i patti che trovino solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.

La sentenza citata peraltro interveniva anche a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 che dichiarava, con una sentenza costitutiva, l’incostituzionalità dall’art. 19 della L. n. 74/1987, “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

La giurisprudenza, nonostante detta estensione, la limitava comunque a tutti gli atti considerati essenziali e non anche a quelli occasionali.

Detta distinzione, poi ribadita anche nella più recente giurisprudenza della I sezione civile della Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n. 16909; Cass. 22 novembre 2007, n.24321), era dunque sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156 ultimo comma c.c. e 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art. 1372 c.c.

Recentemente però essendo intervenute varie modiche anche normative al procedimento di separazione personale dei coniugi, detta interpretazione è da ritenersi superata.

Ed è questa la conclusione a cui giunge la cassazione: l’esenzione di cui all’art.19 della L.74/87 va intesa, anche rileggendo la suddetta sentenza di corte costituzionale che estendeva la applicazione a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi”, come riferita a tutti gli accordi assunti in fase di separazione, sia quelli essenziali che quelli occasionali (cioè generati dall’occasione della separazione ma di natura meramente patrimoniale).

di seguito la sentenza integrale

3110-pdf


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