Home » Posts tagged 'nuovo modello dichiarazione di successione'
Tag Archives: nuovo modello dichiarazione di successione
Aggiornamento del 21 ottobre 2019 – lo stato dell’arte.
Già in precedenza si è affrontata la questione delle modifiche introdotte dal provvedimento della Agenzia delle Entrate del 21.10.2019 al nuovo modello di dichiarazione di successione, alle istruzioni per la sua compilazione e alle specifiche tecniche, sia dei software di compilazione che del software di controllo della Agenzia, aggiornamento necessario per risolvere alcuni bugs e blocchi che non permettevano l’invio telematico di pratiche successorie in realtà corrette.
Da un lato è giunto subito un plauso all’amministrazione finanziaria da parte della comunità di operatori e professionisti che si trovano, da tre anni a questa parte, a lottare contro i bugs del modello telematico (dovuti alla complessità della materia e alla incidenza importante di questa riforma); dall’altro lato però si sono subito riscontrate altre nuove incongruenze, create con quello stesso provvedimento che tendeva a risolvere quelle fino ad allora rilevate.
I minimi di imposta: problema creato e risolto
Nell’intervenire sulle specifiche tecniche del modello con il provvedimento del 21.10.19, l’Agenzia aveva stabilito che la quota di imposta ipotecaria e catastale da calcolare in misura proporzionale avrebbe dovuto essere arrotondata al minimo (ovvero € 200,00 ciascuna) anche in caso di presenza di imposta fissa magari su un immobile “prima casa” o altro immobile agevolato in uno degli altri righi di calcolo dedicati alle stesse imposte.
Ne conseguiva che in una successione con un immobile soggetto a imposta proporzionale e uno a imposta fissa il minimo di imposta sarebbe stato sempre 800 euro (400 per ipotecaria e 400 per catastale, a prescindere dall’effettivo valore calcolato proporzionalmente che invece potrebbe essere di gran lunga inferiore), con un aggravio di imposta duro da digerire per i contribuenti, soprattutto in assenza di alcun provvedimento fiscale di modifica e anzi essendo stato effettuato scavalcando i provvedimenti e le circolari attualmente in vigore, non da ultima la Circolare Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2001, n. 44/E.
Per risolvere il problema il 14 novembre u.s. è uscita una nuova modifica al modulo di controllo (versione 2.0.1. in sostituzione della 2.0.0 del 21 ottobre) che eliminava il bug.
Il nuovo intervento del 14 novembre u.s.
Con il provvedimento teso a risolvere il problema sui minimi di cui si è detto, si è introdotto purtroppo un nuovo errore, questa volta a favore del contribuente.
L’anomalia riguarda l’inserimento dei terreni non edificabili.
• Con il modello 2.0.0.si era chiarito che essi, qualora di valore inferiore ai minimi di imposta, dovessero essere indicati a valore fiscale (con una ripartizione 2/3 e 1/3);
• Con il modello 2.0.1. invece si è impostato un errore che fa si che nelle successioni con solo terreni non edificabili, a prescindere dal loro valore, viene sempre applicato il minimo di imposta.
Quindi o valore fiscale o imposte 200 e 200, anche per terreni di valore importante .
Anche questo problema è stato successivamente risolto dalla Agenzia per chi utilizza il modulo di controllo esterno al desktop telematico)
La soluzione degli ulteriori bugs/errori
In seguito si approfondiranno le ulteriori novità e correzioni introdotte con il provvedimento del 21.10: ad oggi è bene comunque ricordare che il nuovo modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche del software di compilazione, nonchè il software d controllo sono un continuo work in progress, essendo necessari continui interventi della Agenzia sia per risolvere i problemi man mano riscontrati, sia per inserire nuovi passaggi richiesti dall’evoluzione della materia fiscale.
Ne consegue che ogni volta che il professionista si accinge a redigere una dichiarazione di successione deve, prima ancora di avviare la pratica, verificare di avere in mano gli strumenti aggiornati, a partire proprio dalle istruzioni di compilazione del modello, per procedere.
Provvedimento AE 21 ottobre 2019 – nuovo modello di dichiarazione e nuove istruzioni
Un po’ a sorpresa dopo anni di rinvii e attese è uscito, in data 21 ottobre u.s., il provvedimento della Agenzia delle Entrate che modifica il nuovo modello di dichiarazione di successione, le istruzioni per la sua compilazione e le specifiche tecniche sia dei software di compilazione che del software di controllo della Agenzia, “colpevole” in questi mesi di alcuni bugs e blocchi che non permettevano l’invio telematico di pratiche successorie in realtà corrette.
Premesso che il modello non è cambiato nella sua struttura e nelle sue principali regole compilatorie, comunque numerose sono le novità introdotte per risolvere le varie problematiche riscontrate.
Tra le novità di maggior impatto per il contribuente è stata prevista la necessità di provvedere al classa mento dei fabbricati prima di accedere all’invio telematico e, in particolare, a mente dei contenuti delle Nuove Istruzioni “Se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell’asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto e privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell’immobile), occorre aggiornarne i dati catastali prima di presentare la dichiarazione, proponendo la richiesta di classamento (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l’ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione ricadono tali beni. A seguito dell’avvenuta attribuzione dei dati dell’immobile, la dichiarazione potrà essere inviata telematicamente.”
Non solo. Si riscontra anche la neointrodotta necessità di allegare il documento di identità del dichiarante, fino ad oggi non richiesto o, quantomeno, non obbligatorio.
La novità però che fa maggiormente scalpore, anche perché va a modificare il calcolo delle imposte senza che sia stato pubblicato alcun provvedimento o almeno alcuna circolare in merito è la modifica alle modalità di arrotondamento delle imposte ipocatastali.
Nell’intervenire sulle specifiche tecniche del modello infatti l’Agenzia ha stabilito che la quota di imposta ipotecaria e catastale da calcolare in misura proporzionale dovrà essere arrotondata al minimo anche in caso di presenza di imposta fissa magari su un immobile prima casa o altro immobile agevolato. Ne consegue che in una successione con un immobile soggetto a imposta proporzionale e uno a imposta fissa il minimo di imposta sarà sempre 800 euro (400 per ipotecaria e 400 per catastale, a prescindere dall’effettivo valore calcolato proporzionalmente).
Un aggravio di imposta duro da digerire per i contribuenti, soprattutto in assenza di alcun provvedimento fiscale di modifica.
Per consultare le nuove istruzioni di seguito il link alla pagina della Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-10-2019-pubblicato-il-21-10-2019
Le ricevute telematiche nel Nuovo Modello
Continuano, in questi primi mesi di utilizzazione obbligatoria del nuovo modello di dichiarazione di successione, i dubbi applicativi e le perplessità dei professionisti in relazione ad alcune delle funzioni principali di questa svolta telematica del Nuovo modello.
Tra le novità più travagliate del nuovo modello troviamo, senza dubbio, le ricevute telematiche ovvero il sistema studiato dalla Agenzia per certificare il corretto completamento di deposito e verifica della pratica. Leggendo le Istruzioni di compilazione, infatti, ci si aspetta di ricevere ben cinque ricevute con funzioni e scopi diversi. La realtà è invece parzialmente diversa.
Il primo mistero riguarda la prima ricevuta che dovrebbe attestare l’avvenuto invio della pratica. Essa, seppur espressamente indicata nelle istruzioni, di fatto, non esiste ed è sostituita dalla indicazione, nell’area riservata di Entratel, dell’avvenuto ricevimento del file.
Ben più importanti sono la seconda ricevuta, che attesta lo scarto o la presa in carico della pratica da parte della Agenzia, e la terza, che attesta l’avvenuto addebito delle imposte sull’Iban indicato.
Sulla seconda ricevuta le perplessità non riguardano tanto la sua ricezione, che avviene nell’area riservata Entratel entro un paio di giorni dall’invio della pratica, quanto la sua interpretazione. Nessun problema se la ricevuta è positiva e attesta la accettazione e protocollazione della successione: anzi, detto esito positivo ha anche una duplice ulteriore rilevanza: interrompe il termine annuale per il deposito della dichiarazione e può essere allegata (al posto della copia della dichiarazione che si utilizzava con il vecchio modello 4) per procedere alle Volture catastali (laddove non si opti per la voltura automatica). Qualche dubbio in più sulla ricevuta di scarto che rimane, per molti professionisti, di difficile interpretazione. Per tutti un consiglio: è necessario scaricare la ricevuta completa per trovare, nella seconda e terza pagina, le motivazioni dello scarto.
Anche sulla terza ricevuta, talvolta, i professionisti si scontrano con la mancata tempestività della stessa rispetto all’avvenuto addebito, anche se il ritardo della sue emissione, avendo già la conferma che l’addebito è andato a buon fine, non genera particolari preoccupazioni.
Discorso diverso per la quarta ricevuta che, in realtà, altro non è che la copia semplice della dichiarazione. Essa si trova non in Ricevute bensì in Preleva documenti e viene rilasciata dalla Agenzia una volta che l’ufficio ha controllato i contenuti della pratica e il suo rilascio avviene in media dopo 10/20 giorni dal deposito anche se si sentono voci contrastanti sui tempi che, talvolta, si abbreviano o dilatano sensibilmente.
E infine il mistero più grande: la ricevuta delle avvenute volture. La quinta ricevuta fa infatti disperare tutti: dovrebbe arrivare sia con esito positivo che negativo o parziale ma molto spesso non arriva per nulla. Anche qui la soluzione sta nel buon senso: se la ricevuta non arriva ma le volture sono andate a buon fine ci si può comunque ritenere soddisfatti; se non arriva ma le volture restano bloccate invece è bene rivolgersi all’Ufficio del Territorio competente.
E per concludere questo viaggio nel mondo delle ricevute telematiche merita un cenno la modalità di scrittura delle stesse scelta dalla Agenzia: esse infatti, scaricabili nell’area riservata di Entratel alla voce Ricevute, sono criptate e possono essere aperte solo tramite una complessa procedura di salvataggio e conversione del file nel desktop telematico. Una complessità operativa forse superflua.
La copia della dichiarazione, invece, è rilasciata in formato PDF non criptato. Anche qui, una differenza di trattamento difficilmente giustificabile.
Nuovo modello telematico: fine anno, tempo di bilanci
Come sempre, con l’avvicinarsi di fine anno, è tempo di bilanci.
E, a maggior ragione, è il momento di fare un primo approfondito bilancio sugli aspetti positivi e negativi del nuovo modello telematico mentre ci avviciniamo al famigerato momento in cui, salvo interventi dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia, andrà in pensione il vecchio Modello 4 e le pratiche successorie potranno essere compilate e trasmesse solo con il modello telematico.
In questi quasi due anni di vita del nuovo modello esso è stato modificato più e più volte e, sicuramente, subirà ancora interventi rettificativi da parte della Agenzia per renderlo idoneo a gestire qualunque tipo di dichiarazione successoria, superando i blocchi e i limiti che, ad oggi, ancora si riscontrano.
Nel frattempo i professionisti si sono mostrati restii a lasciare la vecchia strada per la nuova e molti non hanno nemmeno effettuato l’Iscrizione ad Entratel né completato l’iter di predisposizione del proprio ambiente di lavoro, così da essere pronti, se non prima almeno da gennaio 2019, all’invio telematico.
Le note positive della riforma telematica
In questa situazione di incertezza comunque vi sono alcuni capisaldi che ci permettono di guardare al futuro con un certo ottimismo:
– innanzi tutto il nuovo modello, essendo di compilazione blindata (per cui per ogni quadro e campo sono le istruzioni ad indicare quali codici utilizzare per le informazioni che occorre fornire all’Agenzia), dovrebbe ridurre la possibilità di errore da parte di chi lo redige, grazie anche al controllo finale con l’eventuale rigetto del file;
– l’invio telematico, poi, facilita il lavoro del contribuente o del professionista che, cliccando alcuni tasti sulla tastiera può completare l’invio della pratica, i conseguenti addebiti di imposta e la volturazione degli immobili ivi inseriti, risparmiando inutili code negli uffici;
– la previsione, infine, della stringa Devoluzione in cui riportare, cespite per cespite, la necessaria attribuzione in quota ai singoli eredi/legatari, permette già di predefinire, al momento dell’invio, le singole quote di eredità su cui l’Agenzia liquiderà l’imposta di successione, se dovuta.
I problemi ancora da risolvere
Se gli aspetti toccati si possono a buon diritto reputare positivi miglioramenti del nuovo modello rispetto al Modello 4 cartaceo, che resta tuttavia in vigore per eventuali modifiche a dichiarazioni presentate precedentemente utilizzando detto modello, è altrettanto vero che ci sono ancora diversi importanti problemi che dovranno essere affrontati e superati, soprattutto togliendo il “paracadute” che oggi offre l’alternatività con il Modello 4.
Si pensi ad esempio all’impossibilità di procedere all’invio telematico se il contribuente sceglie di pagare le imposte, come in effetti è sua facoltà, con F24 invece che con addebito diretto; alla necessità di chiedere le copie conformi aggiuntive oltre alla prima andando esclusivamente ad uno degli sportelli presso l’Agenzia delle Entrate; alla impossibilità di gestire certi casi particolari ad oggi non previsti dalle specifiche tecniche ministeriali.
Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi normativi e prepararsi, senza più indugio, ad utilizzare il nuovo modello telematico, presto unica scelta possibile per il professionista.
Attestazione di avvenuta presentazione telematica
Tra le novità introdotte all’interno dell’ultima versione delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Nuovo modello di dichiarazione di successione telematica, la più impattante è sicuramente la possibilità, fino al 14 marzo 2018 esclusa, di chiedere telematicamente anche il rilascio della famigerata copia conforme o, per usare i termini usati dall’Agenzia, la attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura catastale
Pubblicato il 27/12/2016 il provvedimento direttoriale di “ Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica” con allegati il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura in formato telematico e le istruzioni per compilazione e invio.
(altro…)