
Un solo fabbricato irregolare basta per congelare l’intero patrimonio familiare: nella divisione ereditaria l’immobile abusivo fa saltare l’intero accordo. La procedura corretta per evitare il blocco totale.
di Pierpaolo Molinengo
La gestione dell’asse ereditario in presenza di difformità urbanistiche rappresenta da sempre uno dei terreni più scivolosi nel panorama immobiliare e professionale italiano. Un recente e fondamentale chiarimento è giunto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21743 del 25 giugno 2026. Con questa pronuncia, la Seconda Sezione Civile ha ribadito un principio inderogabile: la divisione ereditaria di un immobile abusivo è radicalmente nulla.
Per i tecnici del settore – geometri, architetti, ingegneri e periti commerciali – questa decisione impone un’attenzione ancora più rigorosa in fase di due diligence e redazione delle perizie di stima. In questo approfondimento analizziamo la vicenda processuale, il quadro normativo di riferimento, le differenze tra successione e scioglimento della comunione e le soluzioni operative per sbloccare la pratica.
Il caso giudiziario analizzato dalla Cassazione
La controversia nasce da un accordo di mediazione stipulato tra coeredi, finalizzato alla divisione del patrimonio ereditario in lotti con la previsione di conguagli in denaro. Una delle parti aveva citato in giudizio i coeredi ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere l’esecuzione in forma specifica del trasferimento degli immobili e l’incasso della somma dovuta.
In fase di appello, le parti assegnatarie di uno dei lotti evidenziavano la presenza di fabbricati abusivi sul terreno oggetto di divisione, chiedendo la rideterminazione dei conguagli. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano rigettato le doglianze, sostenendo due tesi errate:
- che l’accordo divisorio avesse ad oggetto esclusivamente i terreni e non i fabbricati soprastanti;
- che la divisione ereditaria con immobile abusivo fosse esente dalle sanzioni di nullità urbanistica in quanto derivante da una successione mortis causa.
La Corte di Cassazione ha spazzato via queste interpretazioni. I giudici di legittimità hanno ricordato che il principio dell’accessione (art. 934 c.c.) non permette di scindere il terreno dal fabbricato su di esso edificato: la presenza di un edificio irregolare rende l’intero lotto soggetto alle sanzioni edilizie. Ma, soprattutto, la Corte ha tracciato un confine netto tra il momento della successione e quello della divisione.
Successione mortis causa vs divisione ereditaria: la distinzione cruciale
Per comprendere le implicazioni operative per il tecnico, occorre distinguere chiaramente la natura giuridica dei due momenti:
- la successione mortis causa (subentro ereditario): il semplice trasferimento del patrimonio dal defunto agli eredi avviene per legge ed è valido anche in presenza di difformità urbanistiche o abusi edilizi totali. L’accettazione dell’eredità non è soggetta alla nullità comminata dal Testo Unico Edilizia. Gli eredi diventano legittimi contitolari del bene abusivo;
- la divisione ereditaria (scioglimento della comunione): lo scioglimento della comunione ereditaria ha invece natura di atto tra vivi (inter vivos). Di conseguenza, la divisione ereditaria con immobile abusivo ricade pienamente sotto il raggio d’azione dell’art. 46 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dell’art. 40 della Legge 47/1985.
Se l’atto di divisione – sia esso contrattuale, giudiziale o derivante da mediazione – non riporta gli estremi del titolo abilitativo (o della domanda di condono corredata dai relativi versamenti), l’atto è nullo e inefficace.
Inoltre, il giudice non può pronunciare una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che determini il trasferimento dei beni o l’esecuzione dell’accordo divisorio, poiché la regolarità urbanistica costituisce una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Quadro normativo di riferimento per la divisione ereditaria dell’immobile abusivo
Il professionista tecnico chiamato a redigere una perizia per una divisione deve padroneggiare i riferimenti normativi che regolano la materia.
| Normativa | Ambito di applicazione | Conseguenze sull’atto divisorio |
| Art. 46 D.P.R. 380/2001 | Atti tra vivi relativi ad edifici costruiti dopo il 17 marzo 1985 | Nullità assoluta in assenza di citazione dei titoli edilizi |
| Art. 40 Legge 47/1985 | Atti relativi ad immobili edificati prima del 17 marzo 1985 | Nullità in assenza di menzione della licenza/concessione o condono |
| Art. 713 c.c. | Facoltà di chiedere la divisione ereditaria | Diritto di ciascun coerede di chiedere lo scioglimento della comunione |
| Art. 2932 c.c. | Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto | Inapplicabile se l’immobile da trasferire presenta abusi non sanati |
Soluzioni operative: come gestire una divisione ereditaria con immobile abusivo
Cosa deve fare il tecnico quando, durante le verifiche per conto degli eredi o del Tribunale (in qualità di CTU), rileva la presenza di difformità urbanistiche? Le strade percorribili sono tre.
La regolarizzazione preventiva (sanatoria edilizia)
La prima soluzione consiste nel sanare le difformità prima di sottoscrivere la divisione. Il tecnico dovrà:
- effettuare l’accesso agli atti ed eseguire il rilievo dello stato di fatto;
- verificare la sanabilità delle opere (sfruttando le tolleranze costruttive o le semplificazioni del D.L. 69/2024 – Decreto Salva Casa);
- presentare la pratica edilizia in sanatoria (CILA in sanatoria o Accertamento di Conformità);
- ottenuto il titolo ed allineata la mappa catastale, inserire le menzioni urbanistiche nell’atto di divisione notarile.
La divisione parziale dell’asse ereditario
Se l’immobile abusivo non è sanabile nel breve periodo o se i costi di regolarizzazione sono oggetto di controversia tra gli eredi, la Cassazione conferma l’ammissibilità della divisione parziale (ex art. 713 c.c.).
I coeredi possono procedere allo scioglimento della comunione limitatamente ai beni legali e urbanisticamente regolari (es. terreni agricoli, locali commerciali idonei, altri appartamenti privi di abusi). L’immobile abusivo viene temporaneamente stralciato e rimane in comunione indivisa tra tutti i coeredi, in attesa di un futuro ripristino o sanatoria.
La demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Nei casi di abusivismo totale o insanabile, l’unica via per procedere alla divisione del terreno o dell’area sedime è la preventiva demolizione delle opere illegittime e il ripristino dello stato assentito, ripristinando la conformità urbanistica del bene.
Il ruolo chiave del tecnico: l’Attestazione di Regolarità Edilizia (A.R.E.)
L’orientamento della Cassazione dimostra quanto sia rischioso avviare pratiche divisorie o accordi di mediazione senza una preventiva e approfondita diagnosi tecnico-legale. Il geometra, l’architetto o l’ingegnere non possono limitarsi alla sola dichiarazione di conformità catastale.
Per tutelare i clienti ed evitare l’invalidità degli atti, è fondamentale eseguire una preventiva Attestazione di Regolarità Edilizia (A.R.E.) o Relazione Tecnica Integrata. Questo documento permette di:
- ricostruire la legittimità urbanistica e la storia edilizia dell’immobile;
- individuare tempestivamente abusi primari o difformità ostative alla stipula;
- valutare la fattibilità tecnica ed economica per procedere con la preventiva sanatoria oppure per stralciare il bene tramite divisione parziale.
Un’accurata due diligence prima della firma evita contenziosi pluriennali tra i coeredi e garantisce la commerciabilità dei beni assegnati.
Considerazioni finali
La conferma della nullità della divisione ereditaria di un immobile abusivo sancita dalla Cassazione non deve essere vista come un blocco burocratico, ma come una garanzia di trasparenza per la circolazione dei beni e la tutela del patrimonio immobiliare.
Prima di presentare una dichiarazione di successione complessa o intraprendere lo scioglimento di una comunione, la verifica della regolarità edilizia rappresenta un passaggio obbligato. Il supporto di un professionista tecnico qualificato è la sola garanzia per trasformare un’eredità complessa in un patrimonio diviso in modo sicuro e conforme alla legge.
FAQ – Domande frequenti sulla divisione ereditaria di un immobile abusivo
Sì, senza alcun vincolo o rischio di nullità. La dichiarazione di successione ha una valenza prevalentemente fiscale e di pubblicità immobiliare; non rappresenta un atto di trasferimento a titolo derivativo inter vivos. Il subentro ereditario avviene per legge al momento dell’apertura della successione e trasferisce l’intero patrimonio del defunto (compresi gli eventuali abusi edilizi) agli eredi, che ne diventano comproprietari pro-quota. Pertanto, l’immobile irregolare deve essere inserito in dichiarazione di successione per il calcolo delle relative imposte, senza che ciò ne sani la posizione urbanistica o ne consenta l’immediata divisione.
L’accordo è radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto giuridico. Poiché lo scioglimento della comunione ereditaria è equiparato a tutti gli effetti a un atto negoziale tra vivi (inter vivos), esso ricade sotto le sanzioni di nullità previste dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 40 della Legge 47/1985. Qualora l’atto di divisione (rogito notarile, accordo di mediazione o sentenza giudiziale) non contenga la menzione degli estremi del titolo abilitativo o dell’istanza di condono con i relativi versamenti, l’intera divisione è nulla. Questa invalidità è assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
La divisione parziale (art. 713 c.c.) consente ai coeredi di non bloccare l’intero patrimonio familiare a causa di un singolo bene irregolare. In termini pratici, i condividenti possono stipulare un atto divisorio avente ad oggetto unicamente i beni urbanisticamente regolari (ad esempio terreni conformi, fabbricati dotati di agibilità/titoli o somme di denaro), assegnandoli in proprietà esclusiva e liquidando i relativi conguagli. L’immobile abusivo viene temporaneamente “stralciato” dall’atto e rimane in regime di comunione indivisa tra tutti i coeredi. Esso potrà essere oggetto di una successiva divisione soltanto quando verrà regolarizzato tramite sanatoria edilizia, oppure demolito per ripristinare la conformità del solo terreno residuo.

