Intestazione dei beni a nome altrui e donazione indiretta
di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino
Una delle ipotesi che avviene frequentemente nella prassi è l’acquisto di un immobile con denaro altrui (si pensi al caso del figlio che acquista la casa con denaro dei genitori).
In tale caso, si configura una donazione indiretta che consiste in un atto di liberalità attuato con uno schema contrattuale diverso dalla donazione vera e propria ma che, nella sostanza, realizza la medesima finalità e cioè l’arricchimento del beneficiario per spirito di liberalità.
Secondo gli orientamenti della dottrina e giurisprudenza, nel caso di acquisto di immobile con denaro dei genitori oggetto della donazione indiretta non è il denaro messo a disposizione dai genitori ma l’immobile acquistato con tale denaro.
Lo strumento negoziale posto in essere, infatti, in questa ipotesi sarà la compravendita tra il terzo venditore ed il figlio acquirente (ed è opportuno precisare che non si tratta di vendita simulata in quanto il negozio oneroso posto in essere tra venditore e acquirente è esattamente quello voluto tra le parti) ma il genitore, pagando per spirito di liberalità il prezzo per l’acquisto, manifesta la volontà di arricchire il patrimonio del beneficiario proprio di questo bene immobile e non già del denaro.
Tale principio è stato da ultimo confermato dalla Cassazione a Sez. Unite n. 18725/2017 che ha stabilito che nell’intestazione di beni a nome altrui la liberalità scaturisce “da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (ovvero l’intestazione del bene)”.
Si è, però, discusso se lo stesso principio sia applicabile anche nel caso in cui il genitore paghi solo una parte del prezzo della compravendita fatta dal figlio.
Sul punto la Cassazione, con la sentenza 10759/2019, ha affermato che in caso di pagamento del donante solo di una parte del prezzo e non dell’intero prezzo l’oggetto della liberalità è, comunque, l’immobile (e non il denaro) “nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante”.
Recentemente, però, con la sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento opposto secondo cui “la donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo”.
Conseguentemente, oggetto della collazione sarà il denaro corrisposto dal donante e non la quota percentuale di valore dell’immobile.

