IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA: FORMA DELLA RINUNCIA
di Dott.ssa Barbara Bosso di Cardona – abilitata alla professione di Notaio
Con il legato in sostituzione di legittima il testatore attribuisce ad un legittimario determinati beni in “sostituzione” di quanto a questi spettante a titolo di legittima sul patrimonio ereditario.
Ai sensi dell’art. 551 c.c., al legittimario è attribuita la facoltà di scegliere se conseguire il legato (perdendo il diritto a chiedere il supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge) oppure se rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Questa disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 649 c.c. che prevede che il legato si acquista automaticamente, senza quindi bisogno di accettazione, fatta salva la facoltà di rinunciarvi.
Secondo una parte della dottrina si tratta di un rifiuto impeditivo cioè la rinuncia del legatario impedisce che si perfezioni la fattispecie a formazione progressiva del conseguimento del legato. Secondo altra parte della dottrina, invece, siamo in presenza di una vera e propria rinuncia abdicativa, che elimina l’acquisto che si è verificato automaticamente per legge.
La legge non prevede espressamente in quale forma debba avvenire la rinuncia al legato ma si ritiene generalmente che questa possa avvenire anche per fatti concludenti, cioè in maniera tacita ovvero con comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare al legato.
Quando, però, il legato ha ad oggetto diritti immobiliari la rinunzia deve farsi per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 1350 n. 5) c.c. in quanto, come segnalato anche dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 8878/2000), la rinuncia si risolve in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante.
Il principio innanzi esposto (libertà della forma della rinuncia al legato, salvo abbia ad oggetto diritti immobiliari) non viene derogato nel caso di legato in sostituzione di legittima.
La circostanza che al legatario sia attribuita la facoltà di scegliere tra legato e legittima non significa, infatti, che il legato tacitativo non si acquista automaticamente ex art 649 c.c., al pari di qualunque altro legato.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 7098/2011 il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente ma è sottoposto alla condizione risolutiva della scelta, operata dal legittimario-legatario, di rinunciare al legato e conseguire la legittima. Anche in tale caso, dunque, la rinuncia, se ha ad oggetto beni immobili, deve essere effettuata in forma scritta per l’esigenza di certezza dei trasferimenti immobiliari.
Il medesimo principio è stato ripreso recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2 novembre 2023 n. 30384 con cui ha stabilito che il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, se vuole conseguire la legittima, deve rinunciare al legato, a pena di nullità, con la forma scritta ex art 1350 n. 5) c.c.

