Le successioni

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Con risposta a interpello 80/2020 avente ad oggetto “Decadenza agevolazione “cd prima casa” nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all’ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l’immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni.” l’Agenzia delle Entrate chiarisce la decadenza dal beneficio in caso di cessione a terzi di un immobile, a seguito di separazione consensuale tra i coniugi davanti all’ufficiale di stato civile.

La questione prende spunto dalla vicenda di una coppia che, separatasi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, successivamente cede a terzi l’immobile acquistato come prima casa senza acquistarne uno nuovo.

L’Agenzia delle entrate, facendo propri i chiarimenti forniti dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 7966 del 2019, ha escluso la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ nell’ ipotesi di cessione a terzi dell’immobile agevolato, ” ma per la sola casistica di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice “.

Vi è di più. Continua l’Agenzia: “Con la recente risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 marzo 2019, n. 7966, ha ritenuto che in linea con la ratio dell’art. 19 sopra citato la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘ prima casa ‘ in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio”

 Vi è dunque una estensione anche ai provvedimenti assunti tramite negoziazione assistita.

Nel caso concreto invece la coppia si è separata davanti all’Ufficiale di Stato Civile e, come sottolinea la Agenzia, la separazione consensuale di cui all’articolo 12 del d. l. n. 132 del 2014, ” non può contenere patti di trasferimento patrimoniale “.

 Conclude dunque l’Agenzia: Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale. In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 19, la cui ratio , si ribadisce, è quella di favorire gli atti e le convenzioni ” che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio “. Per completezza si rappresenta nel caso in esame non può richiamarsi la risoluzione n. 80 del 2019 dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la separazione si realizza nell’ambito dell’istituto della negoziazione assistita di cui all’art. 6 del citato decreto legge.

qui il testo dell’interpello

 

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