Premesso che, ai sensi dell’art. 540 c.c. “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, egli/ella può, se in possesso dei requisiti di legge, chiedere su detto diritto anche la agevolazione prima casa.
Detto principio fiscale, ribadito più volte dalla Agenzia delle Entrate, anche con Risoluzione 29/2005, è anche confermato dalle istruzioni del Nuovo Modello che prevedono la possibilità per il coniuge superstite, rinunciatario o erede, attraverso codici da 1 a 8 da inserire nel cespite per cui si chiede la agevolazione, di chiedere la agevolazione prima casa sull’immobile sul quale ha il diritto di abitazione.
Elemento essenziale per la applicazione della agevolazione però è la richiesta della agevolazione in dichiarazione di successione, allegando apposita autocertificazione.
Sul punto si è espressa recentemente la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9890 del 9 aprile 2019 giunta all’esito di un procedimento azionato da un erede di un decuius che aveva lasciato il coniuge con diritto di abitazione sul quale non erano state chieste le agevolazioni prima casa.
L’erede, accortosi del fatto che il coniuge, non inserita tra gli eredi, avrebbe avuto diritto alla agevolazione, chiedeva il rimborso delle ipocatastali versate in misura ordinaria sull’immobile.
Ottenuta ragione in primo grado, soccombeva invece in appello
La Corte di cassazione ha condiviso la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale sul diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare si possono chiedere le agevolazioni fiscali, previa espressa richiesta da parte del soggetto interessato (richiesta che deve avvenire in dichiarazione di successione).
Sia l’Agenzia delle Entrate che la Corte di cassazione hanno, altresì, evidenziato che il contribuente avrebbe potuto presentare una dichiarazione di successione integrativa, facendo in detta occasione le dichiarazioni previste ai fini dell’agevolazione “prima casa”, pertanto, poiché tale dichiarazione non era stata presentata, è legittimo negare il rimborso dell’imposta ordinaria evasa.
Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza 9890 2019