Le successioni

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La tassazione dei beni nel Trust

Le novità introdotte dalla Riforma del 2024

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Il D.lgs 139/2024, che ha riformato il Testo Unico sull’Imposta di Successioni e Donazioni (D.lgs. 346/90 –TUS), è intervenuto, tra l’altro, sulla tassazione del trust,che è stata per lungo tempo oggetto di contrasti tra la prassi applicativa degli Uffici Finanziari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Infatti, il momento impositivo dell’atto di dotazione del trust (ossia dell’atto di conferimento dei beni nel patrimonio destinato) è stato oggetto di diverse interpretazioni.

Una prima interpretazione, seguita dall’Agenzia delle Entrate, riteneva che la tassazione dell’atto di conferimento in trust doveva avvenire “all’entrata”, ovvero al momento del conferimento del bene in trust.

Contrariamente a questa tesi, la Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato che la tassazione del trust deve avvenire “in uscita”, ovvero solo al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. Secondo questo orientamento, “la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.

L’Amministrazione Finanziaria, nonostante le numerose pronunce della Corte di Cassazione, ha per lungo tempo affermato che l’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo le aliquote diversificate e le franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario al momento della segregazione, mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo.

Col tempo, però, l’indirizzo giurisprudenziale che affermava la tassazione non al momento della segregazione dei beni ma al momento del loro trasferimento ai beneficiari finali si è fatto sempre più costante ed univoco (ordinanze Corte di Cassazione 30 ottobre 2020 nn. 24153 e 24154; 16 dicembre 2020 n. 28796; 8 luglio 2020 n. 14207; 3 marzo 2020 n. 5766; 11 marzo 2020 n. 7003; 19 febbraio 2020 n. 4163; 7 febbraio 2020 nn. da 2897 a 2902) per cui l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito questo orientamento con la circolare n. 34/e del 2022.

La Riforma del 2024 sull’imposta di Successione e Donazione ha superato definitivamente la questione, introducendo il nuovo art. 4bis del TUS che recepisce anche normativamente il suddetto principio della tassazione in uscita, per cui, secondo la nuova disciplina, l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali in base al rapporto tra disponente e beneficiario. E’ lasciata, comunque, al disponente la scelta se optare, invece, per il versamento anticipato dell’imposta al momento dell’apporto dei beni al trust.

Dal 1 Gennaio 2025: novità fiscali in materia di successioni, donazioni e trust

Dal 1°  gennaio  2025  entreranno in vigore importanti modifiche fiscali per le successioni apertesi da quella data nonché per  atti  pubblici, atti giudiziari pubblicati o  emanati,  scritture private autenticate o presentate per la registrazione nonché per gli  atti  a  titolo gratuito.

Le modifiche sono state introdotte dal recente D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024) che ha introdotto una serie di modifiche per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riforma fiscale già delineato dalla legge n. 111 del 2023, finalizzato a semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti ed eliminare micro-tributi di scarso impatto economico e di allineamento della disciplina alle più recenti sentenze di legittimità.

Le modifiche principali in materia di successioni e donazioni possono riassumersi come segue:

  1. Revisione del Testo Unico Successioni e Donazioni: il decreto apporta una revisione complessiva del D. Lgs. n. 346/1990, aggiornando necessariamente denominazioni, termini ed accorpando in esso le modalità di determinazione dell’imposta, le aliquote e le franchigie. L’imposta si applicherà non solo a successioni e donazioni, ma anche a trasferimenti gratuiti di beni e diritti, inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
  2. Base imponibile e liberalità:
    • Esclusione del donatum dal calcolo del relictum ai fini dell’imposta sulle successioni, sia per le aliquote che per le franchigie.
    • Esclusione dell’imposta per le liberalità d’uso (art. 770, comma 2 del c.c.)  e per le donazioni di modico valore, in conformità agli articoli 742 e 783 del Codice Civile.
    • Donazioni remuneratorie rimangono soggette a imposta.
  3. Trust e aliquote maggiorate: Per i trust, l’imposta viene determinata al momento del conferimento dei beni o dell’ apertura della successione, con aliquote più elevate qualora non sia possibile individuare la categoria di beneficiari, escludendo l’applicazione delle franchigie.
  4. Trasferimenti d’impresa familiare: Vengono semplificate le disposizioni per facilitare i trasferimenti d’azienda all’interno della famiglia, agevolando la continuità imprenditoriale sempre con esenzione dall’imposta.
  5. Semplificazione delle dichiarazioni e autoliquidazione:
    • Dal 01.01.2025, il dichiarante dovrà provvedere anche all’ autoliquidazione dell’imposta di successione (calcolando l’imposta stessa se dovuta) assieme alle altre imposte (ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e bollo) con successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    • Le dichiarazioni di successione saranno semplificate, presumibilmente tramite l’adozione di una nuova versione del Modello Unico,  con invio telematico dello stesso e riduzione dei documenti allegati.
    • Le banche e intermediari finanziari possono sbloccare i beni ereditari prima della presentazione della dichiarazione di successione, a favore di eredi unici di età non superiore a 26 anni, per il pagamento delle imposte.
  6. Modifica degli interessi: Eliminata la misura fissa degli interessi (4,5% per ogni semestre), che verranno ora determinati secondo criteri variabili.

Imposte ipotecarie e catastali:

Per operazioni a favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, tali imposte non saranno più dovute. Invece, le volture catastali saranno soggette a tariffe più elevate, i nuovi importi sono riportati negli allegati al Decreto.

Aggiornamento del software DE.A.S. della Geo Network srl

Come di consueto, il software di riferimento per la gestione di ogni pratica successoria: DE.A.S. sarà già aggiornato a tutte le novità fiscali introdotte dal D. Lgs. 139/2024 e dalla legge finanziaria 2025 per  garantire che ogni calcolo, liquidazione, invio telematico e la gestione successiva della dichiarazione sia sempre in piena conformità alle ultime disposizioni di legge.

La nuova versione 2025 di DE.A.S. sarà disponibile per il download a partire dal 01.01.2025 con tutte le consuete garanzie di massima affidabilità, facilità d’uso e gestione completa di ogni successiva fase inerente la pratica stessa che hanno reso DE.A.S. il software leader assoluto in Italia utilizzato con soddisfazione da migliaia di CAF, professionisti e contribuenti.

L’eredità digitale

In caso di morte cosa accade al patrimonio digitale del defunto?

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Nell’epoca attuale assume particolare rilevanza, anche dal punto di vista economico, il patrimonio digitale di ciascuno di noi.

Si tratta di una serie di beni (files, audio-video, siti web, blog, softwares, posta elettronica ed in generale documenti informatici) che, dal punto di vista giuridico, possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 810 del c.c.

In realtà, la composizione del patrimonio digitale è eterogenea in quanto, accanto ai beni dal contenuto patrimoniale, che hanno quindi un valore economico (ad es. un file ebook di uno scrittore), vi sono anche beni dal valore solo affettivo o morale (es. foto familiari conservate nella memoria dei telefoni cellulari).

Pur non essendovi dubbio sul fatto che i beni digitali a contenuto patrimoniale siano trasmissibili per successione, in quanto diritti disponibili, la dematerializzazione (caratteristica tipica del patrimonio digitale) può creare delle difficoltà operative in ambito successorio.

Infatti, i beni digitali sono conservati su supporti informatici a cui si accede con delle password che sono custodite dal titolare (e che spesso vengono cambiate e/o aggiornate).

Naturalmente, ciò può comportare delle difficoltà per gli eredi che non sempre conoscono le chiavi di accesso e che, quindi, non riescono a recuperare facilmente il patrimonio digitale.

In parte la questione è stata affrontata da alcuni Tribunali e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che i diritti relativi alle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Conseguentemente, gli eredi possono chiedere al gestore del servizio digitale l’accesso ai dati informatici del defunto archiviati nel sistema informatico[1]

Naturalmente, può essere lo stesso titolare che, in previsione della sua morte, può pianificare la trasmissione del suo patrimonio digitale.

Lo strumento principe con cui si può attuare ciò è il testamento con il quale il testatore può, ad esempio, disporre un legato di password, al fine di consentire ai soggetti da lui indicati di poter accedere facilmente all’archivio informatico (fermo restando l’adozione  di alcuni accorgimenti per coordinare la necessità della segretezza, tipica di ogni password, con la struttura del testamento il cui contenuto, e dunque anche la password, una volta pubblicato, è conoscibile anche da soggetti diversi da quelli a cui si intende attribuire la chiave di accesso).

Non essendo disciplinata in maniera specifica la successione del patrimonio digitale, si dovrà, dunque, prestare molta attenzione per cercare di rendere la detta successione non solo compatibile con il generale sistema successorio italiano ma anche operativa e funzionale alle esigenze rappresentate dalla modernità dei nostri tempi.  


[1] Tribunale Milano Sez. I Ord., 10.2.2021: “L’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, custoditi all’interno di un account i-cloud messo a disposizione da un fornitore di un servizio della società dell’informazione in forza di un contratto a distanza, deve essere consentito agli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione e, dunque, non può essere subordinato alla ricorrenza di ulteriori requisiti, previsti dal contratto sotteso all’utilizzo dell’account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali, potendo tale accesso essere vietato soltanto dalla espressa dichiarazione scritta dell’interessato di cui all’art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, presentata o comunicata al titolare del trattamento.”

DONAZIONE CON DISPENSA DA IMPUTAZIONE E SUCCESSIVO TESTAMENTO

L’assegnazione della disponibile per testamento revoca la dispensa da imputazione contenuta in una precedente donazione?

di Barbara Bosso de Cardona -Notaio in Torino

Il legittimario che ritiene di essere stato leso e che agisce in riduzione, ai sensi dell’art. 564, secondo comma, c.c. deve imputare alla sua quota legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Quindi, in mancanza di diversa volontà del donante, la legge presume che la donazione sia “in conto di legittima” cioè che sia un anticipo sulla legittima che spetta al donatario.

Se, però, la donazione contiene un’espressa dispensa dall’imputazione significa che la liberalità deve essere imputata prima sulla disponibile e poi, per l’eventuale esubero, sulla legittima.

Come chiarito in più occasioni dalla dottrina e giurisprudenza, la dispensa dall’imputazione conferisce al beneficiario un vantaggio ulteriore perché questi trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione.

La dispensa da imputazione, anche se contenuta in un atto inter vivos quale è la donazione, è comunque un atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la dispensa dall’imputazione costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione, con la conseguenza che la dispensa riguardante l’imputazione di una donazione può essere effettuata sia nell’atto di donazione stesso, sia in un successivo testamento o in un altro negozio inter vivos”.

Ciò premesso, si è chiesto cosa succede nel caso in cui un soggetto effettui una donazione in vita a favore del proprio figlio con dispensa dall’imputazione e successivamente, con testamento, attribuisca la disponibile ad un’altra figlia.

La disposizione testamentaria ha revocato la precedente dispensa contenuta nella donazione?

Il quesito si pone in quanto l’art. 682 c.c. stabilisce che il testamento posteriore revoca il precedente, limitatamente alle disposizioni con esso incompatibili.

Della questione si è occupata da ultimo la Cassazione che, con la sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024, ha stabilito che l’assegnazione della quota disponibile a un erede tramite testamento non entra in conflitto né logicamente né letteralmente con la precedente disposizione di una donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione a favore di un altro soggetto. Ciò purchè le due disposizioni non siano incompatibili, come nel caso al vaglio della Corte, dove l’attribuzione mediante testamento della quota disponibile alla figlia poteva convivere con la precedente dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione a favore del figlio, poiché essendo quest’ultima di valore inferiore alla disponibile aveva come unico effetto quello di ridurre l’entità della disponibile oggetto della disposizione testamentaria.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.

Tassazione della donazione collegata ad atti sottoposti ad imposta di registro.

Donazione di denaro finalizzata ad un acquisto immobiliare: si applica l’imposta di donazione?

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Accade frequentemente che un soggetto intenda donare una somma di denaro ad un altro soggetto per consentirgli di acquistare un immobile (si pensi all’ipotesi dei genitori che vogliono donare al figlio il denaro che verrà utilizzato da quest’ultimo per acquistare un’abitazione).

Tale fattispecie è espressamente disciplinata dal comma 4-bis dell’articolo 1 del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni che prevede che “l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Dunque, nell’atto di compravendita con cui il figlio acquista da un soggetto terzo un immobile potranno intervenire anche i genitori per dichiarare di aver pagato il prezzo dell’acquisto, per spirito di liberalità verso il figlio.

Tale atto di liberalità indiretta, contenuto nella compravendita immobiliare, non sarà soggetto all’imposta di donazione (ove applicabile) in quanto collegato ad un atto (quello di compravendita appunto) che sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.

Ciò posto, è stato chiesto se la medesima norma sia applicabile anche in caso di donazione diretta del denaro fatta con separato atto pubblico ed antecedente alla compravendita finalizzato ad essa, ad esempio quando il genitore donante non intende intervenire all’atto di compravendita ma vuole, comunque, fornire per spirito di liberalità al figlio la provvista per acquistare l’immobile tramite un atto pubblico di donazione della somma di denaro compiuto prima della conclusione dell’atto di compravendita da parte del figlio.

A tale quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 366/2022 che ha, in primo luogo, ricordato che la donazione indiretta è “rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione”.

Le donazioni indirette sono anch’esse, al pari delle donazioni dirette, soggette all’imposta di donazione, giustificandosi l’esenzione prevista dal citato comma 4 bis come eccezione alla regola generale dell’ordinaria tassazione solo nel caso in cui la donazione indiretta sia collegata ad un atto già soggetto ad autonoma tassazione (dell’imposta di registro proporzionale o IVA).

Pertanto, nel caso in cui i genitori intervengono nell’atto di compravendita da parte del figlio per pagare il prezzo dell’acquisto si tratta di donazione indiretta, eseguita cioè senza uno specifico atto registrato, per cui trova applicazione l’esenzione prevista dal TUS in quanto sarà sottoposto ad imposizione fiscale (con imposta di registro proporzionale o IVA) l’atto di compravendita che contiene la liberalità indiretta.

Nel caso prospettato, invece, si tratta di una liberalità posta in essere con autonomo atto pubblico separato soggetto a registrazione che, dunque, è sottoposto all’ordinaria disciplina dell’imposta di successione e donazione prevista dal TUS, realizzando tale fattispecie una donazione diretta.

LA RIFORMA FISCALE DI AGOSTO:

LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUCCESSIONI

di Barbara Bosso de Cardona-Notaio in Torino

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2024, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale avente ad oggetto la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto in esame apporta delle rilevanti novità a partire da 1 gennaio 2025, tra cui si segnala in particolare:

AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Secondo la normativa vigente, in sede di presentazione della denuncia di successione devono essere versate dal contribuente in autoliquidazione le imposte ipotecarie e catastali, mentre l’imposta principale di successione, se dovuta, viene liquidata successivamente dall’Ufficio a mezzo avviso notificato al contribuente.

Con la Riforma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, invece, anche l’imposta principale di successione, quando dovuta, dovrà essere versata dal contribuente entro 90 giorni dal termine per la presentazione della denuncia di successione. L’ufficio delle Entrate potrà comunque intervenire, se necessario, rideterminando l’importo in rettifica rispetto a quanto autoliquidato.

AGEVOLAZIONI PER L’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI

Allo scopo di agevolare, a determinati soggetti ed in particolari condizioni, il pagamento delle imposte dovute in sede di presentazione della denuncia di successione, la Riforma in oggetto prevede che le Banche, gli intermediari finanziari e le società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, potranno svincolare le attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza dei seguenti presupposti:

1) nell’asse ereditario devono esservi immobili;

 2) la richiesta deve provenire dall’unico erede di età non superiore a 26 anni.

 Lo svincolo è ammesso nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

TASSAZIONE DEL TRUST

Con il Decreto in esame, viene fatta chiarezza sulla tassazione del trust: si conferma il sistema di tassazione per cui l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni in favore dei beneficiari ma sarà possibile prevedere, invece, di “anticipare” il prelievo al momento del conferimento dei beni in trust.

AZIONE DI RIDUZIONE ED INVENTARIO

E’ improponibile l’azione di riduzione se l’inventario viene effettuato dopo il termine di tre mesi dall’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario.

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

La Cassazione, con la sentenza n. 19010 del giorno 11 luglio 2024, torna ad affrontare la tematica relativa alle condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, ed in particolare il requisito previsto dall’art. 564 c.c.

Tale articolo prevede, infatti, che il legittimario che voglia agire in riduzione contro soggetti non chiamati come coeredi deve accettare con beneficio d’inventario. Per espressa disposizione normativa, l’eventuale decadenza dal beneficio d’inventario non preclude l’esercizio dell’azione di riduzione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte il coniuge ed i figli del de cuius avevano agito contro il nipote al quale il medesimo de cuius aveva trasferito con atti di compravendita tutti gli immobili costituenti il patrimonio ereditario.

I legittimari lesi avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma poi non avevano eseguito l’inventario nel termine di tre mesi previsto dall’art. 487 c.c. Gli stessi avevano, poi, agito in giudizio contro il nipote per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni al fine di ottenerne la riduzione nella misura necessaria per reintegrare la legittima.

La Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”. La totale pretermissione, ribadisce la Suprema Corte, può aversi tanto nella successione testamentaria che in quella legittima (qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione).

Nel caso esaminato la Corte ha affermato che la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio (ipotesi che, come sopra detto, consente comunque l’esercizio dell’azione di riduzione) ma comporta che il soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è considerato erede puro e semplice.

Conseguentemente, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal nipote ed ha dichiarato che l’azione di riduzione non poteva essere proposta dalla moglie e i figli del de cuius in quanto l’inventario era stato redatto dopo il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità beneficiata e, dunque, essi erano ormai eredi puri e semplici e, come tali, non soddisfavano il requisito di cui all’art. 564 c.c.

Plusvalenza da Superbonus e vendita con riserva di proprietà

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il caso in cui l’ultima rata del prezzo verrà pagata dopo 10 anni dalla conclusione degli interventi agevolati

Con l’interpello n. 156 del 16 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla nuova plusvalenza da cessione di immobili oggetto di Superbonus nel caso di vendita con riserva di proprietà.

La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza per il caso di cessione di immobili che siano stati oggetto di interventi per i quali si è usufruito delle agevolazioni c.d. da “Superbonus”.

In particolare, la plusvalenza si genera nel caso di cessione a titolo oneroso che avvenga nei dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Superbonus.

La plusvalenza è rappresentata dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell’immobile e il prezzo di acquisto dello stesso (o il costo di costruzione) aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel caso di Superbonus al 110% per il quale il contribuente si sia avvalso dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, i costi sostenuti fruendo dell’agevolazione:

–              Non possono essere ricompresi tra le spese incrementative del costo di acquisto (e quindi non possono essere utilizzati per “abbattere” la plusvalenza) se i lavori sono conclusi da non più di cinque anni rispetto alla cessione;

–              Possono essere ricompresi tra le spese incrementative del costo di acquisto solo al 50% (e quindi possono essere utilizzati per “abbattere” la plusvalenza solo nei limiti di tale percentuale) se i lavori sono conclusi da più di cinque anni e da non più di dieci anni rispetto alla cessione.

La fattispecie sottoposta al recente vaglio dell’Amministrazione Finanziaria riguarda il caso di un immobile soggetto ad interventi da Superbonus conclusi nel 2023 che viene ceduto con riserva di proprietà, la cui ultima rata di pagamento è prevista nel 2034, quindi oltre i dieci anni previsti dalla norma.

Si è chiesto se in tale caso, considerando la particolare struttura giuridica della vendita con riserva di proprietà disciplinata dall’art. 1523 c.c., la nuova plusvalenza da Superbonus è da considerare applicabile o meno.

Con l’interpello in esame l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, nella vendita con riserva di proprietà l’effetto traslativo si verifica solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

Pertanto, ai fini dell’applicabilità delle plusvalenze immobiliari, ivi compresa la nuova plusvalenza da Superbonus, il momento rilevante è quello in cui si verifica l’effetto traslativo, e quindi il momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo e non quello della conclusione del contratto di cessione.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello in oggetto ha precisato che nel caso prospettato, poiché il pagamento dell’ultima rata del prezzo avverrà nel 2034 e quindi oltre i dieci anni dalla conclusione dei lavori (avvenuta nel 2023), non si realizza la plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1 lettera b­-bis) del TUIR.

Morte di un socio srl: cosa fare?

Finché non viene effettuato il deposito al Registro delle Imprese di cui all’art. 2470 c.c. l’acquisto non è opponibile nei confronti della società.

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

In tema di srl la regola generale dettata dall’art. 2469 c.c. prevede che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

E’, comunque, possibile che l’atto costitutivo preveda delle deroghe a questa regola, per cui lo statuto potrebbe legittimamente prevedere l’intrasferibilità delle quote o limiti e condizioni per il trasferimento (quali ad esempio la clausola di prelazione e di gradimento). Nel caso in cui si preveda l’intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali o condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473 c.c.

In caso di morte di un socio di una srl il cui statuto non preveda deroghe alla disciplina sopra vista, dunque, ciò che cade in successione è direttamente la titolarità della partecipazione sociale, senza necessità di adottare un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto (come accade, invece, nelle società di persone dove l’erede non acquista la partecipazione ma solo il diritto alla liquidazione della quota, salvo diversa disposizione dei patti sociali).

Tuttavia, nei confronti della società affinchè l’erede possa esercitare i diritti sociali non è sufficiente l’accettazione dell’eredità ma occorre anche che venga eseguita la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c.

Tale norma stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, a richiesta dell’erede o del legatario, della documentazione attestante il suo acquisto ereditario (e cioè il certificato di morte, copia del testamento se esistente, un atto di notorietà attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché la denuncia di successione).

L’effettuazione di tale pubblicità presso il Registro delle Imprese si ritiene, inoltre, che costituisca una forma di  accettazione tacita dell’eredità.

Tale principio è stato recentemente ribadito in una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 2624/2024) che ha affermato che “dalla regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità, ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all’erede del socio, dunque, solo con l’adempimento delle formalità di cui si è detto”.

Conseguentemente, come affermato anche nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 61-2020, finchè non viene eseguita la pubblicità presso il Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, l’acquisto non è opponibile alla società, non rilevando l’eventuale conoscenza, da parte dell’organo amministrativo, della morte di un socio per effetto di comunicazioni comunque pervenute agli stessi.

Pertanto, ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario dell’avviso di convocazione e per il calcolo dei quorum assembleari la società dovrà agire senza tenere conto del trasferimento mortis causa, per cui (fermo restando l’opportunità di eseguire sollecitamente i suddetti adempimenti pubblicitari) l’avviso di convocazione dovrà essere indirizzato al socio defunto e non all’erede e la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi (per cui le delibere saranno validamente assunte se il voto degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge).

Il figlio acquista un immobile pagando il prezzo in parte con mezzi propri e in parte con denaro dei genitori: che tipo di donazione è?

Intestazione dei beni a nome altrui e donazione indiretta

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Una delle ipotesi che avviene frequentemente nella prassi è l’acquisto di un immobile con denaro altrui (si pensi al caso del figlio che acquista la casa con denaro dei genitori).

In tale caso, si configura una donazione indiretta che consiste in un atto di liberalità attuato con uno schema contrattuale diverso dalla donazione vera e propria ma che, nella sostanza, realizza la medesima finalità e cioè l’arricchimento del beneficiario per spirito di liberalità.

Secondo gli orientamenti della dottrina e giurisprudenza, nel caso di acquisto di immobile con denaro dei genitori oggetto della donazione indiretta non è il denaro messo a disposizione dai genitori ma l’immobile acquistato con tale denaro.

Lo strumento negoziale posto in essere, infatti, in questa ipotesi sarà la compravendita tra il terzo venditore ed il figlio acquirente (ed è opportuno precisare che non si tratta di vendita simulata in quanto il negozio oneroso posto in essere tra venditore e acquirente è esattamente quello voluto tra le parti) ma il genitore, pagando per spirito di liberalità il prezzo per l’acquisto, manifesta la volontà di arricchire il patrimonio del beneficiario proprio di questo bene immobile e non già del denaro.

Tale principio è stato da ultimo confermato dalla Cassazione a Sez. Unite n. 18725/2017 che ha stabilito che nell’intestazione di beni a nome altrui la liberalità scaturisce “da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (ovvero l’intestazione del bene)”.

 Si è, però, discusso se lo stesso principio sia applicabile anche nel caso in cui il genitore paghi solo una parte del prezzo della compravendita fatta dal figlio.

 Sul punto la Cassazione, con la sentenza 10759/2019, ha affermato che in caso di pagamento del donante solo di una parte del prezzo e non dell’intero prezzo l’oggetto della liberalità è, comunque, l’immobile (e non il denaro) nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante”.

 Recentemente, però, con la sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento opposto secondo cui la donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo”.

 Conseguentemente, oggetto della collazione sarà il denaro corrisposto dal donante e non la quota percentuale di valore dell’immobile.