Le successioni

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FONDO IN COMPROPRIETA’ ED ACCESSIONE

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Un terreno appartiene in comproprietà a Tizio, Caio e Sempronio in parti uguali. Su detto terreno Caio costruisce un fabbricato che viene utilizzato da lui soltanto in via esclusiva. Chi è il proprietario di tale fabbricato?

I principi di diritto che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono, da un lato, quello dell’accessione e, dall’altro, quello dell’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.

Nel sistema della comunione, l’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa (quindi godere del bene in maniera diretta) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quando, per la natura del bene o per altre circostanze, non sia possibile un godimento diretto da parte di ciascun partecipante i comproprietari possono deliberare un uso indiretto del bene oppure turnario.

In sede di scioglimento della comunione, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene può chiedere al condividente che invece ne abbia il concreto godimento la propria quota parte dei frutti del bene.

In sostanza, se vi è accordo (anche tacito) tra i comproprietari, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a ciò in modo certo ed inequivoco.

Se, invece, uno dei comproprietari ha sottratto o impedito le facoltà di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, in violazione dei principi di cui all’art. 1102 c.c., per aver occupato l’intero immobile con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, si ha un abuso della cosa comune che legittima ciascuno dei partecipanti ad agire in giudizio contro tale privazione e per il risarcimento del danno.

Passando, ora, al principio di accessione questo è disciplinato dall’art. 934 c.c. secondo il quale qualunque costruzione o opera esistente su di un fondo appartiene al proprietario del fondo.

Nel caso di comproprietà del fondo, la costruzione effettuata da uno solo dei comproprietari appartiene pro quota a tutti i comproprietari del fondo, fermo restando che i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese da egli sopportate per l’edificazione dell’opera.

Nella fattispecie in esame, pertanto, per il principio dell’accessione, il fabbricato realizzato dal solo Caio sul suolo in comproprietà con Tizio e Sempronio appartiene pro quota a Tizio, Caio e Sempronio, fermo restando che Caio ha diritto al rimborso da parte di Tizio e Sempronio delle spese da questi sostenute per l’edificazione della costruzione. Inoltre, l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte di Caio dà diritto a Tizio e Sempronio di agire in giudizio contro Caio per il risarcimento danni per la privazione del godimento del bene comune solo nel caso in cui non vi sia un accordo, anche tacito, tra tutti loro circa il godimento indiretto del bene da parte dei comproprietari non utilizzatori.

Fonte: Cass. 8/02/2025, n. 4219

E’ POSSIBILE CONFERMARE UN TESTAMENTO NULLO?

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Introduzione

L’art. 590 c.c. prevede la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle.

La norma in esame costituisce un’eccezione al principio generale sancito dall’art. 1423 c.c. secondo il quale un contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

In ambito successorio questo principio subisce una deroga in quanto prevale il principio della conservazione della volontà testamentaria (c.d. favor testamenti) che si sostanzia, da una parte, nell’interesse a conservare la volontà del testatore espressa in un atto per sua natura irripetibile, e, dall’altra parte, di consentire ai parenti del defunto, se lo desiderano, di  dare comunque esecuzione alle volontà espresse dal defunto.

Tipi di conferma

L’art. 590 c.c. prevede due modalità con cui confermare le disposizioni testamentarie nulle:

  • Conferma espressa: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, dopo la morte del testatore, dichiarano di voler confermare la disposizione. Poiché ai fini della validità della conferma occorre che i soggetti che confermano siano a conoscenza dell’invalidità del testamento, si ritiene opportuno fare menzione nella conferma della menzione della causa d’invalidità e che essi sono a conoscenza di ciò ma intendono comunque confermare la disposizione invalida;
  • Conferma tacita:  i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, e che sono a conoscenza di tale invalidità, danno volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria

Quali disposizioni posso essere confermate?

È certamente possibile confermare una disposizione testamentaria nulla per vizi di forma (ad es. per  mancanza di autografia o di sottoscrizione nel testamento olografo).

Non sono invece confermabili le disposizioni testamentarie nulle in quanto contrarie ai principi di ordine pubblico (es. testamento che contiene un patto successorio oppure una sostituzione fedecommissaria oltre i limiti di cui all’art. 692 c.c.).

E’ discussa, invece, la possibilità di confermare un testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). La soluzione dipende dalla tesi cui si aderisce circa la natura giuridica del testamento orale. Secondo un primo orientamento, il testamento orale manca dei requisiti minimi di forma per cui esso non  nullo (e, quindi, come tale confermabile) ma inesistente (e, pertanto, non può essere oggetto di conferma).

In tema di conferma di testamento nullo si è espressa recentemente la Corte di Cassazione (v. sent. n. 9935 del 16 aprile 2025) la quale ha affermato che:

“L’art. 590c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: CAMBIANO LE MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

Le novità della Riforma delle Successioni 2024

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.lgs 139/2024 (c.d. Riforma delle successioni) riguarda il sistema di liquidazione dell’imposta di successione.

Attualmente, il meccanismo di pagamento delle imposte connesse alla presentazione di una dichiarazione di successione si articola nel modo seguente:

  • Le imposte ipotecarie e catastali (in presenza di immobili nell’asse ereditario): che vengono versate in autoliquidazione dal contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia di successione;
  • L’imposta principale di successione (se dovuta, tenendo conto delle franchigie e aliquote previste dalla legge): viene versata, invece, dal contribuente solo a seguito della notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso di liquidazione contenente la determinazione dell’importo dovuto a titolo di imposta.

Dunque, l’impulso per il versamento dell’imposta di successione avviene ad opera dell’Amministrazione Finanziaria una volta che questa abbia verificato e liquidato quanto dovuto a titolo di imposta di successione.

Dal 1° gennaio 2025 cambierà il sistema di versamento dell’imposta principale di successione.

Anche questa, infatti, sarà versata dal contribuente in autoliquidazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della denuncia di successione.

L’Ufficio provvederà a effettuare i relativi controlli e, eventualmente, richiederà l’integrazione dell’imposta dovuta.

Altra importante novità introdotta dalla Riforma riguarda la previsione dello svincolo da parte delle Banche delle somme cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius purchè ricorrano i seguenti requisiti:

  • Nell’asse siano ricompresi beni immobili;
  • Il richiedente sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni

Lo svincolo è, comunque, limitato alle somme necessarie per pagare le imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Il consolidamento dell’usufrutto

Dal 1° gennaio 2025 la semplificazione degli aggiornamenti catastali

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

La Riforma introdotta dal D.lgs 139/2024 sulla razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, ha apportato una significativa novità per quanto riguarda gli atti di aggiornamento catastale conseguenti al decesso dell’usufruttario di beni immobili.

Qualora su di un bene sussista il diritto reale di usufrutto (oppure uso o abitazione) e il titolare di tale diritto muore, si verifica il consolidamento con la nuda proprietà.

Non si tratta di un trasferimento del diritto dall’usufruttario al nudo proprietario ma di un effetto automatico di espansione del diritto del proprietario, che non è più compresso dall’esistenza del diritto reale minore e che, quindi, ritrova ex lege la sua piena operatività.

Per tale ragione, il diritto di usufrutto non cade in successione, per cui non deve essere dichiarato nella denuncia di successione dell’usufruttuario deceduto.

In caso di beni immobili sui quali grava un diritto reale di usufrutto (oppure uso o abitazione), si pone la necessità di aggiornare la banca dati catastale e, quindi, cancellare dall’intestazione in Catasto il diritto di usufrutto e far risultare pieno proprietario l’originario nudo proprietario.

Per fare ciò, attualmente, occorre presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate- Servizi Catastali- apposita domanda di consolidamento allegando il certificato di morte (o autocertificazione), con il pagamento dei relativi diritti di euro 55,00 per i tributi speciali ed euro 16,00 per imposta di bollo.

Con la Riforma del 2024 è stata prevista una semplificazione di tali adempimenti per cui dal 1° gennaio 2025 il consolidamento avverrà in automatico a cura dell’Agenzia delle Entrate, senza alcun costo ed onere a carico dei soggetti interessati.

Sarà l’Ufficio, dunque, sulla base delle informazioni che verranno comunicate dall’Anagrafe Tributaria in seguito al decesso del soggetto titolare del diritto di usufrutto, che provvederà in via automatica all’aggiornamento dell’intestazione catastale.

La tassazione dei beni nel Trust

Le novità introdotte dalla Riforma del 2024

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Il D.lgs 139/2024, che ha riformato il Testo Unico sull’Imposta di Successioni e Donazioni (D.lgs. 346/90 –TUS), è intervenuto, tra l’altro, sulla tassazione del trust,che è stata per lungo tempo oggetto di contrasti tra la prassi applicativa degli Uffici Finanziari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Infatti, il momento impositivo dell’atto di dotazione del trust (ossia dell’atto di conferimento dei beni nel patrimonio destinato) è stato oggetto di diverse interpretazioni.

Una prima interpretazione, seguita dall’Agenzia delle Entrate, riteneva che la tassazione dell’atto di conferimento in trust doveva avvenire “all’entrata”, ovvero al momento del conferimento del bene in trust.

Contrariamente a questa tesi, la Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato che la tassazione del trust deve avvenire “in uscita”, ovvero solo al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. Secondo questo orientamento, “la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.

L’Amministrazione Finanziaria, nonostante le numerose pronunce della Corte di Cassazione, ha per lungo tempo affermato che l’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo le aliquote diversificate e le franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario al momento della segregazione, mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo.

Col tempo, però, l’indirizzo giurisprudenziale che affermava la tassazione non al momento della segregazione dei beni ma al momento del loro trasferimento ai beneficiari finali si è fatto sempre più costante ed univoco (ordinanze Corte di Cassazione 30 ottobre 2020 nn. 24153 e 24154; 16 dicembre 2020 n. 28796; 8 luglio 2020 n. 14207; 3 marzo 2020 n. 5766; 11 marzo 2020 n. 7003; 19 febbraio 2020 n. 4163; 7 febbraio 2020 nn. da 2897 a 2902) per cui l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito questo orientamento con la circolare n. 34/e del 2022.

La Riforma del 2024 sull’imposta di Successione e Donazione ha superato definitivamente la questione, introducendo il nuovo art. 4bis del TUS che recepisce anche normativamente il suddetto principio della tassazione in uscita, per cui, secondo la nuova disciplina, l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali in base al rapporto tra disponente e beneficiario. E’ lasciata, comunque, al disponente la scelta se optare, invece, per il versamento anticipato dell’imposta al momento dell’apporto dei beni al trust.

L’eredità digitale

In caso di morte cosa accade al patrimonio digitale del defunto?

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Nell’epoca attuale assume particolare rilevanza, anche dal punto di vista economico, il patrimonio digitale di ciascuno di noi.

Si tratta di una serie di beni (files, audio-video, siti web, blog, softwares, posta elettronica ed in generale documenti informatici) che, dal punto di vista giuridico, possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 810 del c.c.

In realtà, la composizione del patrimonio digitale è eterogenea in quanto, accanto ai beni dal contenuto patrimoniale, che hanno quindi un valore economico (ad es. un file ebook di uno scrittore), vi sono anche beni dal valore solo affettivo o morale (es. foto familiari conservate nella memoria dei telefoni cellulari).

Pur non essendovi dubbio sul fatto che i beni digitali a contenuto patrimoniale siano trasmissibili per successione, in quanto diritti disponibili, la dematerializzazione (caratteristica tipica del patrimonio digitale) può creare delle difficoltà operative in ambito successorio.

Infatti, i beni digitali sono conservati su supporti informatici a cui si accede con delle password che sono custodite dal titolare (e che spesso vengono cambiate e/o aggiornate).

Naturalmente, ciò può comportare delle difficoltà per gli eredi che non sempre conoscono le chiavi di accesso e che, quindi, non riescono a recuperare facilmente il patrimonio digitale.

In parte la questione è stata affrontata da alcuni Tribunali e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che i diritti relativi alle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Conseguentemente, gli eredi possono chiedere al gestore del servizio digitale l’accesso ai dati informatici del defunto archiviati nel sistema informatico[1]

Naturalmente, può essere lo stesso titolare che, in previsione della sua morte, può pianificare la trasmissione del suo patrimonio digitale.

Lo strumento principe con cui si può attuare ciò è il testamento con il quale il testatore può, ad esempio, disporre un legato di password, al fine di consentire ai soggetti da lui indicati di poter accedere facilmente all’archivio informatico (fermo restando l’adozione  di alcuni accorgimenti per coordinare la necessità della segretezza, tipica di ogni password, con la struttura del testamento il cui contenuto, e dunque anche la password, una volta pubblicato, è conoscibile anche da soggetti diversi da quelli a cui si intende attribuire la chiave di accesso).

Non essendo disciplinata in maniera specifica la successione del patrimonio digitale, si dovrà, dunque, prestare molta attenzione per cercare di rendere la detta successione non solo compatibile con il generale sistema successorio italiano ma anche operativa e funzionale alle esigenze rappresentate dalla modernità dei nostri tempi.  


[1] Tribunale Milano Sez. I Ord., 10.2.2021: “L’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, custoditi all’interno di un account i-cloud messo a disposizione da un fornitore di un servizio della società dell’informazione in forza di un contratto a distanza, deve essere consentito agli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione e, dunque, non può essere subordinato alla ricorrenza di ulteriori requisiti, previsti dal contratto sotteso all’utilizzo dell’account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali, potendo tale accesso essere vietato soltanto dalla espressa dichiarazione scritta dell’interessato di cui all’art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, presentata o comunicata al titolare del trattamento.”

DONAZIONE CON DISPENSA DA IMPUTAZIONE E SUCCESSIVO TESTAMENTO

L’assegnazione della disponibile per testamento revoca la dispensa da imputazione contenuta in una precedente donazione?

di Barbara Bosso de Cardona -Notaio in Torino

Il legittimario che ritiene di essere stato leso e che agisce in riduzione, ai sensi dell’art. 564, secondo comma, c.c. deve imputare alla sua quota legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Quindi, in mancanza di diversa volontà del donante, la legge presume che la donazione sia “in conto di legittima” cioè che sia un anticipo sulla legittima che spetta al donatario.

Se, però, la donazione contiene un’espressa dispensa dall’imputazione significa che la liberalità deve essere imputata prima sulla disponibile e poi, per l’eventuale esubero, sulla legittima.

Come chiarito in più occasioni dalla dottrina e giurisprudenza, la dispensa dall’imputazione conferisce al beneficiario un vantaggio ulteriore perché questi trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione.

La dispensa da imputazione, anche se contenuta in un atto inter vivos quale è la donazione, è comunque un atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la dispensa dall’imputazione costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione, con la conseguenza che la dispensa riguardante l’imputazione di una donazione può essere effettuata sia nell’atto di donazione stesso, sia in un successivo testamento o in un altro negozio inter vivos”.

Ciò premesso, si è chiesto cosa succede nel caso in cui un soggetto effettui una donazione in vita a favore del proprio figlio con dispensa dall’imputazione e successivamente, con testamento, attribuisca la disponibile ad un’altra figlia.

La disposizione testamentaria ha revocato la precedente dispensa contenuta nella donazione?

Il quesito si pone in quanto l’art. 682 c.c. stabilisce che il testamento posteriore revoca il precedente, limitatamente alle disposizioni con esso incompatibili.

Della questione si è occupata da ultimo la Cassazione che, con la sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024, ha stabilito che l’assegnazione della quota disponibile a un erede tramite testamento non entra in conflitto né logicamente né letteralmente con la precedente disposizione di una donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione a favore di un altro soggetto. Ciò purchè le due disposizioni non siano incompatibili, come nel caso al vaglio della Corte, dove l’attribuzione mediante testamento della quota disponibile alla figlia poteva convivere con la precedente dispensa dall’imputazione contenuta nella donazione a favore del figlio, poiché essendo quest’ultima di valore inferiore alla disponibile aveva come unico effetto quello di ridurre l’entità della disponibile oggetto della disposizione testamentaria.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.

Tassazione della donazione collegata ad atti sottoposti ad imposta di registro.

Donazione di denaro finalizzata ad un acquisto immobiliare: si applica l’imposta di donazione?

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Accade frequentemente che un soggetto intenda donare una somma di denaro ad un altro soggetto per consentirgli di acquistare un immobile (si pensi all’ipotesi dei genitori che vogliono donare al figlio il denaro che verrà utilizzato da quest’ultimo per acquistare un’abitazione).

Tale fattispecie è espressamente disciplinata dal comma 4-bis dell’articolo 1 del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni che prevede che “l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Dunque, nell’atto di compravendita con cui il figlio acquista da un soggetto terzo un immobile potranno intervenire anche i genitori per dichiarare di aver pagato il prezzo dell’acquisto, per spirito di liberalità verso il figlio.

Tale atto di liberalità indiretta, contenuto nella compravendita immobiliare, non sarà soggetto all’imposta di donazione (ove applicabile) in quanto collegato ad un atto (quello di compravendita appunto) che sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.

Ciò posto, è stato chiesto se la medesima norma sia applicabile anche in caso di donazione diretta del denaro fatta con separato atto pubblico ed antecedente alla compravendita finalizzato ad essa, ad esempio quando il genitore donante non intende intervenire all’atto di compravendita ma vuole, comunque, fornire per spirito di liberalità al figlio la provvista per acquistare l’immobile tramite un atto pubblico di donazione della somma di denaro compiuto prima della conclusione dell’atto di compravendita da parte del figlio.

A tale quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 366/2022 che ha, in primo luogo, ricordato che la donazione indiretta è “rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione”.

Le donazioni indirette sono anch’esse, al pari delle donazioni dirette, soggette all’imposta di donazione, giustificandosi l’esenzione prevista dal citato comma 4 bis come eccezione alla regola generale dell’ordinaria tassazione solo nel caso in cui la donazione indiretta sia collegata ad un atto già soggetto ad autonoma tassazione (dell’imposta di registro proporzionale o IVA).

Pertanto, nel caso in cui i genitori intervengono nell’atto di compravendita da parte del figlio per pagare il prezzo dell’acquisto si tratta di donazione indiretta, eseguita cioè senza uno specifico atto registrato, per cui trova applicazione l’esenzione prevista dal TUS in quanto sarà sottoposto ad imposizione fiscale (con imposta di registro proporzionale o IVA) l’atto di compravendita che contiene la liberalità indiretta.

Nel caso prospettato, invece, si tratta di una liberalità posta in essere con autonomo atto pubblico separato soggetto a registrazione che, dunque, è sottoposto all’ordinaria disciplina dell’imposta di successione e donazione prevista dal TUS, realizzando tale fattispecie una donazione diretta.

LA RIFORMA FISCALE DI AGOSTO:

LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUCCESSIONI

di Barbara Bosso de Cardona-Notaio in Torino

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2024, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale avente ad oggetto la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto in esame apporta delle rilevanti novità a partire da 1 gennaio 2025, tra cui si segnala in particolare:

AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Secondo la normativa vigente, in sede di presentazione della denuncia di successione devono essere versate dal contribuente in autoliquidazione le imposte ipotecarie e catastali, mentre l’imposta principale di successione, se dovuta, viene liquidata successivamente dall’Ufficio a mezzo avviso notificato al contribuente.

Con la Riforma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, invece, anche l’imposta principale di successione, quando dovuta, dovrà essere versata dal contribuente entro 90 giorni dal termine per la presentazione della denuncia di successione. L’ufficio delle Entrate potrà comunque intervenire, se necessario, rideterminando l’importo in rettifica rispetto a quanto autoliquidato.

AGEVOLAZIONI PER L’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI

Allo scopo di agevolare, a determinati soggetti ed in particolari condizioni, il pagamento delle imposte dovute in sede di presentazione della denuncia di successione, la Riforma in oggetto prevede che le Banche, gli intermediari finanziari e le società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, potranno svincolare le attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza dei seguenti presupposti:

1) nell’asse ereditario devono esservi immobili;

 2) la richiesta deve provenire dall’unico erede di età non superiore a 26 anni.

 Lo svincolo è ammesso nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

TASSAZIONE DEL TRUST

Con il Decreto in esame, viene fatta chiarezza sulla tassazione del trust: si conferma il sistema di tassazione per cui l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni in favore dei beneficiari ma sarà possibile prevedere, invece, di “anticipare” il prelievo al momento del conferimento dei beni in trust.

AZIONE DI RIDUZIONE ED INVENTARIO

E’ improponibile l’azione di riduzione se l’inventario viene effettuato dopo il termine di tre mesi dall’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario.

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

La Cassazione, con la sentenza n. 19010 del giorno 11 luglio 2024, torna ad affrontare la tematica relativa alle condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, ed in particolare il requisito previsto dall’art. 564 c.c.

Tale articolo prevede, infatti, che il legittimario che voglia agire in riduzione contro soggetti non chiamati come coeredi deve accettare con beneficio d’inventario. Per espressa disposizione normativa, l’eventuale decadenza dal beneficio d’inventario non preclude l’esercizio dell’azione di riduzione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte il coniuge ed i figli del de cuius avevano agito contro il nipote al quale il medesimo de cuius aveva trasferito con atti di compravendita tutti gli immobili costituenti il patrimonio ereditario.

I legittimari lesi avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma poi non avevano eseguito l’inventario nel termine di tre mesi previsto dall’art. 487 c.c. Gli stessi avevano, poi, agito in giudizio contro il nipote per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni al fine di ottenerne la riduzione nella misura necessaria per reintegrare la legittima.

La Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”. La totale pretermissione, ribadisce la Suprema Corte, può aversi tanto nella successione testamentaria che in quella legittima (qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione).

Nel caso esaminato la Corte ha affermato che la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio (ipotesi che, come sopra detto, consente comunque l’esercizio dell’azione di riduzione) ma comporta che il soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è considerato erede puro e semplice.

Conseguentemente, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal nipote ed ha dichiarato che l’azione di riduzione non poteva essere proposta dalla moglie e i figli del de cuius in quanto l’inventario era stato redatto dopo il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità beneficiata e, dunque, essi erano ormai eredi puri e semplici e, come tali, non soddisfavano il requisito di cui all’art. 564 c.c.