Le successioni

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FONDO IN COMPROPRIETA’ ED ACCESSIONE

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Un terreno appartiene in comproprietà a Tizio, Caio e Sempronio in parti uguali. Su detto terreno Caio costruisce un fabbricato che viene utilizzato da lui soltanto in via esclusiva. Chi è il proprietario di tale fabbricato?

I principi di diritto che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono, da un lato, quello dell’accessione e, dall’altro, quello dell’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.

Nel sistema della comunione, l’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa (quindi godere del bene in maniera diretta) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quando, per la natura del bene o per altre circostanze, non sia possibile un godimento diretto da parte di ciascun partecipante i comproprietari possono deliberare un uso indiretto del bene oppure turnario.

In sede di scioglimento della comunione, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene può chiedere al condividente che invece ne abbia il concreto godimento la propria quota parte dei frutti del bene.

In sostanza, se vi è accordo (anche tacito) tra i comproprietari, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito a ciò in modo certo ed inequivoco.

Se, invece, uno dei comproprietari ha sottratto o impedito le facoltà di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, in violazione dei principi di cui all’art. 1102 c.c., per aver occupato l’intero immobile con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, si ha un abuso della cosa comune che legittima ciascuno dei partecipanti ad agire in giudizio contro tale privazione e per il risarcimento del danno.

Passando, ora, al principio di accessione questo è disciplinato dall’art. 934 c.c. secondo il quale qualunque costruzione o opera esistente su di un fondo appartiene al proprietario del fondo.

Nel caso di comproprietà del fondo, la costruzione effettuata da uno solo dei comproprietari appartiene pro quota a tutti i comproprietari del fondo, fermo restando che i comproprietari non costruttori sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese da egli sopportate per l’edificazione dell’opera.

Nella fattispecie in esame, pertanto, per il principio dell’accessione, il fabbricato realizzato dal solo Caio sul suolo in comproprietà con Tizio e Sempronio appartiene pro quota a Tizio, Caio e Sempronio, fermo restando che Caio ha diritto al rimborso da parte di Tizio e Sempronio delle spese da questi sostenute per l’edificazione della costruzione. Inoltre, l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte di Caio dà diritto a Tizio e Sempronio di agire in giudizio contro Caio per il risarcimento danni per la privazione del godimento del bene comune solo nel caso in cui non vi sia un accordo, anche tacito, tra tutti loro circa il godimento indiretto del bene da parte dei comproprietari non utilizzatori.

Fonte: Cass. 8/02/2025, n. 4219

E’ POSSIBILE CONFERMARE UN TESTAMENTO NULLO?

di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino

Introduzione

L’art. 590 c.c. prevede la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle.

La norma in esame costituisce un’eccezione al principio generale sancito dall’art. 1423 c.c. secondo il quale un contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

In ambito successorio questo principio subisce una deroga in quanto prevale il principio della conservazione della volontà testamentaria (c.d. favor testamenti) che si sostanzia, da una parte, nell’interesse a conservare la volontà del testatore espressa in un atto per sua natura irripetibile, e, dall’altra parte, di consentire ai parenti del defunto, se lo desiderano, di  dare comunque esecuzione alle volontà espresse dal defunto.

Tipi di conferma

L’art. 590 c.c. prevede due modalità con cui confermare le disposizioni testamentarie nulle:

  • Conferma espressa: i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, dopo la morte del testatore, dichiarano di voler confermare la disposizione. Poiché ai fini della validità della conferma occorre che i soggetti che confermano siano a conoscenza dell’invalidità del testamento, si ritiene opportuno fare menzione nella conferma della menzione della causa d’invalidità e che essi sono a conoscenza di ciò ma intendono comunque confermare la disposizione invalida;
  • Conferma tacita:  i soggetti che potrebbero agire per far valere l’invalidità della disposizione testamentaria, e che sono a conoscenza di tale invalidità, danno volontaria esecuzione alla disposizione testamentaria

Quali disposizioni posso essere confermate?

È certamente possibile confermare una disposizione testamentaria nulla per vizi di forma (ad es. per  mancanza di autografia o di sottoscrizione nel testamento olografo).

Non sono invece confermabili le disposizioni testamentarie nulle in quanto contrarie ai principi di ordine pubblico (es. testamento che contiene un patto successorio oppure una sostituzione fedecommissaria oltre i limiti di cui all’art. 692 c.c.).

E’ discussa, invece, la possibilità di confermare un testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). La soluzione dipende dalla tesi cui si aderisce circa la natura giuridica del testamento orale. Secondo un primo orientamento, il testamento orale manca dei requisiti minimi di forma per cui esso non  nullo (e, quindi, come tale confermabile) ma inesistente (e, pertanto, non può essere oggetto di conferma).

In tema di conferma di testamento nullo si è espressa recentemente la Corte di Cassazione (v. sent. n. 9935 del 16 aprile 2025) la quale ha affermato che:

“L’art. 590c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”