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La tassazione dei beni nel Trust

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Le novità introdotte dalla Riforma del 2024

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Il D.lgs 139/2024, che ha riformato il Testo Unico sull’Imposta di Successioni e Donazioni (D.lgs. 346/90 –TUS), è intervenuto, tra l’altro, sulla tassazione del trust,che è stata per lungo tempo oggetto di contrasti tra la prassi applicativa degli Uffici Finanziari e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Infatti, il momento impositivo dell’atto di dotazione del trust (ossia dell’atto di conferimento dei beni nel patrimonio destinato) è stato oggetto di diverse interpretazioni.

Una prima interpretazione, seguita dall’Agenzia delle Entrate, riteneva che la tassazione dell’atto di conferimento in trust doveva avvenire “all’entrata”, ovvero al momento del conferimento del bene in trust.

Contrariamente a questa tesi, la Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato che la tassazione del trust deve avvenire “in uscita”, ovvero solo al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. Secondo questo orientamento, “la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.

L’Amministrazione Finanziaria, nonostante le numerose pronunce della Corte di Cassazione, ha per lungo tempo affermato che l’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale secondo le aliquote diversificate e le franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario al momento della segregazione, mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo.

Col tempo, però, l’indirizzo giurisprudenziale che affermava la tassazione non al momento della segregazione dei beni ma al momento del loro trasferimento ai beneficiari finali si è fatto sempre più costante ed univoco (ordinanze Corte di Cassazione 30 ottobre 2020 nn. 24153 e 24154; 16 dicembre 2020 n. 28796; 8 luglio 2020 n. 14207; 3 marzo 2020 n. 5766; 11 marzo 2020 n. 7003; 19 febbraio 2020 n. 4163; 7 febbraio 2020 nn. da 2897 a 2902) per cui l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito questo orientamento con la circolare n. 34/e del 2022.

La Riforma del 2024 sull’imposta di Successione e Donazione ha superato definitivamente la questione, introducendo il nuovo art. 4bis del TUS che recepisce anche normativamente il suddetto principio della tassazione in uscita, per cui, secondo la nuova disciplina, l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali in base al rapporto tra disponente e beneficiario. E’ lasciata, comunque, al disponente la scelta se optare, invece, per il versamento anticipato dell’imposta al momento dell’apporto dei beni al trust.


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