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Il consolidamento dell’usufrutto

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Dal 1° gennaio 2025 la semplificazione degli aggiornamenti catastali

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

La Riforma introdotta dal D.lgs 139/2024 sulla razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, ha apportato una significativa novità per quanto riguarda gli atti di aggiornamento catastale conseguenti al decesso dell’usufruttario di beni immobili.

Qualora su di un bene sussista il diritto reale di usufrutto (oppure uso o abitazione) e il titolare di tale diritto muore, si verifica il consolidamento con la nuda proprietà.

Non si tratta di un trasferimento del diritto dall’usufruttario al nudo proprietario ma di un effetto automatico di espansione del diritto del proprietario, che non è più compresso dall’esistenza del diritto reale minore e che, quindi, ritrova ex lege la sua piena operatività.

Per tale ragione, il diritto di usufrutto non cade in successione, per cui non deve essere dichiarato nella denuncia di successione dell’usufruttuario deceduto.

In caso di beni immobili sui quali grava un diritto reale di usufrutto (oppure uso o abitazione), si pone la necessità di aggiornare la banca dati catastale e, quindi, cancellare dall’intestazione in Catasto il diritto di usufrutto e far risultare pieno proprietario l’originario nudo proprietario.

Per fare ciò, attualmente, occorre presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate- Servizi Catastali- apposita domanda di consolidamento allegando il certificato di morte (o autocertificazione), con il pagamento dei relativi diritti di euro 55,00 per i tributi speciali ed euro 16,00 per imposta di bollo.

Con la Riforma del 2024 è stata prevista una semplificazione di tali adempimenti per cui dal 1° gennaio 2025 il consolidamento avverrà in automatico a cura dell’Agenzia delle Entrate, senza alcun costo ed onere a carico dei soggetti interessati.

Sarà l’Ufficio, dunque, sulla base delle informazioni che verranno comunicate dall’Anagrafe Tributaria in seguito al decesso del soggetto titolare del diritto di usufrutto, che provvederà in via automatica all’aggiornamento dell’intestazione catastale.


4 commenti

  1. Avatar di Albertino Albertino ha detto:

    Prevedo qualche complicazione nei casi in cui opera l’ accrescimento in favore del coniuge superstite. Ad oggi mi viene sempre chiesto di allegare l’atto di costituzione di usufrutto per verificare se sia previsto o meno accrescimento, non so come si regoleranno in futuro i funzionari del Catasto.

    • Avatar di Andreana Hedges Andreana Hedges ha detto:

      Nella riforma prevista per il 2025, sarà l’Agenzia delle entrate che annotterà il diritto di abitazione a carico del coniuge superstite e lo scioglimento del diritto di usufrutto all’atto della morte di quest’ultimo. Siamo in attesa di conoscere l’impianto definitivo della nuova normativa e gli adempimenti che saranno svolti direttamente dall’Agenzia in base al nuovo modello di dichiarazione di successione sul quale stanno tutt’ora lavorando. Grazie e saluti.

  2. Avatar di manuela PERELLI ROCCO manuela PERELLI ROCCO ha detto:

    Nel caso in cui l’usufruttuario è deceduto negli anni precedenti ad es. 2022, come bisognerà comportarsi?

    • Avatar di Andreana Hedges Andreana Hedges ha detto:

      Buongiorno,
      per successioni apertesi prima del 01.01.2025, occorre vedere se è stata presentata la dichiarazione di successione e se è stata presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate- Servizi Catastali- apposita domanda di consolidamento allegando il certificato di morte (o autocertificazione), con il pagamento dei relativi diritti. In particolare, consigliamo di vedere se nel titolo che ha costituito l’usufrutto sia stato previsto un diritto di accrescimento a favore di un altro. Si parla di accrescimento solo nel caso in cui l’usufrutto da consolidare debba essere trasferito ad altro usufruttuario già risultante in visura. Se c’è accrescimento, questo dovrà essere inserito su richiesta della parte, attraverso una voltura di preallineamento. Se invece l’usufrutto deve essere interamente trasferito ad un nuovo soggetto si parla di “usufrutto successivo”. In questo caso la voltura deve essere predisposta secondo la normale modalità di “afflusso”.
      Le consigliamo di sottoporre il Suo caso pratico all’attenzione di un geometra od altro professionista esperto in materia per le verifiche del caso.
      Grazie e saluti.

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