Donazione di denaro finalizzata ad un acquisto immobiliare: si applica l’imposta di donazione?
di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino
Accade frequentemente che un soggetto intenda donare una somma di denaro ad un altro soggetto per consentirgli di acquistare un immobile (si pensi all’ipotesi dei genitori che vogliono donare al figlio il denaro che verrà utilizzato da quest’ultimo per acquistare un’abitazione).
Tale fattispecie è espressamente disciplinata dal comma 4-bis dell’articolo 1 del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni che prevede che “l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.
Dunque, nell’atto di compravendita con cui il figlio acquista da un soggetto terzo un immobile potranno intervenire anche i genitori per dichiarare di aver pagato il prezzo dell’acquisto, per spirito di liberalità verso il figlio.
Tale atto di liberalità indiretta, contenuto nella compravendita immobiliare, non sarà soggetto all’imposta di donazione (ove applicabile) in quanto collegato ad un atto (quello di compravendita appunto) che sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.
Ciò posto, è stato chiesto se la medesima norma sia applicabile anche in caso di donazione diretta del denaro fatta con separato atto pubblico ed antecedente alla compravendita finalizzato ad essa, ad esempio quando il genitore donante non intende intervenire all’atto di compravendita ma vuole, comunque, fornire per spirito di liberalità al figlio la provvista per acquistare l’immobile tramite un atto pubblico di donazione della somma di denaro compiuto prima della conclusione dell’atto di compravendita da parte del figlio.
A tale quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 366/2022 che ha, in primo luogo, ricordato che la donazione indiretta è “rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione”.
Le donazioni indirette sono anch’esse, al pari delle donazioni dirette, soggette all’imposta di donazione, giustificandosi l’esenzione prevista dal citato comma 4 bis come eccezione alla regola generale dell’ordinaria tassazione solo nel caso in cui la donazione indiretta sia collegata ad un atto già soggetto ad autonoma tassazione (dell’imposta di registro proporzionale o IVA).
Pertanto, nel caso in cui i genitori intervengono nell’atto di compravendita da parte del figlio per pagare il prezzo dell’acquisto si tratta di donazione indiretta, eseguita cioè senza uno specifico atto registrato, per cui trova applicazione l’esenzione prevista dal TUS in quanto sarà sottoposto ad imposizione fiscale (con imposta di registro proporzionale o IVA) l’atto di compravendita che contiene la liberalità indiretta.
Nel caso prospettato, invece, si tratta di una liberalità posta in essere con autonomo atto pubblico separato soggetto a registrazione che, dunque, è sottoposto all’ordinaria disciplina dell’imposta di successione e donazione prevista dal TUS, realizzando tale fattispecie una donazione diretta.

