Le successioni

Home » 2024 » agosto

Monthly Archives: agosto 2024

Tassazione della donazione collegata ad atti sottoposti ad imposta di registro.

Donazione di denaro finalizzata ad un acquisto immobiliare: si applica l’imposta di donazione?

di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino

Accade frequentemente che un soggetto intenda donare una somma di denaro ad un altro soggetto per consentirgli di acquistare un immobile (si pensi all’ipotesi dei genitori che vogliono donare al figlio il denaro che verrà utilizzato da quest’ultimo per acquistare un’abitazione).

Tale fattispecie è espressamente disciplinata dal comma 4-bis dell’articolo 1 del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni che prevede che “l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Dunque, nell’atto di compravendita con cui il figlio acquista da un soggetto terzo un immobile potranno intervenire anche i genitori per dichiarare di aver pagato il prezzo dell’acquisto, per spirito di liberalità verso il figlio.

Tale atto di liberalità indiretta, contenuto nella compravendita immobiliare, non sarà soggetto all’imposta di donazione (ove applicabile) in quanto collegato ad un atto (quello di compravendita appunto) che sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.

Ciò posto, è stato chiesto se la medesima norma sia applicabile anche in caso di donazione diretta del denaro fatta con separato atto pubblico ed antecedente alla compravendita finalizzato ad essa, ad esempio quando il genitore donante non intende intervenire all’atto di compravendita ma vuole, comunque, fornire per spirito di liberalità al figlio la provvista per acquistare l’immobile tramite un atto pubblico di donazione della somma di denaro compiuto prima della conclusione dell’atto di compravendita da parte del figlio.

A tale quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 366/2022 che ha, in primo luogo, ricordato che la donazione indiretta è “rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione”.

Le donazioni indirette sono anch’esse, al pari delle donazioni dirette, soggette all’imposta di donazione, giustificandosi l’esenzione prevista dal citato comma 4 bis come eccezione alla regola generale dell’ordinaria tassazione solo nel caso in cui la donazione indiretta sia collegata ad un atto già soggetto ad autonoma tassazione (dell’imposta di registro proporzionale o IVA).

Pertanto, nel caso in cui i genitori intervengono nell’atto di compravendita da parte del figlio per pagare il prezzo dell’acquisto si tratta di donazione indiretta, eseguita cioè senza uno specifico atto registrato, per cui trova applicazione l’esenzione prevista dal TUS in quanto sarà sottoposto ad imposizione fiscale (con imposta di registro proporzionale o IVA) l’atto di compravendita che contiene la liberalità indiretta.

Nel caso prospettato, invece, si tratta di una liberalità posta in essere con autonomo atto pubblico separato soggetto a registrazione che, dunque, è sottoposto all’ordinaria disciplina dell’imposta di successione e donazione prevista dal TUS, realizzando tale fattispecie una donazione diretta.

LA RIFORMA FISCALE DI AGOSTO:

LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUCCESSIONI

di Barbara Bosso de Cardona-Notaio in Torino

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2024, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della delega fiscale avente ad oggetto la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il Decreto in esame apporta delle rilevanti novità a partire da 1 gennaio 2025, tra cui si segnala in particolare:

AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Secondo la normativa vigente, in sede di presentazione della denuncia di successione devono essere versate dal contribuente in autoliquidazione le imposte ipotecarie e catastali, mentre l’imposta principale di successione, se dovuta, viene liquidata successivamente dall’Ufficio a mezzo avviso notificato al contribuente.

Con la Riforma che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, invece, anche l’imposta principale di successione, quando dovuta, dovrà essere versata dal contribuente entro 90 giorni dal termine per la presentazione della denuncia di successione. L’ufficio delle Entrate potrà comunque intervenire, se necessario, rideterminando l’importo in rettifica rispetto a quanto autoliquidato.

AGEVOLAZIONI PER L’UNICO EREDE DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI

Allo scopo di agevolare, a determinati soggetti ed in particolari condizioni, il pagamento delle imposte dovute in sede di presentazione della denuncia di successione, la Riforma in oggetto prevede che le Banche, gli intermediari finanziari e le società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, potranno svincolare le attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza dei seguenti presupposti:

1) nell’asse ereditario devono esservi immobili;

 2) la richiesta deve provenire dall’unico erede di età non superiore a 26 anni.

 Lo svincolo è ammesso nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

TASSAZIONE DEL TRUST

Con il Decreto in esame, viene fatta chiarezza sulla tassazione del trust: si conferma il sistema di tassazione per cui l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni in favore dei beneficiari ma sarà possibile prevedere, invece, di “anticipare” il prelievo al momento del conferimento dei beni in trust.