E’ improponibile l’azione di riduzione se l’inventario viene effettuato dopo il termine di tre mesi dall’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario.
di Barbara Bosso de Cardona – Notaio in Torino
La Cassazione, con la sentenza n. 19010 del giorno 11 luglio 2024, torna ad affrontare la tematica relativa alle condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, ed in particolare il requisito previsto dall’art. 564 c.c.
Tale articolo prevede, infatti, che il legittimario che voglia agire in riduzione contro soggetti non chiamati come coeredi deve accettare con beneficio d’inventario. Per espressa disposizione normativa, l’eventuale decadenza dal beneficio d’inventario non preclude l’esercizio dell’azione di riduzione.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte il coniuge ed i figli del de cuius avevano agito contro il nipote al quale il medesimo de cuius aveva trasferito con atti di compravendita tutti gli immobili costituenti il patrimonio ereditario.
I legittimari lesi avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma poi non avevano eseguito l’inventario nel termine di tre mesi previsto dall’art. 487 c.c. Gli stessi avevano, poi, agito in giudizio contro il nipote per sentir dichiarare la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni al fine di ottenerne la riduzione nella misura necessaria per reintegrare la legittima.
La Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per il quale “la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore”. La totale pretermissione, ribadisce la Suprema Corte, può aversi tanto nella successione testamentaria che in quella legittima (qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione).
Nel caso esaminato la Corte ha affermato che la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio (ipotesi che, come sopra detto, consente comunque l’esercizio dell’azione di riduzione) ma comporta che il soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è considerato erede puro e semplice.
Conseguentemente, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal nipote ed ha dichiarato che l’azione di riduzione non poteva essere proposta dalla moglie e i figli del de cuius in quanto l’inventario era stato redatto dopo il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità beneficiata e, dunque, essi erano ormai eredi puri e semplici e, come tali, non soddisfavano il requisito di cui all’art. 564 c.c.

