Finché non viene effettuato il deposito al Registro delle Imprese di cui all’art. 2470 c.c. l’acquisto non è opponibile nei confronti della società.
di Barbara Bosso de Cardona- Notaio in Torino
In tema di srl la regola generale dettata dall’art. 2469 c.c. prevede che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.
E’, comunque, possibile che l’atto costitutivo preveda delle deroghe a questa regola, per cui lo statuto potrebbe legittimamente prevedere l’intrasferibilità delle quote o limiti e condizioni per il trasferimento (quali ad esempio la clausola di prelazione e di gradimento). Nel caso in cui si preveda l’intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali o condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473 c.c.
In caso di morte di un socio di una srl il cui statuto non preveda deroghe alla disciplina sopra vista, dunque, ciò che cade in successione è direttamente la titolarità della partecipazione sociale, senza necessità di adottare un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto (come accade, invece, nelle società di persone dove l’erede non acquista la partecipazione ma solo il diritto alla liquidazione della quota, salvo diversa disposizione dei patti sociali).
Tuttavia, nei confronti della società affinchè l’erede possa esercitare i diritti sociali non è sufficiente l’accettazione dell’eredità ma occorre anche che venga eseguita la pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c.
Tale norma stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, a richiesta dell’erede o del legatario, della documentazione attestante il suo acquisto ereditario (e cioè il certificato di morte, copia del testamento se esistente, un atto di notorietà attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché la denuncia di successione).
L’effettuazione di tale pubblicità presso il Registro delle Imprese si ritiene, inoltre, che costituisca una forma di accettazione tacita dell’eredità.
Tale principio è stato recentemente ribadito in una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 2624/2024) che ha affermato che “dalla regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità, ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all’erede del socio, dunque, solo con l’adempimento delle formalità di cui si è detto”.
Conseguentemente, come affermato anche nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 61-2020, finchè non viene eseguita la pubblicità presso il Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, l’acquisto non è opponibile alla società, non rilevando l’eventuale conoscenza, da parte dell’organo amministrativo, della morte di un socio per effetto di comunicazioni comunque pervenute agli stessi.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario dell’avviso di convocazione e per il calcolo dei quorum assembleari la società dovrà agire senza tenere conto del trasferimento mortis causa, per cui (fermo restando l’opportunità di eseguire sollecitamente i suddetti adempimenti pubblicitari) l’avviso di convocazione dovrà essere indirizzato al socio defunto e non all’erede e la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi (per cui le delibere saranno validamente assunte se il voto degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge).

