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E’ valida la scrittura tra fratelli con cui questi stabiliscono il versamento di conguagli per riequilibrare il valore dei beni loro donati dai genitori?

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CONGUAGLI PEREQUATIVI DI DONAZIONE E DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

di Barbara Bosso de Cardona -Abilitata alla professione di Notaio

Tra i principi fondamentali del diritto successorio il nostro ordinamento riconosce il divieto dei “patti successori”.

Si tratta di accordi con cui si dispone della propria successione (detti patti successori istitutivi) oppure si dispone (patti successori dispositivi) o si rinunzia (patti successori rinunziativi) ai diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta.

L’art. 458 c.c. prevede espressamente la nullità di tali patti in quanto il legislatore ha inteso tutelare due principi fondamentali, sia di ordine giuridico che morale.

In particolare, la ratio è quella di garantire il principio di libertà testamentaria per il quale il testatore è sempre libero di revocare il proprio testamento.

Pertanto, l’unica fonte di delazione ereditaria è il testamento o, in assenza di questo, la legge mentre mai può costituire fonte della delazione un accordo privato relativo alla propria o altrui successione.

Ciò assolve anche alla funzione morale di evitare di incentivare il desiderio di morte altrui per ottenere vantaggi economici.

La giurisprudenza, in numerose occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi sul confine, spesso labile, tra i patti successori vietati e l’autonomia contrattuale delle parti, ammessa ai sensi dell’art. 1322 c.c.

Recentemente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di patti successori con due pronunce ravvicinate.

Con la sentenza n. 34858 del 13.12.2023 la Suprema Corte ha chiarito che per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare:

1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;

4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;

5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

A distanza di pochi giorni la Cassazione ha affrontato, con la sentenza n. 722 del 9.01.2024, una particolare fattispecie in tema di patti successori.

Il caso sottoposto alla Corte riguardava dei fratelli che avevano ricevuto in vita per donazione dai genitori dei beni e con separata scrittura avevano convenuto l’obbligo a carico di alcuni di essi di versare agli altri la differenza di valore tra i beni donati, al fine di riequilibrare le disuguaglianze tra i valori.

Convenuto in giudizio per l’adempimento di quanto obbligatosi con la suddetta scrittura, il fratello debitore aveva eccepito la nullità della scrittura per violazione del divieto dei patti successori.

Secondo la tesi assunta, le pattuizioni contenute nella scrittura sarebbero state dirette ad operare un riequilibrio tra le attribuzioni patrimoniali dei fratelli e, con tale riequilibrio, essi avrebbero mirato ad operare una ripartizione anticipata delle quote ereditarie tra i futuri aventi diritto alla successione.

Pertanto, l’accordo sarebbe nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

La Cassazione con la sentenza n. 722/2024 ha, però, chiarito che “l’atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione”

Pertanto, secondo la Suprema Corte, in assenza dei suddetti presupposti si è al di fuori della fattispecie dei patti successori, vietati dal nostro ordinamento per cui, secondo la recente sentenza della Cassazione, “l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore”.

Concludendo, se le attribuzioni contemplate nella scrittura mirano esclusivamente ad operare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali unicamente in considerazione delle donazioni già conseguite da alcuni dei figli, e senza in alcun modo inserire funzionalmente tale riequilibrio nell’ambito della futura successione di ciascuno dei genitori, non vi è alcuna violazione del divieto dei patti successori e, pertanto, l’accordo è valido.


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