TESTAMENTO OLOGRAFO ED APPOSIZIONE DELLA DATA DA PARTE DI UN TERZO …
Autore: dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio
A norma dell’art. 602 c.c. un testamento olografo per essere valido deve essere interamente scritto di pugno dal testatore e da questi datato e sottoscritto.
La data (che deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui il testamento viene redatto) serve a fotografare la situazione esistente al momento della redazione del testamento.
E ciò rileva sia per il caso in cui vi siano più testamenti redatti dalla medesima persona (per cui se i vari testamenti sono tra loro incompatibili prevale il testamento redatto per ultimo) sia quando si deve valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento.
Può accadere, però, che in un testamento olografo si commettano errori, omissioni o incompletezze nell’apposizione della data e sul punto la giurisprudenza ha avuto occasioni di pronunciarsi.
Nel caso in cui il testatore abbia datato di suo pugno il testamento ma per errore materiale (dovuto ad ignoranza, distrazione o altra causa) ha inserito una data impossibile o errata (es. 30 febbraio 2023 oppure 1-112-2023), la Cassazione (con sentenza n. 37228/2021) ha stabilito che la data può essere rettificata dal giudice ma solo “avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto”.
Ma cosa accade se nel testamento olografo manchi del tutto la data o questa è incompleta (ad esempio è inserito solo l’anno)?
Ai sensi del secondo comma dell’art. 606 c.c., trattandosi di un difetto di forma del testamento diverso dalle ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo 606 c.c. (che si riferisce alla mancanza di autografia o della sottoscrizione), la mancanza o incompletezza della data rende il testamento olografo annullabile con azione giudiziale che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.
Se, però, la data del testamento non è omessa o incompleta ma è stata apposta da un terzo, le cose cambiano.
La Cassazione, già con la sentenza n. 27414/2018, ha affermato che se un terzo interviene durante la redazione del testamento olografo scrivendo una qualunque parola, e quindi anche se appone la data, in questo caso si è fuori dall’ipotesi di omissione della data (che, come detto, dà luogo ad annullabilità del testamento) ma si configura la fattispecie di mancanza di autografia del testamento olografo che dà luogo, invece, a nullità del testamento ai sensi del primo comma dell’art. 606 c.c.
Il medesimo principio è stato recentemente ripreso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30237 del 31 ottobre 2023 con cui ha affermato che:
“Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l’erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato)”.