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ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO A FAVORE DI MINORE

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COSA ACCADE IN CASO DI OMESSA REDAZIONE DELL’INVENTARIO?

LA PAROLA SPETTA ORA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Autore: dott.ssa Barbara Bosso de Cardona – abilitata alla professione di Notaio

Con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023  la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale in tema di accettazione con beneficio d’inventario in favore di minori.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava una madre che, per conto dei figli minori, aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario senza redigere, però, l’inventario. Giunti alla maggiore età i figli avevano rinunciato all’eredità entro il termine annuale previsto dalla legge e, sulla base di ciò, si erano opposti alla richiesta di pagamento da parte della Banca creditrice del padre defunto per il pagamento delle rate del mutuo da lui acceso.

Il principale effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario è quello di tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto per cui l’erede risponde dei debiti solo con il patrimonio ereditario e non anche con il proprio patrimonio.

Per ottenere ciò la legge disciplina dettagliatamente l’iter da seguire che prevede l’accettazione con beneficio d’inventario e la redazione dell’inventario; quest’ultimo adempimento può anche precedere la dichiarazione di accettazione ma, comunque, entrambe le formalità vanno osservate nei termini precisi indicati dalla legge, che variano dalla circostanza se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari o non lo è.

I minori, e gli incapaci in generale, devono accettare l’eredità, ai sensi dell’art. 471 c.c., necessariamente con il beneficio d’inventario; in considerazione del fatto che la procedura beneficiata deve essere osservata per loro conto dai genitori o rappresentanti legali, l’art. 489 c.c. prevede che gli incapaci non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di  un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di incapacità quando loro stessi non si siano conformati alle norme previste in tema di accettazione beneficiata.

Ma cosa succede quando il genitore del minore ha accettato con beneficio d’inventario l’eredità devoluta al figlio ma non ha compiuto l’inventario? Una volta divenuto maggiorenne, il figlio può solo perfezionare la procedura, e quindi redigere l’inventario ed evitare la confusione del suo patrimonio da quello del de cuius, oppure può anche rinunciare all’eredità?

Nel caso recentemente sottoposto alla Corte di Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto la seconda delle tesi sopra esposte e quindi, avendo rinunciato all’eredità del padre una volta divenuti maggiorenni, hanno ritenuto di non dover rispondere in alcun modo dei debiti del defunto.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pur segnalando che il dato letterale della norma sembrerebbe confermare la tesi per la quale la dichiarazione di accettazione ex art 484 c.c., una volta effettuata, può portare solo all’accettazione pura e semplice o a quella beneficiata, riconosce che esistono all’interno della stessa Corte anche orientamenti diversi.

In particolare, la dichiarazione di accettazione e l’inventario sarebbero entrambi elementi costitutivi della procedura beneficiata per cui in mancanza di uno solo di essi la fattispecie a formazione progressiva non si perfeziona.

Pertanto, la sola dichiarazione di accettazione fatta dal genitore servirebbe esclusivamente a far mantenere al minore la sua posizione di chiamato all’eredità per cui quando questi raggiungerà la maggiore età potrà non solo far redigere l’inventario e perfezionare l’accettazione beneficiata ma anche rinunciare all’eredità.

Esistendo detti contrasti, la Seconda Sezione Civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite per “chiarire se l’inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l’accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all’acquisto della qualità di erede in virtù dell’originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o intra vires hereditatis”.

Attendiamo quindi fiduciosi la pronuncia delle Sezioni Unite per avere una interpretazione certa ed univoca della norma ponendo fine agli orientamenti diversi e contrasti finora rilevati.


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