Le successioni

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Interpello 37/2018 – natura del diritto del convivente superstite ad abitare la casa del de cuius

L’Agenzia delle Entrate, su istanza di interpello, risponde in merito al seguente oggetto:
Convivente superstite e diritto di abitazione. – Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212.

Naturalmente l’agenzia stessa e l’istante chiariscono l’impatto del diritto del convivente di continuare ad abitare la casa condivisa con il compagno deceduto previsto con la Legge 76/2016 ma, affrontando la questione fiscale, si addentrano nell’analisi dei contenuti giuridici delle disposizioni contenute nella legge sulle unioni civili.

La vicenda prende le mosse dal quesito formulato dalla sorella, unico erede del de cuius, in merito al diritto di abitare nella casa di quest’ultimo da parte della compagna per i due anni successivi al suo decesso.

Queste le due questioni:

– la convivente more uxorio del de cuius ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune abitazione a prescindere dalla sua residenza anagrafica oppure detta residenza è requisito essenziale per accedere ai diritti riconosciuti al convivente?
– In caso di risposta affermativa, il diritto acquisito dal convivente è un diritto di abitazione (diritto reale) da inserirsi, in analogia con l’art.540 c.c.. in dichiarazione di successione (con tutti i risvolti fiscali che ne derivano e che hanno spinto, peraltro, l’istante a interpellare l’Agenzia delle Entrate), oppure si tratta di un diritto personale di godimento (assimilabile piuttosto ad una sorta di comodato?

Sul primo punto la Agenzia, scendendo nel merito della questione, chiarisce che “la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”. Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.”

Quanto al secondo punto è bene fare una premessa: una cosa è dire che il convivente acquista un diritto di abitazione nell’immobile di convivenza, intendendo per esso l’acquisto di un diritto reale minore, tale quindi da incidere sul possesso del bene e per il quale è necessaria la trascrizione e, eventualmente è da valutare l’inserimento in dichiarazione di successione alla stregua dell’art.540 c.c.; altra cosa è dire che il convivente superstite acquisisce un diritto personale di godimento, tale quindi da non incidere sul possesso bensì sulla mera detenzione del bene (alla stregua di una sorta di comodato “ex lege”).

L’istante propenderebbe per la prima tesi (anche se più gravosa nei suoi confronti quanto ad effetti giuridici in quanto graverebbe la sua piena proprietà, acquisita con la successione del fratello, trasformandola in nuda proprietà gravata dal diritto di abitazione della convivente), cosi da poter accedere alle agevolazioni fiscali ad essa collegate; l’agenzia invece, prendendo le mosse dal testo della L.76/2016, non può che propendere per la seconda tesi, considerando detto diritto, a scadenza, si ricorda, biennale, come un diritto personale di godimento da non doversi indicare in successione.

Di seguito il testo della risposta ad interpello 37/2018 37

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