Le successioni

Home » Blog » Aspetti normativi » L’erede come soggetto “al centro” della successione: responsabilità personale e patrimoniale

L’erede come soggetto “al centro” della successione: responsabilità personale e patrimoniale

Ogni volta che viene a mancare un soggetto, si apre, sulla base delle norme del codice civile, la successione ereditaria.

Sostanzialmente la materia successoria comporta l’individuazione di quei soggetti che subentrano nei rapporti che facevano capo al de cuius senza soluzione di continuità, quindi facendo in modo che ci sia sempre un titolare per tutti i cespiti attivi e passivi che prima facevano capo al de cuius e successivamente passano agli eredi.
Per capire però il perché questa materia rivesta una così pressante importanza per il nostro ordinamento è, preliminarmente, necessario chiedersi quali sono gli obiettivi che il legislatore, con questa attenzione alla materia successoria, vuole perseguire.

Gli obiettivi perseguiti sono sostanzialmente tre.

I primi due sono intuitivi: senza dubbio la materia successoria è stata costruita in modo tale da garantire al futuro de cuius di disporre come meglio crede del suo patrimonio ereditario. Infatti all’interno del codice civile si trovano tutte le norme che regolano la successione testamentaria permettendo al de cuius, con quell’atto di ultima volontà che è il testamento, di disporre dei suoi beni a favore dei soggetti che ritiene opportuno li ricevano; nonché le norme sulla successione legittima che stabiliscono la devoluzione del patrimonio ai parenti del de cuius in ordine di grado, qualora non ci fosse testamento.

Sicuramente la materia successoria si pone anche un secondo obiettivo: quello di tutelare gli eredi chiamati, cioè coloro che hanno diritto a succedere nel patrimonio familiare. Esiste infatti una sezione del codice civile che prevede quella che si chiama successione necessaria, che fa si che il possibile erede sia tutelato non solo per garantire che, in un’ottica di rispetto della volontà del de cuius, diventi erede, così come il de cuius voleva, ma bensì, in alcuni casi, anche contro la volontà del de cuius. Il Codice civile prevede infatti che i parenti più stretti del de cuius non possano essere totalmente diseredati dallo stesso quindi, un eventuale testamento lesivo dei loro diritti potrà essere, tramite la successione necessaria, contestato ed impugnato e quindi sostanzialmente ridotto in modo tale da garantire la successione degli eredi legittimari chiamati.

Oltre a questi due primi obiettivi che sono di intuitiva necessità, ne esiste però un terzo: la tutela del terzo creditore incolpevole.

Ogni soggetto, infatti, nel corso della propria vita, dalla nascita fino alla morte, ha capacità giuridica ovvero la possibilità di essere centro di imputazione di diritti e di interessi che saranno di natura attiva o passiva; questa capacità giuridica viene a mancare al momento della morte del de cuius, quindi il de cuius, che prima era un centro di imputazione di interessi e aveva dei diritti attivi come diritti passivi (ad esempio diritti di proprietà, diritti di credito, esposizioni finanziarie, mutui eccetera) dal momento della sua morte, non potrà essere titolare né in senso attivo né in senso passivo di questi diritti o oneri che gli competevano fino ad un momento prima.

Il fatto che questo patrimonio rimanga vacante di titolare (per patrimonio si intende sempre una universalità di beni che comprende attività e passività), potrebbe fare sì che il creditore del de cuius si trovi a vedere vanificate le proprie pretese creditorie per il solo fatto che il suo debitore è venuto a mancare e che quindi non sia più possibile trovare un referente a cui chiedere il pagamento o il rispetto dell’obbligazione assunta.
Proprio per questo il legislatore ha creato un impianto normativo che va ad individuare quel soggetto o quei soggetti che, subentrando senza soluzione di continuità nelle titolarità attive e passive del de cuius, subentreranno anche nei debiti del de cuius e diventeranno i nuovi responsabili dei debiti del de cuius, quindi i nuovi debitori.

Ovviamente, perché sia possibile perseguire queste finalità, è necessario individuare nell’ordinamento quello o quei soggetti che effettivamente assumeranno questo ruolo centrale, ovvero il ruolo di garante anche del rispetto dei debiti nei confronti del terzo creditore incolpevole.

La successione può avvenire a titolo particolare e, in questo caso, si configurerà la posizione del legatario cioè quel soggetto che viene chiamato a succedere in uno specifico rapporto determinato che faceva capo al de cuius e che il de cuius decide di trasferire a quel particolare soggetto che assumerà appunto il ruolo di legatario, oppure può avvenire a titolo universale.

Il successore a titolo universale è colui che viene chiamato a subentrare (per quota se in concorso con altri coeredi o per l’intero) nelle attività e nelle passività che facevano capo al de cuius.

Mentre il legatario subentra in quello specifico rapporto determinato, solitamente attribuitogli per legge, l’erede subentra, per una quota o per l’intero se è l’unico chiamato, sia nelle attività che nelle passività del de cuius..

Ai sensi dell’art. 752 c.c., infatti, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

L’erede subentra altresì anche nei rapporti processuali che facevano capo al de cuius, ciò significa che, in prima istanza, viene chiamato anche a sostituire processualmente il de cuius nei procedimenti eventualmente in corso. In tal senso: Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.116 Nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all’eredità bensì (in via esclusiva) all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione

Ovviamente, capita la differenza tra il successore a titolo particolare ed il successore a titolo universale, è evidente che il soggetto centrale della materia successoria non può che essere l’erede, quindi quel soggetto che, subentrando per quota nelle attività e nelle passività, diventerà senza dubbio il titolare dei cespiti attivi ma, altrettanto senza dubbio, anche il titolare dei cespiti passivi che facevano capo al de cuius e che si trovano trasferiti all’erede stesso: ovviamente, diventando il nuovo titolare dei debiti del de cuius, sarà il nuovo soggetto tenuto al loro pagamento e alla loro soddisfazione e potrà essere chiamato ad adempiere dal creditore che troverà un nuovo referente del proprio credito.

Vi è di più perché il nostro ordinamento sostiene che l’erede, una volta divenuto tale, confonde, salvo il caso di accettazione con beneficio di inventario, il proprio patrimonio personale con quello ereditario. Questo significa che, nel momento in cui un erede acquisisce il titolo di successore a titolo universale del de cuius, creerà un suo nuovo patrimonio personale comprendente sia cespiti attivi e passivi che già possedeva precedentemente all’apertura della successione, sia i cespiti attivi e passivi ricevuti in fase successoria.

Da tutto ciò consegue che l’erede, che ha acquisito all’interno del suo patrimonio i cespiti attivi e passivi del de cuius, è subentrato nelle attività e nelle passività che facevano capo al de cuius ed è divenuto il nuovo debitore dei debiti del de cuius ed allora, come ogni altro debitore, risponderà dei suoi debiti – cosi dice il codice civile all’articolo 2740 – con l’intero proprio patrimonio personale.

Questo perché il codice civile sostiene che ogni soggetto, quando contrae un debito, garantirà la soddisfazione di quel debito con il suo intero patrimonio personale; analogamente l’erede, che diventa il nuovo debitore dei debiti del de cuius, sarà tenuto a rispondere di quei debiti con l’intero suo patrimonio personale e ciò significa che potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari non solo nei limiti di valore del patrimonio ereditario ricevuto, ma anche, laddove l’eredità fosse di segno negativo, con il proprio patrimonio personale.

Questa responsabilità patrimoniale personale così importante fa si che l’erede non sia un soggetto che si individua automaticamente all’apertura della successione, bensì, per diventare eredi, occorre seguire una fattispecie a formazione progressiva che partirà dall’apertura della successione, passerà attraverso la chiamata ereditaria, quindi l’individuazione di quei soggetti che si trovano nella posizione di chiamati all’eredità (cioè soggetti che hanno la possibilità di divenire eredi ma che diventeranno eredi solo concludendo questo iter con l’accettazione dell’eredità) e si concluderà con la accettazione dell’eredità.

Nel momento in cui si apre una successione, dunque, si individuano i chiamati a titolo universale ed essi saranno in una posizione di mero chiamato all’eredità. Successivamente potranno valutare la bontà della chiamata ereditaria e decidere se divenire eredi accettando l’eredità o eventualmente, se non sono interessati a divenire eredi, rinunciare all’eredità: in questo modo usciranno dalle linee ereditarie e ovviamente non diventeranno titolari nè dei cespiti attivi nè tanto meno dei cespiti passivi.


Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Masterclass Successioni 2020

Inizia il 30 Gennaio 2020, la nuova edizione del nostro corso specialistico di formazione tramite webinar Masterclass Successioni.

Masterclass Successioni 2020 –  è stata interamente ”tagliata e cucita” intorno al Cliente, basandoci sulle preferenze indicate da chi ha partecipato all’edizione 2019 e ha risposto ad un nostro Questionario nel quale ha potuto indicare gli argomenti che gli sembravano di maggior interesse, oltre naturalmente l’analisi delle novità 2020, come sempre trattate nel dettaglio.

Il corso è rivolto a tutti i professionisti e collaboratori CAAF che si occupano di pratiche successorie e/o che offrono consulenza in materia.
E’ un corso di grande ausilio per l’intera gestione di qualsiasi pratica successoria e per approfondire i principali istituti del diritto successorio

Per maggior informazioni sui corsi, scarica la brochure qui.

Per maggiori informazioni sul webinar scarica la brochure da qui.

inserisci il tuo indirizzo email per seguire il blog e ricevere le notifiche di nuovi articolo via mail

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: