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Cassazione Sent. 24940/2016 – implicita abrogazione del coacervo per incompatibilità con L.342/2000

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Con una sentenza rivoluzionaria, n. 24940 del 2016 depositata lo scorso dicembre, la Corte di Cassazione, ha dichiarato la abrogazione dell’istituto del coacervo, ovvero l’istituto che si applica alle donazioni in fase di successione con l’obbligo di indicare in dichiarazione di successione le donazioni fate in vita dal de cuius a eredi e legatari così da verificare, proprio attraverso il coacervo, l’eventuale erosione totale o parziale della franchigia, con decorrenza addirittura dall’entrata in vigore dell’art.69 L.342/2000 avvenuta a fine 2000.

In sostanza la Cassazione sostiene che nel nostro ordinamento non esiste più l’istituto del cosiddetto “coacervo delle donazioni” a far tempo dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69, legge 342/2000, che introducendo le aliquote fisse dell’imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive abrogò implicitamente le norme del testo unico sul coacervo

La disciplina sul coacervo, sostiene la Cassazione, aveva motivo di esistere in un sistema di tassazione in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in forma progressiva: in sostanza, il cumulo/coacervo delle pregresse donazioni in caso di ulteriore donazione o in caso di successione ereditaria, la era finalizzato ad evitare l’elusione che sarebbe conseguita a un artificioso spezzettamento di donazioni durante la vita del de cuius, utili per continuare ad approfittare degli scaglioni esenti o di aliquota ridotta. Il fine dunque non era di tassare di nuovo (in sede di successiva donazione o in sede di eredità) il valore fatto oggetto di coacervo, ma solo di stabilire le aliquote applicabili (appunto progressive all’aumentare del valore trasferito) al valore donato nella donazione successiva o al valore della massa relitta dal defunto come sua eredità.

La norma sul coacervo dunque, ex articolo 8, comma 4, Dlgs 346/1990, prevedeva l’obbligo «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7». Determinazione di aliquota ex art. 7 (poi  anche formalmente abrogato per la parte che interessa la questione dall’articolo 2 c. 50 della legge 286/06) naturalmente superata con l’introduzione della tassazione proporzionale in luogo di quella progressiva.

L’agenzia delle Entrate invece, nonostante anche le parziali critiche ricevute dal Notariato, riteneva e ritiene tuttora, di considerare il coacervo non esclusivamente necessario alla determinazione dell’aliquota applicabile, ormai dal 2000 definita in maniera fissa in base al rapporto di parentela tra de cuius e beneficiario, bensì, essendo l’imposizione proporzionale comunque caratterizzata dalla presenza di una importante franchigia per alcune categorie di beneficiari, come riferita a dette “nuove” franchigie introdotte dalla legge 342/2000.

La Cassazione però contesta questa ricostruzione e, dopo aver rilevato che il “cumulo” non sortiva effetto impositivo sul donatum ma soltanto effetto determinativo dell’aliquota progressiva, stabilisce che è conseguenza logica e coerente che, eliminata l’aliquota progressiva in favore di un sistema ad aliquota fissa non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo.

Quanto alle conseguenze che questa importante sentenza porterà si temono innanzi tutto tutte le richieste di rimborso per le imposte pagate, dal 2000 in poi a fronte dell’erosione di franchigia tramite il coacervo e, comunque, si temono problemi nella applicazione futura dell’istituto e nella compilazione corretta del quadro C (recentemente sostituito dal quadro ES nel nuovo modello unico telematico in vigore dal 23 gennaio 2017).

Resta da attendere dunque un riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate con una circolare che recepisca la sentenza (così da evitare al contribuente il timore che la mancata compilazione del quadro comporti sanzioni per infedeltà della dichiarazione) oppure la scelta del legislatore fiscale di modificare il TUS cosi da ritenere applicabile il coacervo anche ai soli fini della erosione della franchigia come in effetti è avvenuto fino ad oggi.

Di seguito il testo della sentenza:

cass-24940_2016


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