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Il diritto reale di usufrutto in successione: aspetti normativi e fiscali

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 Tra gli istituti che, a vario titolo, si collegano alla materia successoria vi è, sicuramente, il diritto d’usufrutto.

Innanzi tutto è bene definire le caratteristiche di detto diritto reale minore:l’usufrutto è, a mente del codice civile, “il diritto riconosciuto all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compresi i frutti), con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica”.

Laddove sussista un diritto d’usufrutto peraltro, al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà (ovvero la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dalla cosa).

Il diritto reale di usufrutto, proprio per la sua evidente invasività, ha l’essenziale caratteristica di avere una durata obbligatoriamente temporanea in quanto una durata indeterminata sostanzierebbe, in pratica, la perdita del diritto di proprietà da parte del nudo proprietario; laddove le parti non abbiano contrattualmente stabilito una durata, comunque, essa non potrà eccedere la vita dell’usufruttuario.

L’usufrutto può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi e, se disposto esplicitamente nell’atto che trattasi di usufrutto congiunto, opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l’usufrutto alla morte dell’ultimo superstite, diversamente, alla morte di ogni usufruttuario, la relativa quota si consoliderà con la nuda proprietà.

Il diritto di usufrutto, infine, può sorgere per legge, per contratto e per testamento:

– per legge, ad esempio nel caso dei genitori che, quali esercenti la patria potestà, hanno l’usufrutto legale sui beni del figlio minore;

– per atto tra vivi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata nelle firme da un Notaio

– per testamento. Il testatore infatti può disporre dell’usufrutto riservandolo a uno o più soggetti.

In relazione alla successione peraltro il diritto d’usufrutto può venire in considerazione in due fattispecie diverse: quella della fine dell’usufrutto che faceva capo al de cuius e che quindi si estingue con il suo decesso e quella della costituzione di un nuovo usufrutto, da parte del de cuius, che ha disposto la scissione di un diritto di piena proprietà a lui riconducibile in testamento individuando due distinti beneficiari, il nudo proprietario da un lato e l’usufruttuario dall’altro.

Per quanto riguarda la prima ipotesi gli adempimenti connessi alla successione sono senza dubbio limitati: sarà necessario, per colui che, a seguito dell’estinzione dell’usufrutto, è tornato ad essere il pieno proprietario del bene immobile, effettuare la cd. riunione di usufrutto, per la quale va fatta la Domanda di Voltura Catastale da presentare all’Agenzia del Territorio competente.

Un po’ più complessa invece è la fattispecie che viene a configurarsi laddove il diritto d’usufrutto venga invece a costituirsi con il decesso del de cuius creando una scissione della piena proprietà in nuda proprietà e, appunto, diritto d’usufrutto.

In questo caso, in fase di successione, oltre a tutte le valutazioni di tipo normativo connesse alla ripartizione di diritti e doveri tra usufruttuario e nudo proprietario, vi sono da effettuare anche alcune valutazioni di tipo fiscale.

Innanzi tutto, al contrario della riunione di usufrutto, che sancendo l’estinzione del diritto non rileva assolutamente in fase di redazione della dichiarazione di successione e di liquidazione delle connesse imposte, in questo secondo caso, il diritto d’usufrutto, così come anche il diritto di nuda proprietà, sono oggetto di tassazione indiretta.

Resta però da capire come individuare la base imponibile su cui effettuare il calcolo dell’imposta e come calcolare il diritto di usufrutto.

Per quanto riguarda la base imponibile il legislatore fiscale, all’interno del D.Lgs.346/1990 cd. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ci viene incontro stabilendo che la base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, e’ determinata assumendo:

a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione (per liquidare l’imposta però si può utilizzare il valore minimo dichiarabile, parametrato alla rendita catastale, ad esclusione delle aree edificabili)

b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui e‘ gravata;

c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse.

 I criteri per il calcolo dell’usufrutto, poi, sono dettati dagli artt. 14 e 17 Testo Unico ed in particolare il valore dell’usufrutto vitalizio, è così determinato:

         a) moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);

         b) moltiplicando il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.

 Si ricorda altresì che detta tabella dei coefficienti, utilizzabile anche per valutare la consistenza dei diritti d’uso e abitazione, è stata recentemente modificata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha  emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 il decreto 23 dicembre 2013 recante nello specifico “Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni”, applicabile con decorrenza gennaio 2014.


277 commenti

  1. alessandro ha detto:

    Buonasera ho il seguente quesito da porre:
    Una signora anziana viveva in un appartamento di cui era usufruttaria e il figlio ne era nudo proprietario, quindi essendo per la signora prima casa non corrispondeva IMU. Nel 2013 per ragioni di malattia la signora cambiava la residenza e pertanto avrebbe dovuto versare l’IMU, ma non l’ha fatto. Ora essendo morta la signora nel febbraio 2017 il figlio ha provveduto a fare la riunificazione solo in sede catastale e non ha proceduto con la dichiarazione di successione in quanto la congiunta non aveva ne beni ne altro. Alla fine del 2017 il comune ha notificato a nome della signora defunta e agli eredi un avviso di accertamento imu per l’imposta non pagata dalla signora; prontamente ho fatto presente all’ufficio imu del comune che non vi sono eredi per il semplice fatto che la signora oltre al bene di cui era usufruttaria non ha lasciato altro. Il comune chiaramente non sente a questa giustificazione e pretende le somme dagli eredi. La domanda è questa è giusta la mia teoria che non vi sono eredi e che per tale motivo il comune non può continuare ad avanzare imposte non versate dall’usufruttuaria?
    Grazie
    Alessandro

    • Amministratore ha detto:

      Innanzi tutto verificherei se la signora era in una casa di riposo (esiste una ipotesi di esenzione Imu in tal caso).
      Per il resto può seguire la tesi per cui non ci sono eredi (anche meglio può far fare la rinuncia al figlio).

  2. Wanda Marangoni ha detto:

    Il 29 maggio 2003 acquistai x mia figlia appartamento x la nuda proprietà e a me usufrutto della stessa in data 8/7/2012 e venuta a mancare mia figlia il commercialista a lasciato tutto invariato io ho continuato ad affittare l,appartamento mia figlia a lasciato testamento regione con atto notarile ove suoi eredi sono entrambi i genitori ora io e mia moglie ci chiediamo e tutto regolare oppure dovevamo fare qulcosa il commercialista ci ha detto che tutto va lasciato così ma ora a chi è intestato l,appartamento? Grazie

  3. Ana ortega ha detto:

    Salve vorrei fare una domanda io sono sposata ho la comunione d beni mio marito vuole comprare la casa al suo padre pero come condizione x venderla ,lui dovrà dare il usufrutto al suo padre ,vorrei sapere se io sendo la moglie un domani se mancasse mio marito suo padre mi puo buttare fuori casa

  4. Roberto Parrello ha detto:

    Buongiorno. Devo predisporre denuncia di successione. Siamo tre fratelli. La mamma aveva due unità immobiliari, con rendite catastali leggermente diverse, e le ha donate nel 2009 a due figli riservandosene l’usufrutto. Al terzo figlio ha lascio le sue quote all’interno di una società. successivamente i due figli hanno ceduto anche le loro quote della società al fratello che ne è divenuto unico intestatario. Esiste poi un terreno in comune che sarà ovviamente di divisione in quote simili ai tre figli.
    Gli alloggi donati vanno inseriti in una successione?
    Il valore della quota della società ceduta al figlio va inserita in successione?
    i tre valori ovviamente non avranno quota economica identica. L’assegnazione pertanto rimane in capo ai titolari come stabilito dalla mamma?
    Ringrazio per la cortese risposta.

  5. Francesco ha detto:

    Buongiorno. Descrivo il caso.

    Padre e madre ancora in vita.
    Due figli: Mario e Antonio.

    Eredità:
    – Appartamento A (abitato dal figlio Mario da 10 anni senza pagare nulla)
    – Appartamento B e C (affittati a terzi dal padre e madre che incassano).
    – Appartamento D (abitato da Padre e madre).
    – Conti correnti ecc ecc

    Antonio non ha nessun uso ne riceve nessuna cifra.

    Secondo quanto deciso dal padre:
    – l’appartamento A e B andranno in eredità al figlio Mario.
    – L’appartamento C andrà al figlio Antonio così come l’appartamento D, ma quest’ultimo gravato di usufrutto da parte del padre e madre.
    Ora… l’eredità è ovviamente (secondo me) sbilanciata in partenza per due motivi:
    – Mario abita gratuitamente da 10 anni nell’appartamento A senza aver mai pagato nulla, e quindi gode della rendita senza averla ancora ereditata a discapito di Antonio che non ha nulla.
    – Antonio erediterà l’appartamento D ma non potrà usufruirne se non alla morte del padre e della madre (che ovviamente si augura avvenga fra 100anni…).

    Come si potrebbe equilibrare la successione così descritta?

    (Spero di aver descritto in maniera comprensibile la situazione.)

    Grazie.

    • Amministratore ha detto:

      i genitori possono prevedere qualche donazione in denaro al secondo figlio se lo ritengono, oppure il secondo fratello potrà agire in riduzione una volta apertasi la successione (sempre che quanto dato al primo fratello superi la quota disponibile, aspetto che dalle informazioni fornite dubito)

  6. Simona gabellone ha detto:

    Se i genitori avevano usufrutto a vita e il figlio che gli assisteva avendo residenza nell’appartamento ha diritto all’usufrutto alla morte dei genitori? Visto che ha residenza da 6 anni e non ha casa?

  7. mauro ha detto:

    buongiorno, mio padre era l’unico intestatario dell’immobile, ora dopo il decesso a mia madre spetta l’usufrutto,ma in caso di vendita dell’immobile ad una nostra sorella, mia madre puo’ donare la sua intera quota ad un solo figlio?…. attendo gentile risposta. grazie

    • Amministratore ha detto:

      A sua madre spetterà il diritto di abitazione oltre ad una quota di eredità. Può fare quello che vuole della sua quota ma, qualora la doni in caso di lesione di legittima lei, alla morte di sua madre, potrà agire in riduzione.

  8. Veronica ha detto:

    Buongiorno, al catasto non risulta più intestata ai miei genitori la casa dove sono nata; come faccio a sapere cosa è successo? Posso andare al catasto e chiedere?

  9. Eveline ha detto:

    Buonasera, Volevo chiederle un chiarimento riguardo all’IMU.
    Cosa succede se nell’immobile con agevolazione IMU (comodato gratuito), abitato dal figlio con la sua famiglia, se il figlio muore, la madre continua a pagare IMU agevolata siccome nella casa rimangono ad abitare nuora e nipote? grazie per la risposta.

  10. Michela ha detto:

    Buongiorno,
    sono convivente ed abbiamo intestato al mio compagno la casa acquistata insieme. Abbiamo figli avuti dai precendenti matrimoni. Come meglio tutelarsi affinché io non mi trovi senza il mio 50% dei beni in caso della sua morte? e come è possibile che io abbia diritto all’usufrutto della casa in questo caso, senza che debba versare il 50% ai suoi figli?
    grazie infinite.
    saluti

    • Amministratore ha detto:

      il diritto di abitazione nella casa coniugale spetta all’altro coniuge solo in caso di matrimonio; nel suo caso alla eventuale morte del suo compagno saranno i figli di lui ad ereditare per quote la parte del padre. potrebbe far fare al suo compagno un testamento in cui riserva l’usufrutto a suo favore ma anche esso potrebbe essere impugnato dai suoi figli in caso di lesione della loro quota di legittima. Discorso diverso in caso di matrimonio. allora il coniuge superstite, a prescindere dalla devoluzione ereditaria, mantiene il diritto di abitazione nella casa di proprietà del de cuius o in comproprietà tra i coniugi

  11. marina masi ha detto:

    Salve. Mia madre tramite donazione ha trasferito la nuda proprietà della casa nella quale abitiamo ai miei due fratelli, riservandosene l’usufrutto. Ha poi disposto che alla sua morte l’usufrutto verrà diviso in tre parti e a me ne spettera’ un terzo. Se quando mia madre non ci sarà piu’ i miei fratelli decidessero di vendere la casa,finirei per strada?

  12. Salvo ha detto:

    Salve
    Vorrei sapere una cosa: sono nudo proprietario di un immobile con usufrutto a favore dei mie genitori. Vorrei sapere se i mie genitori possono tramite atto notarile istituire l’usufrutto in favore dei mie figli.

  13. alberto ha detto:

    mia moglie ha acquisito per atto notarile la nuda proprieta dell’appartamento dei genitori lasciando al fratello il diritto di abitazione la mia domanda e’ visto che sono in regime di comunione di beni sono anche io conpropretario della nuda proprieta’ grazie

  14. giulia ha detto:

    Mia madre è morta e la casa intestata al 50% a loro due, io l’unica figlia in sede di successione, posso lasciare mio padre usufruttuario ed essere io l’unica proprietaria della nuda proprietaria…
    mi hanno spiegato che ci vorrà un altro atto notarile ed ulteriori tasse.
    E’ vero?

  15. Sergio Panzeri ha detto:

    Buongiorno, vorrei esporre il mio caso.
    Morto il papa sono andati in successione senza testamento 2 appartamenti.
    Siamo 3 fratelli e la mamma. Per cui i fratelli sono proprietari al 22% la mamma al 33% degli immobili.

    Abbiamo trovato l’accordo per la divisione così:
    Appartamento 1 al figlio 1 100% con usufrutto alla mamma dove ci abita già da sola.
    Appartamento 2 al figlio 2 100% dove già ci abita.
    Il figlio 3 non riceve immobili in quanto aveva già avuto un immobile pagato dai genitori.

    Domanda: Figlio 3 è meglio che faccia rinuncia della eredità? E’ stata fatta la successione ma non ancora la divisione di nessun bene

    E’ possibile fare un atto con queste caratteristiche senza senza tassare in quanto non ci sono stati nessun compensi economici fra i fratelli.

    Grazie

    • Amministratore ha detto:

      in linea di massima la soluzione migliore sembra essere rinuncia di fratello 3 e mamma (che conserverà il diritto di abitazione sull’immobile) e successione a favore dei due figli 1 e 2. Certo loro dovranno fare poi la divisione con i costi notarili collegati.

  16. Monia ha detto:

    Buonasera, sono proprietaria della nuda proprietà di un bene.. E’ decedeuto mio padre che aveva l’usufrutto e altri beni con piena proprietà..
    Nella successione inserisco i beni con piena proprietà, devo inserire anche i beni con l’usufrutto oppure basta che faccio il ricongiungimento in catasto?
    Devo farlo prima della registrazione della successione?
    Grazie

  17. Cristina ha detto:

    Buongiorno,
    mio marito, sua sorella e sua madre sono proprietari al 33% di un’abitazione ereditata alla morte del padre.
    La madre abita all’interno dell’abitazione perchè ne è usufrutuaria.
    Ora io e mio marito ristruttureremo l’abitazione e andremo a vivere con la suocera.
    L’abitazione, per mezzo di atto notarile sarà intestata interamente a mio marito mentre sua sorella sarà liquidata.
    Alla sorella dovrà essere devoluto il 50% del valore dell’abitazione o essendo l’abitazione gravata da usufrutto ne abbasserebbe la percentuale?
    Ringrazio anticipatamente

  18. GIUSEPPE RUBINO ha detto:

    Buongiorno,
    devo presentare una domanda di successione per conto di un mio conoscente e mi è stato chiesto una cosa particolare:
    il de cuius (vedovo) lascia in eredità a due figli la sua casa di abitazione.
    Uno dei due figli vorrebbe accettare esclusivamente la nuda proprietà (1/2) e destinare l’usufrutto ad uno o tutti i suoi figli (nipoti del de cuius). Si può presentare la domanda di successione in questo modo oppure deve necessariamente fare un atto a parte in cui dona l’usufrutto?
    Ricapitolando:
    De cuius — quota 1/1 proprietà
    Erede 1: figlia — quota 1/2 proprietà
    Erede 2: Figlio — quota 1/2 nuda proprietà — 1/2 usufrutto al figlio (nipote del decuius)
    Grazie in anticipo.
    G. R.

  19. Salvatore ha detto:

    quesito. Mio padre ha nominato con testamento pubblico usufruttuaria di tutti i suoi beni mia madre. Ha lasciato a me la legittima( indicando la quota di un bene- oggi in nuda proprietà e a mio fratello tutti i restanti beni- oggi sempre in nuda proprietà . Il calcolo della legittima deve calcolarsi solo tra me e mio fratello (se capisco la legittima sarebbe un terzo dei beni) o deve aggiungersi la madre (la legittima sarebbe in questo caso un quarto dei beni). Avendo questo dubbio non ho proceduto all’accettazione del testamento

  20. Francesco Zanelli ha detto:

    Buongiorno,
    E’ possibile che una figlia adottiva erediti per testamento, nel 2003, l’usufrutto totale, a seguito della morte dell’unico proprietario e che , secondo il suo avvocato, se entro il 31/12/2018 riusciva a non avere figli, diventava l’intera proprietaria?
    Il de cuius inoltre ha un pronipote

  21. Francesco Zanelli ha detto:

    Grazie

  22. Gabriele ha detto:

    Buonasera,
    mio padre ha lasciato a nostra madre tramite testamento pubblico già accettato, l’usufrutto generale dei suoi beni e a noi figli la nuda proprietà. Ora l’unica cosa intestata al testatore al momento della morte che è rimasta sarà un risarcimento dei danni da terzi che arriverà da un bene intestato per metà a lui e per metà a nostra madre e sul cui ricorso sia nostra madre sia noi figli siamo subentrati nella causa ancora in corso a nostro padre.
    Il quesito è il seguente: su quel risarcimento danni che arriverà, noi figli possiamo chiede la totalità della proprietà per quello che riguarda ciascuno le quote di legittima, magari tramite la cautela sociniana, oppure dobbiamo per forza avere solo la nuda proprietà lasciando l’usufrutto e quindi la disponibilità della liquidità a nostra madre?
    Grazie per la risposta

  23. Valentina ha detto:

    Buongiorno, il mio quesito è il seguente. Mamma e tre figli, conto corrente cointestato a firma disgiunta di mamma e un figlio con valore inferiore a 100.000€, polizza sulla vita intestata a un figlio con beneficiaria mamma, appartamento della mamma venduta nuda proprieta a persona esterna alla famiglia e lei ha mantenuto uso frutto. Domande quando la mamma nn ci sara piu visto la situazione dobbiamo fare la successione?

  24. GASPARE MONTALBANO ha detto:

    Mia moglie ha il cinquanta per cento delle casa della mamma e il restante cinquanta per cento e di propeieta del marito della mamma sposata una settimana prima del decesso. Mia moglie non ha dato ok per sgravi fiscali al marito della mamma che è gia proprietario di due alloggi garage e un altro immobile a uso commerciale regolarmente dato in affitto come altro alloggio di sua proprietà. In che termini deve pagare imu mia moglie che è proprietria del solo 50%della casa della defunta mamma? E il marito ivece con tutti questi immobili come le viene calcolata imu grazie anticipatamente per le informazioni che mi darete.

  25. nicola fruguglietti reale ha detto:

    buonasera, mio padre aveva chiesto dei contributi per vent’anni per alcuni terreni di cui lui e mia madre avevano l’usufrutto, in seguito ad un controllo hanno evidenziato un vizio di forma nella domanda ed annullato la stessa con l’obbligo della restituzione delle somme circa 120.000 €.
    Mio padre è venuto a mancare circa un anno fa, oggi, l’agea organo di controllo, ha chiesto la restituzione della somma a noi eredi figli e moglie, circa € 40.000 a testa.
    Volevo sapere se per legge era giusto, i terreni non sono entrati in successione essendo ancora mia madre l’usufruttuaria ed io il nudo proprietario. grazie Nicola

  26. Antonio ha detto:

    buonasera, volevo un consiglio in merito, mio padre nel 1996 fece una domanda per alcuni contributi per dei terreni a riposo, di cui lui e mia madre avevano l’usufrutto ed io la nuda proprietà con atto notarile del 1998, dopo circa venti anni l’organo di controllo ha evidenziato un vizio di forma nella domanda che fece mio padre annullando di conseguenza la domanda e chiedendo agli eredi (figlio , figlia e maglie) la restituzione della somma intera percepita in questi anni 20 da mio padre , mio padre è venuto a mancare nel 2017 .
    Chiedo se questo e legittimo, avendo ancora mia madre l’usufrutto e non essendo rientrati i terreni nella successione , ed eventualmente se si può impugnare con una causa questo procedimento con quale motivazioni. grazie . Antonio

  27. Carlo ha detto:

    salve

    mio padre vorrebbe fare un testamento olografo. Per i terreni aveva pensato di disporre l’usufrutto a me e la nuda proprietà a mio figlio (minorenne), peraltro unico nipote. Allo stesso tempo potrebbe devolvere l’intera proprietà a mio figlio, nel qual caso avrei l’usufrutto legale fino alla sua maggiore età anche se, in questo caso, verrebbe meno la mia quota di legittima. Quale ipotesi può essere più agevole?
    grazie per la risposta

  28. paolo ha detto:

    buonasera, mia nonnna è morta nel 2015 lasciando un contratto di donazione a favore di una nipote, cedeva la nuda proprietà dei suoi beni immobili per 9/12 mantenendo l’usofrutto. Ad oggi la nipote che ha ricevuto la nuda proprietà non ha fatto successione e nulla, su quei beni io ho 1/12 ereditato da mia madre morta nel 01 con regolare successione. io devo aprire la successione per nonna?i mobili che si trovano all’interno della casa vanno ripartiti tra i due eredi?io posso entrare in quella casa avendo mia sorella la nuda proprietà avuta da nonna + 1/12 di mia madre e io solo1/12?

  29. enrico ha detto:

    Salve, mio padre e mia madre usufruttuari con reciproco diritto di accrescimento abitazione prima casa intestata a mia sorella,
    1 i miei genitori in caso di testamento olografo devono menzionare una loro eventuale scelta?
    2 nella dichiarazione di successione credo che l immobile in questione non debba comparire, giusto?
    grazie e buon lavoro

  30. Nicolò ha detto:

    Buongiorno,
    mia madre è deceduta nel dicembre scorso e ora dobbiamo affrontare la successione che comprende un immobile. Facendo una visura catastale ho verificato che su questo immobile grava ancora il diritto di usufrutto di mia nonna, la madre di mia madre, che evidentemente in fase di successione da nonna a mamma non è stato regolarizzato. Quali sono le azioni da intraprendere ora? La successione da mia madre a me e le mie sorelle sana la situzione oppure dobbiamo prima estinguere l’usufrutto di mia nonna?
    Grazie
    Cordiali saluti.

  31. Edgardo Giuseppe Clo ha detto:

    Ho comprato un appartamento quando mi sono separato con nuda proprietà ai miei figli e usufrutto alla madre,alla morte della madre a chi resta l’appartamento?

    • ahedges2013 ha detto:

      Buonasera Edgardo, con riferimento alla Sua domanda, alla morte della madre, alla quale è stata lasciata l’usufrutto dell’appartamento, la proprietà piena spetterà a chi è titolare della nuda proprietà, ovvero i Suo figli.

  32. Lulu ha detto:

    Buonasera, avrei una domanda. Mio padre mi vuole donare la casa ma mio nonno 90enne ha l’usufrutto su tutto l’immobile. Mio nonno può negarmi la donazione? Poiché successivamente su uno dei 2 appartamenti in cui è divisa la casa vorrei fare un cambio di destinazione d’uso e aprire un laboratorio agricolo di trasformazione dei prodotti della mia azienda, mio nonno può opporsi a questa cosa in qualità di usufruttuario?
    Grazie

    • ahedges2013 ha detto:

      Buonasera Lulu, in merito alla Sua domanda, desumiamo che Suo padre ha la nuda proprietà su tutta la casa dove il Nonno ha l’usufrutto. La nuda proprietà può essere oggetto di donazione da parte di Suo padre ed il Nonno non può opporsi. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso invece il Nonno può opporsi se ha l’usufrutto su entrambi gli appartamenti e non intende dare il consenso al cambio di destinazione d’uso attuale. Al limite anche l’usufrutto può essere in parte oggetto di donazione dal Nonno a Suo padre o a Lei. Magari ne parli con un notaio di fiducia per un consiglio sul da farsi.

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