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Assegnazione quote ereditarie ai singoli chiamati

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Un’altra questione in materia successoria che solleva alcuni dubbi operativi è l’assegnazione delle quote ai singoli chiamati, naturalmente diversa a seconda che ci si trovi di fronte ad una successione legittima o testamentaria.

 Mentre infatti, in caso di eredità legittima sarà sufficiente seguire pedissequamente il codice civile che individua non solo i chiamati (sulla base del loro rapporto di parentela con il decuius) ma anche le quote di eredità che spettano a ciascuno in caso di concorso di più  eredi di pari grado, la questione cambia in caso di eredità devoluta per testamento, attraverso disposizioni specifiche e attribuzioni di legato.

 In questo caso infatti non verrà in aiuto il codice civile bensì, in dichiarazione di successione, i singoli cespiti dovranno essere attribuiti manualmente ai singoli eredi sulla base delle dichiarazioni di ultima volontà del de cuius. Non si formerà quindi una comunione ereditaria tra coeredi, comproprietari a quel punto pro quota dell’intero asse ereditario, bensì si formeranno specifiche proprietà esclusive di beni e diritti in capo a specifici soggetti.

 E così come è fondamentale dal punto di vista giuridico per la corretta devoluzione dell’eredità, detta assegnazione manuale delle quote di eredità sui singoli cespiti è altrettanto importante ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione che, dovendo essere scontata da ogni erede sulla base della capienza della propria quota ereditaria, necessità che le singole quote vengano determinate con precisione.

 Detta assegnazione manuale, infine, sarà necessaria anche in caso vengano inserite nel quadro C le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius a eredi e legatari: l’erosione della franchigia per cui detta indicazione è necessaria, infatti, opererà solo per quello specifico erede che ha ricevuto la donazione, pertanto la donazione dovrà essere a lui manualmente integralmente imputata.


13 commenti

  1. Alberto ha detto:

    L’accettazione tacita deve per forza farla un notaio?

    • Amministratore ha detto:

      Premesso che il quesito in realtà non è attinente all’argomento postato, comunque l’accettazione tacita avviene per fatti concludenti, per il possesso e godimento dei beni ereditari che un chiamato compia, non dipende quindi da un atto notarile.
      L’atto notarile di accettazione tacita sarà eventualmente necessario, in caso di trasferimento immobiliare, al fine di garantire, trascrivendola, la continuità delle trascrizioni.
      In riferimento alla questione dei trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto beni ricevuti in successione, comunque, verrà prossimamente pubblicato un articolo di approfondimento

      • MARIA ha detto:

        NON ESISTE UN’ATTO DI ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’….. CON L’ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN BENE RICEVUTO DALLA SUCCESSIONE SI REALIZZA L’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’ CHE SARA’ RAPPRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DALLA NOTA DI TRASCRIZIONE . E’ TACITA PERCHE’ TACITAMENTE SI ACCETTA L’EREDITA’ “UTILIZZANDO” IL BENE OGGETTO DI CV. ALTRIMENTI DOVRA’ ESSERE REDATTO ATTO DI ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITA’ O ANCORA MEGLIO, NEL MOMENTO IN CUI VIENE REDATTO L’EVENTUALE ’ATTO DI PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO SI FANNO PARTECIPARE TUTTI GLI EREDI TESTAMENTARI E FATTA FARE ACCETTAZIONE ESPRESSA DELL’EREDITA’.

  2. fosco ha detto:

    un legatario, nipote in linea collaterale, nominato in testamento solo per escluderlo dall’eredità legittima è considerato erede ?

    • Amministratore ha detto:

      in realtà la risposta alla sua domanda dipende da una serie di informazioni ulteriori che non sono state fornite: comunque in linea di principio se esiste un testamento in cui sono indicati eredi e/o legatari si seguono, soprattutto nella fase di redazione della dichiarazione di successione, le indicazioni del testamento.
      Nel caso concreto, se il testamento copre l’intera eredità e il de cuius ha nominato il nipote legatario di un bene o un diritto ed altri soggetti diversi eredi o legatari di altri beni e/o diritti, il nipote sarà solo legatario esattamente come specifica il testamento.
      Discorso diverso se il testamento è solo parziale e il nipote sarebbe anche erede legittimo: per la parte di successione legittima concorrerà pro quota, salvo che il testatore abbia espressamente chiarito che il nipote deve essere escluso dalla successione legittima.
      Si precisa anche che il nipote in linea collaterale non gode nemmeno dei diritti che spettano ai legittimari e non può quindi esercitare azione di riduzione.
      Queste le indicazioni di principio, poi ogni situazione va verificata in concreto, partendo sempre dalla lettura ed interpretazione della volontà testamentaria.

  3. Gianpaolo ha detto:

    Non so se è attinente all’argomento postato, ma ho un dubbio su una modalità di divisione ereditaria senza testamento. I signori Tizio e Caia acquistano un terreno in regime di comunione dei beni; gli stessi hanno avuto tre figli, ma Tizio ha anche un figlio da precedente matrimonio (quindi un unilaterale rispetto ai tre figli successivi). Muore Caia: la sua quota di 1/2 sul bene acquistato, in assenza di testamento, a norma di cod.civ., va 2/3 ai figli e 1/3 al coniuge superstite: ma chi partecipa a tale divisione? A mio parere solo i tre figli di Caia, cui è estraneo il figlio di primo letto di Tizio; pertanto 2/3 ai tre figli di Caia (in parti uguali) e 1/3 a Tizio, il quale, in virtù di questa eredità, detiene ora 2/3 della proprietà complessiva del bene (1/2+1/3).
    Alla morte di Tizio, senza testamento, la sua quota di 2/3 di proprietà va divisa in parti uguali tra TUTTI i suoi figli (di primo e di secondo letto), quindi in 4 parti uguali.
    All’eventuale morte di uno dei figli di Tizio e Caia, la quota detenuta da questo figlio defunto, in applicazione dell’art. 570 c.c. viene divisa in porzioni tali che l’unilaterale (figlio di primo letto) consegua la metà della quota che va in eredità ai fratelli del defunto (i due figli superstiti di Tizio e Caia).
    E’ tutto giusto?
    Grazie.

  4. salvatore ha detto:

    Salve,
    de cuius ha lasciato testamento olografo, regolarmente pubblicato e registrato. Eredi: moglie e 4 figli. Alla moglie non ha lasciato nulla (era già proprietaria per 1/2 dell’abitazione coniugale). Ad un figlio ha lasciato l’intera metà della casa coniugale; ad un altro la sua quota di proprietà di due immobili; a tutti e quattro i figli 1/4 cadauno dei beni mobiliari. Cosa occorre riportare in successione ai fini del pagamento delle imposte (considerando il diritto di abitazione del coniuge superstite): comunque l’intero patrimonio del de cuius; il patrimonio defalcato delle quote assegnate agli eredi; le quote di ogni singolo erede? E per il pagamento delle imposte? Grazie in anticipo per la disponibilità.

    • Amministratore ha detto:

      in successione cade tutto il patrimonio del de cuius devoluto per quote e cespiti come disposto dal de cuius stesso ed in dichiarazione di successione dovranno essere inseriti (con la attribuzione ai singoli beneficiati) tutti i beni e diritti del de cuius (con la sola esclusione dei cespiti eventualmente esenti da imposizione fiscale).

  5. Giovanni Orsolini ha detto:

    Salve, avrei da porvi un quesito..mi sono trovato fra gli atti di provenienza per la compravendita di un immobile una successione redatta a luglio 2015 da un collega che opera su Regione e Provincia diversa dalla mia (io opero prevalentemente su LUcca) ebbene il collega ha sbagliato ad inserire la quota di proprietà sul modello 4 e sostiene di poter rimediare tramite semplice istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate Provinciale competente…io invece sostengo che avendo sbagliato la quota ci voglia una successione modificativa dove debba essere riportato l’immobile in oggetto con la quota di proprietà corretta, con conseguente liquidazione delle imposte (ipotecaria, catastale, ecc.) anche per la successione modificativa..che ne pensate? Grazie

    • Amministratore ha detto:

      Anche io propenderei per una successione modificativa, comunque la cosa migliore è chiedere all’agenzia competente; può essere che se la dichiarazione non è ancora stata inviata al Territorio etc.. si accontenti dell’istanza

  6. Paola ha detto:

    Ho bisogno di un chiarimento, De cuius (nubile senza figli solo fratelli) ha 6 fratelli, 3 germani 2 unilaterali e 1 unilaterale ma riconosciuto dal genitore dei germani. Mi chiedo questo fratello unilaterale riconosciuto può considerarsi a tutti gli effetti germano e quindi ereditare (dal de cuius fratello) la medesima quota dei germani?

  7. pippo ha detto:

    In caso di eredità testamentaria che alloca tra gli eredi gli immobili, una volta appurate eventuali donazioni indirette da collazionare, potrebbe risultare invariante rispetto a quanto previsto nel testamento. Inoltre parole se le donazioni indirette appurate ma non dichiarate non determinano il superamento della quota disponibile oppure la lesione della quota di legittima nulla impatteranno con le attribuzione previste. corretto?

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